CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 settembre 2021
Cassazione n. 40176/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2021 del TRIBUNALE di CATANIAto avviso alle pat--0 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 24 marzo 2021 del Tribunale di Catania ex art. 444 cod. proc. pen. di applicazione della pena per il reato ex art. 2 legge 638/1983 (e successive modificazioni) deducendo l'omessa valutazione degli elementi che avrebbero indotto al proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. in relazione all'art. 131-bis cod. proc. pen. 2. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi diversi da quelli di cui al comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen. 2.1. Ai sensi del comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen., il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile esclusivamente per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Non è proponibile il ricorso per l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. o per la mancanza di motivazione sul trattamento sanzionatorio. Il ricorso è inammissibile anche perché il ricorrente invoca per la prima volta in sede di legittimità l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., non richiesta nel giudizio di merito. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 17/09/2021. Il oisi1iere esten