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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 31 maggio 2024

Cassazione n. 21835/2025

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PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] Sent. n.sez. 1285/2025 CC - 10/04/2025 R.G.N. 6033/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA] della GIUSTIZIA nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di Sassari udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto, con requisitoria scritta, l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e dell'ordinanza emessa dal magistrato di sorveglianza di Nuoro in data 31 maggio 2024. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 21835/2025 Roma, lì, 10/06/2025 [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa in data 12 dicembre 2024 il Tribunale di sorveglianza di Sassari ha respinto il reclamo proposto dal DAP avverso l'ordinanza depositata in data 31 maggio 2024, con la quale il magistrato di sorveglianza, accogliendo un reclamo del detenuto [OSCURATO:PERSONA], sottoposto al regime penitenziario differenziato, aveva disposto che l'istituto penitenziario gli consentisse l'acquisto di lievito e farina, in quantità e tempistiche predeterminate.

Il DAP aveva giustificato il divieto, esteso a tutti i detenuti, per ragioni di sicurezza, probabilmente per le proprietà esplosive della farina.

Il Tribunale ha affermato che le pronunce della corte di cassazione che hanno annullato varie ordinanze di analogo contenuto, emesse da quello stesso tribunale di sorveglianza, non sono convincenti.

Permessa la correttezza della qualificazione del reclamo ai sensi dell'art. 35-bis Ord. pen., in quanto attinente al diritto del detenuto ad un'alimentazione sana, ha ritenuto irragionevole il divieto, vigente solo in alcuni istituti penitenziari, di acquistare farina e lievito, affermando trattarsi di un divieto immotivato.

Secondo il Tribunale, infatti, non sono state prospettate delle effettive ragioni di sicurezza, sia perché non è stato chiarito con quali agevoli modalità i detenuti potrebbero innescare un incendio una volta verificatasi la nube di farina, dal momenti che il [OSCURATO:PERSONA] del Comando provinciale dei Carabinieri di Nuoro ha escluso che sussista un reale rischio esplosivo della farina, visti i prodotti e le attrezzature necessarie per farla esplodere, sia perché tale acquisto è consentito in altri istituti penitenziari ed è, comunque, consentito l'acquisto di prodotti alimentari più idonei alla produzione di incendi e quindi più pericolosi, come l’olio.

2. Avverso l'ordinanza hanno proposto ricorso la Casa circondariale di Sassari, il DAP e il Ministero della Giustizia, per mezzo dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Cagliari, articolando tre motivi.

2.1. Con il primo motivo il ricorso deduce il vizio di potere del magistrato di sorveglianza, mancando i presupposti per qualificare il ricorso del detenuto come reclamo ai sensi dell'art. 35-bis Ord. pen.

Il detenuto non ha fatto valere una lesione grave e attuale ad un diritto soggettivo, non essendo in discussione il suo diritto alla salute o ad una alimentazione sana, ma ha contestato solo un aspetto regolamentare dell'amministrazione carceraria.

2.2. Con il secondo motivo, il ricorso deduce la falsa applicazione del principio di non discriminazione.

Il divieto in questione è applicato anche ai detenuti comuni, per cui non può essere ritenuto illegittimo, trattandosi dell'espressione della potestà regolatoria dell'amministrazione.

2.3. Con il terzo motivo, il ricorso deduce la violazione dell'art. 41-bis, comma 2 quater, lett. a) e c), Ord.pen.

Il Tribunale ha erroneamente escluso che il divieto sia fondato su ragioni di sicurezza. [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza hanno confermato tale divieto, per la pericolosità della farina, che è in grado di esplodere, oltre a poter essere usata per formare una colla, e che può essere facilmente incendiata, atteso che ai detenuti è consentito l'acquisto di accendini.

Inoltre il prodotto che deve essere combinato con la farina, per renderla esplosiva, è la normale acqua ossigenata, ed è errato il paragone con l'olio, il cui acquisto è consentito perché esso, diversamente dalla farina, è indispensabile per cucinare.

Lo stesso Ufficio di sorveglianza di Sassari, in precedenza, ha solitamente rigettato ricorsi analoghi.

3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e di quella emessa dal magistrato di sorveglianza in data 31 maggio 2024.

4. Il detenuto, per mezzo del proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] A. Pintus, ha depositato una memoria con cui chiede dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, palesemente realizzato nella forma di un copia-incolla da altro ricorso, relativo ad altro detenuto e ad altra situazione, perché non si confronta con l’ordinanza del magistrato di sorveglianza ed è generico.

Il ricorso, inoltre, è oggi privo di interesse perché il detenuto è stato trasferito in un diverso istituto penitenziario ove, tra l’altro, l’acquisto di farina e lievito è consentito. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato, nei limiti sotto precisati, e deve essere accolto.

Non sussiste l'asserita carenza di interesse, sostenuta dal detenuto, sia perché il suo intervenuto trasferimento è asserito ma non dimostrato documentalmente, sia perché la questione attiene alla regolamentazione interna dell'istituto penitenziario in questione, indipendentemente dall'identità dei soggetti ospitati, e il predetto detenuto potrebbe, in caso di nuovo trasferimento in esso, pretendere di esercitare la modalità di acquisto di generi alimentari in sopravvitto, autorizzata dai provvedimenti impugnati.

2. Il primo motivo di ricorso è infondato.

Il reclamo giurisdizionale previsto dall'art. 35-bis Ord. pen. è esperibile solo in caso di violazione di un diritto soggettivo, che il detenuto sostenga essere pregiudicato in modo attuale e grave dal provvedimento dell'amministrazione penitenziaria.

La tutela accordabile tramite lo strumento del reclamo giurisdizionale richiede, pertanto, sia l'accertamento dell'esistenza di un diritto, cioè di un interesse che inerisce a beni essenziali della persona e che rappresentano la proiezione di diritti fondamentali dell'individuo, la cui individuazione, peraltro, rimane affidata alla concretizzazione giurisprudenziale, sia l'esistenza di un pregiudizio concreto, attuale e grave, non essendo tutelabili le imposizioni di restrizioni ragionevoli, giustificate da esigenze di sicurezza o di organizzazione interna, e non gravemente limitative della possibilità di godimento del diritto stesso.

Sotto il profilo dell'accertamento dell'esistenza di un diritto soggettivo, potenzialmente violato dal divieto di acquisto di generi alimentari in sopravvitto, deve darsi seguito all'indirizzo di questa Corte, sia pure non univoco, che ritiene che tale acquisto sia espressione del diritto soggettivo alla salute e ad una sana alimentazione, sicuramente tutelabile mediante il reclamo giurisdizionale previsto dall'art. 35-bis Ord. pen.

La possibilità di acquistare, in sopravvitto, specifici alimenti, specialmente se non forniti dall'amministrazione, può infatti, in astratto, soddisfare le esigenze del detenuto ad un'alimentazione calibrata sulle proprie necessità, ed è quindi riconducibile alla sfera del diritto alla salute.

Deve, pertanto, essere respinta la censura, contenuta in questo primo motivo di ricorso, di una carenza di potere del giudice di sorveglianza, essendo stato correttamente azionato l'istituto del reclamo di cui all'art. 35-bis Ord. pen. 3.

Sono fondati, invece, gli altri motivi del ricorso.

Il reclamo giurisdizionale è posto a tutela del detenuto contro la violazione di un diritto soggettivo, che sia però «attuale e grave» (art. 69, comma 6, lett. b, Ord. pen.).

La condizione detentiva, infatti, impone l'applicazione di restrizioni, anche significative, all'esercizio dei diritti del detenuto, qualora necessarie per soddisfare le esigenze di sicurezza, le quali vengono assicurate anche attraverso l'organizzazione della vita interna dell'istituto penitenziario, da cui dipendono sia la sicurezza dei detenuti e del personale operante, sia la stessa efficacia del trattamento rieducativo.

L'esercizio della potestà limitativa dei diritti del detenuto, da parte dell'amministrazione penitenziaria, deve però sempre rispettare i criteri della ragionevolezza e della finalità di assicurare l'ordine e la sicurezza.

I limiti imposti, pertanto, devono sempre essere ragionevoli e proporzionati.

Questa Corte ha più volte affermato, infatti, che un limite irragionevole, risolvendosi in un supplemento di ingiustificata afflittività, è in contrasto con il principio del senso di umanità, che deve sempre ispirare il concreto svolgimento dell'esecuzione della pena (vedi, tra le molte, Sez. 1, n. 17489 del 29/03/2024, Rv. 286328).

Questa Corte ha anche affermato, però, che «In tema di ordinamento penitenziario, l'inerenza ad un diritto soggettivo della situazione oggetto del reclamo presentato dal detenuto ex art. 35-bis legge 26 luglio 1975, n. 354 non viene meno nel caso in cui siano riconosciuti all'amministrazione penitenziaria poteri conformativi delle modalità di esercizio di quel diritto, sicché in casi del genere la valutazione giudiziale deve investire la ragionevolezza dei limiti alla fruizione del diritto imposti dagli atti regolativi dell'amministrazione, e l'idoneità degli stessi ad incidere sugli aspetti essenziali del diritto, svuotandone il contenuto fondamentale» (Sez. 1, n. 32394 del 11/04/2024, Rv. 286716).

La valutazione della gravità della lesione di un diritto soggettivo del detenuto, quindi, deve essere effettuata tenendo conto sia della ragionevolezza del limite posto alla fruizione del diritto stesso, sia della concreta capacità di tale limite di incidere sul suo godimento.

Deve perciò essere ritenuto ragionevole un limite che, oltre ad essere ritenuto necessario per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza interni, impedisca solo modalità non essenziali dell'esercizio del diritto stesso, il quale deve rimanere esercitabile nel suo contenuto fondamentale, affinché possa valutarsi come “non grave” il pregiudizio ad esso arrecato.

4. Nel presente caso, il divieto di acquisto di farina e lievito è stato imposto, dall'amministrazione del carcere di Nuoro, per motivi di sicurezza, stante l'esplosività della farina.

L'affermazione dell'ordinanza impugnata, che tale motivazione sia infondata stante il diverso parere espresso dal Nucleo artificieri dei Carabinieri di Nuoro sulla esplosività di tale prodotto, non è corretta.

L'esplosività della farina, sia pure in presenza di specifiche condizioni, è scientificamente accertata, ed il fatto che tali condizioni siano difficilmente riproducibili all'interno di un carcere è irrilevante, essendo nella potestà dell'amministrazione penitenziaria evitare pericoli anche solo potenziali, rispetto ai quali è corretto applicare una tutela molto anticipata.

Il divieto imposto, pertanto, non è in sé irragionevole, e soddisfa effettivamente esigenze di sicurezza interna.

Il fatto che tale divieto non sia applicato in altri istituti penitenziari è irrilevante, e non è sufficiente per ritenere irragionevole quello stabilito nell'istituto in questione.

In primo luogo non è irragionevole una diversa valutazione delle esigenze di sicurezza, che sono oggettivamente diverse tra i vari istituti penitenziari, in ragione della loro posizione geografica, della loro struttura, delle caratteristiche dei detenuti ospitati.

In secondo luogo, non può ritenersi irragionevole un diverso accesso agli alimenti acquistabili in sopravvitto, come stabilito nei diversi istituti penitenziari, non avendo l'amministrazione centrale ritenuto di dover prevedere una uniformità sul piano nazionale, ed essendo plausibile, in generale, una diversa accessibilità ai prodotti esterni, potendo questi avere caratteristiche che li rendono difficilmente reperibili al di fuori di singole zone.

5. Il divieto imposto, inoltre, non costituisce un limite significativo al godimento del diritto alla salute e ad una sana alimentazione, e non ha un carattere afflittivo.

L'assunzione dei cibi a base di farina e farinacei tipici dell'alimentazione italiana, come il pane e la pasta, è assicurata dalla fornitura prevista dal vitto distribuito dall'amministrazione, conforme alle tabelle nutrizionali ministeriali e tale da garantire una dieta completa ed equilibrata.

Il divieto di acquisto di farina e lievito, pertanto, non incide sul diritto alla salute del detenuto, essendogli comunque assicurata l'assunzione di tali alimenti, ed in particolare dei farinacei, mediante prodotti realizzati con un rispetto dell'igiene sicuramente superiore a quanto presumibilmente ottenibile all'interno di una cella.

L'assenza di un divieto per l'acquisto di olio alimentare, benché anch'esso idoneo alla produzione di incendi, dimostra la correttezza della valutazione circa la mancanza di gravità del divieto imposto all'acquisto di farina e lievito, risultando evidente come il divieto di acquisto di olio inciderebbe fortemente sulla possibilità di cucinare molti alimenti, diversamente dal divieto di acquisto degli altri prodotti indicati.

Peraltro, che il divieto di acquistare farina e lievito non costituisca un effettivo limite all'esercizio del diritto soggettivo alla salute e ad una sana alimentazione, emerge con evidenza dall'ordinanza del magistrato di sorveglianza, riportata nel provvedimento impugnato, che ha valutato la necessità di consentire tale acquisto sotto altri profili, cioè quello economico (il divieto costringerebbe i detenuti ad acquistare prodotti già pronti, ad un costo superiore) e quello culturale e addirittura religioso (il divieto impedirebbe di preparare cibi tradizionali, dal valore simbolico o evocativo di esperienze familiari).

Il primo di tali profili non attiene ad un diritto soggettivo, potendo il detenuto scegliere come spendere il proprio peculio.

Il secondo profilo appare richiamato a sproposito, non potendosi attribuire alcun significativo valore culturale e tanto meno religioso alla ipotetica possibilità del detenuto di cucinare, nella sua cella, i dolci di una certa tradizione pedissequamente elencati nell'ordinanza, possibilità, peraltro, che appare essere stata ipotizzata dal magistrato di sorveglianza, ma non corrisponde alle richieste del detenuto istante.

Il Tribunale e il magistrato di sorveglianza non hanno, in realtà, valutato la gravità della lesione asseritamente apportata al diritto alla salute e ad una sana alimentazione, mentre l'art. 69, comma 6, lett. b), Ord. pen., come già ricordato, consente l'accoglimento del reclamo solo in presenza di un pregiudizio «grave» e che riguardi, si ripete, un diritto soggettivo, e non una mera aspirazione del detenuto a soddisfare desideri personali.

L'assenza di una gravità del pregiudizio, conseguente all'imposizione del divieto in questione, rendeva non accoglibile il reclamo proposto dal detenuto avverso il divieto imposto dall'amministrazione penitenziaria, perché manca uno dei presupposti richiesti per l'accoglimento del reclamo giurisdizionale di cui all'art. 35-bis Ord. pen.

In assenza dei presupposti legittimanti l'accoglimento di tale reclamo, infatti, la disapplicazione della disposizione del carcere si traduce nell'imposizione di una diversa scelta organizzativa, benché quella disapplicata non sia irragionevole né gravemente riduttiva dei diritti soggettivi del detenuto, mentre le scelte organizzative sono riservate alla direzione del singolo istituto penitenziario.

6. Per le ragioni esposte, il ricorso deve perciò essere accolto, ed il provvedimento impugnato deve essere annullato, senza rinvio, così come deve essere annullata l'ordinanza depositata in data 31 maggio 2024 dal magistrato di sorveglianza di Nuoro.

P.Q.M Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e l'ordinanza del magistrato di sorveglianza di Nuoro depositata il 31.05.2024.

Così deciso il 10 aprile 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Siani

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] Sent. n.sez. 1285/2025 CC - 10/04/2025 R.G.N. 6033/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA] della GIUSTIZIA nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di Sassari udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto, con requisitoria scritta, l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e dell'ordinanza emessa dal magistrato di sorveglianza di Nuoro in data 31 maggio 2024. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 21835/2025 Roma, lì, 10/06/2025 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 12 dicembre 2024 il Tribunale di sorveglianza di Sassari ha respinto il reclamo proposto dal DAP avverso l'ordinanza depositata in data 31 maggio 2024, con la quale il magistrato di sorveglianza, accogliendo un reclamo del detenuto [OSCURATO:PERSONA], sottoposto al regime penitenziario differenziato, aveva disposto che l'istituto penitenziario gli consentisse l'acquisto di lievito e farina, in quantità e tempistiche predeterminate. Il DAP aveva giustificato il divieto, esteso a tutti i detenuti, per ragioni di sicurezza, probabilmente per le proprietà esplosive della farina. Il Tribunale ha affermato che le pronunce della corte di cassazione che hanno annullato varie ordinanze di analogo contenuto, emesse da quello stesso tribunale di sorveglianza, non sono convincenti. Permessa la correttezza della qualificazione del reclamo ai sensi dell'art. 35-bis Ord. pen., in quanto attinente al diritto del detenuto ad un'alimentazione sana, ha ritenuto irragionevole il divieto, vigente solo in alcuni istituti penitenziari, di acquistare farina e lievito, affermando trattarsi di un divieto immotivato. Secondo il Tribunale, infatti, non sono state prospettate delle effettive ragioni di sicurezza, sia perché non è stato chiarito con quali agevoli modalità i detenuti potrebbero innescare un incendio una volta verificatasi la nube di farina, dal momenti che il [OSCURATO:PERSONA] del Comando provinciale dei Carabinieri di Nuoro ha escluso che sussista un reale rischio esplosivo della farina, visti i prodotti e le attrezzature necessarie per farla esplodere, sia perché tale acquisto è consentito in altri istituti penitenziari ed è, comunque, consentito l'acquisto di prodotti alimentari più idonei alla produzione di incendi e quindi più pericolosi, come l’olio. 2. Avverso l'ordinanza hanno proposto ricorso la Casa circondariale di Sassari, il DAP e il Ministero della Giustizia, per mezzo dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Cagliari, articolando tre motivi. 2.1. Con il primo motivo il ricorso deduce il vizio di potere del magistrato di sorveglianza, mancando i presupposti per qualificare il ricorso del detenuto come reclamo ai sensi dell'art. 35-bis Ord. pen. Il detenuto non ha fatto valere una lesione grave e attuale ad un diritto soggettivo, non essendo in discussione il suo diritto alla salute o ad una alimentazione sana, ma ha contestato solo un aspetto regolamentare dell'amministrazione carceraria. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorso deduce la falsa applicazione del principio di non discriminazione. Il divieto in questione è applicato anche ai detenuti comuni, per cui non può essere ritenuto illegittimo, trattandosi dell'espressione della potestà regolatoria dell'amministrazione. 2.3. Con il terzo motivo, il ricorso deduce la violazione dell'art. 41-bis, comma 2 quater, lett. a) e c), Ord.pen. Il Tribunale ha erroneamente escluso che il divieto sia fondato su ragioni di sicurezza. [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza hanno confermato tale divieto, per la pericolosità della farina, che è in grado di esplodere, oltre a poter essere usata per formare una colla, e che può essere facilmente incendiata, atteso che ai detenuti è consentito l'acquisto di accendini. Inoltre il prodotto che deve essere combinato con la farina, per renderla esplosiva, è la normale acqua ossigenata, ed è errato il paragone con l'olio, il cui acquisto è consentito perché esso, diversamente dalla farina, è indispensabile per cucinare. Lo stesso Ufficio di sorveglianza di Sassari, in precedenza, ha solitamente rigettato ricorsi analoghi. 3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e di quella emessa dal magistrato di sorveglianza in data 31 maggio 2024. 4. Il detenuto, per mezzo del proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] A. Pintus, ha depositato una memoria con cui chiede dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, palesemente realizzato nella forma di un copia-incolla da altro ricorso, relativo ad altro detenuto e ad altra situazione, perché non si confronta con l’ordinanza del magistrato di sorveglianza ed è generico. Il ricorso, inoltre, è oggi privo di interesse perché il detenuto è stato trasferito in un diverso istituto penitenziario ove, tra l’altro, l’acquisto di farina e lievito è consentito. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato, nei limiti sotto precisati, e deve essere accolto. Non sussiste l'asserita carenza di interesse, sostenuta dal detenuto, sia perché il suo intervenuto trasferimento è asserito ma non dimostrato documentalmente, sia perché la questione attiene alla regolamentazione interna dell'istituto penitenziario in questione, indipendentemente dall'identità dei soggetti ospitati, e il predetto detenuto potrebbe, in caso di nuovo trasferimento in esso, pretendere di esercitare la modalità di acquisto di generi alimentari in sopravvitto, autorizzata dai provvedimenti impugnati. 2. Il primo motivo di ricorso è infondato. Il reclamo giurisdizionale previsto dall'art. 35-bis Ord. pen. è esperibile solo in caso di violazione di un diritto soggettivo, che il detenuto sostenga essere pregiudicato in modo attuale e grave dal provvedimento dell'amministrazione penitenziaria. La tutela accordabile tramite lo strumento del reclamo giurisdizionale richiede, pertanto, sia l'accertamento dell'esistenza di un diritto, cioè di un interesse che inerisce a beni essenziali della persona e che rappresentano la proiezione di diritti fondamentali dell'individuo, la cui individuazione, peraltro, rimane affidata alla concretizzazione giurisprudenziale, sia l'esistenza di un pregiudizio concreto, attuale e grave, non essendo tutelabili le imposizioni di restrizioni ragionevoli, giustificate da esigenze di sicurezza o di organizzazione interna, e non gravemente limitative della possibilità di godimento del diritto stesso. Sotto il profilo dell'accertamento dell'esistenza di un diritto soggettivo, potenzialmente violato dal divieto di acquisto di generi alimentari in sopravvitto, deve darsi seguito all'indirizzo di questa Corte, sia pure non univoco, che ritiene che tale acquisto sia espressione del diritto soggettivo alla salute e ad una sana alimentazione, sicuramente tutelabile mediante il reclamo giurisdizionale previsto dall'art. 35-bis Ord. pen. La possibilità di acquistare, in sopravvitto, specifici alimenti, specialmente se non forniti dall'amministrazione, può infatti, in astratto, soddisfare le esigenze del detenuto ad un'alimentazione calibrata sulle proprie necessità, ed è quindi riconducibile alla sfera del diritto alla salute. Deve, pertanto, essere respinta la censura, contenuta in questo primo motivo di ricorso, di una carenza di potere del giudice di sorveglianza, essendo stato correttamente azionato l'istituto del reclamo di cui all'art. 35-bis Ord. pen. 3. Sono fondati, invece, gli altri motivi del ricorso. Il reclamo giurisdizionale è posto a tutela del detenuto contro la violazione di un diritto soggettivo, che sia però «attuale e grave» (art. 69, comma 6, lett. b, Ord. pen.). La condizione detentiva, infatti, impone l'applicazione di restrizioni, anche significative, all'esercizio dei diritti del detenuto, qualora necessarie per soddisfare le esigenze di sicurezza, le quali vengono assicurate anche attraverso l'organizzazione della vita interna dell'istituto penitenziario, da cui dipendono sia la sicurezza dei detenuti e del personale operante, sia la stessa efficacia del trattamento rieducativo. L'esercizio della potestà limitativa dei diritti del detenuto, da parte dell'amministrazione penitenziaria, deve però sempre rispettare i criteri della ragionevolezza e della finalità di assicurare l'ordine e la sicurezza. I limiti imposti, pertanto, devono sempre essere ragionevoli e proporzionati. Questa Corte ha più volte affermato, infatti, che un limite irragionevole, risolvendosi in un supplemento di ingiustificata afflittività, è in contrasto con il principio del senso di umanità, che deve sempre ispirare il concreto svolgimento dell'esecuzione della pena (vedi, tra le molte, Sez. 1, n. 17489 del 29/03/2024, Rv. 286328). Questa Corte ha anche affermato, però, che «In tema di ordinamento penitenziario, l'inerenza ad un diritto soggettivo della situazione oggetto del reclamo presentato dal detenuto ex art. 35-bis legge 26 luglio 1975, n. 354 non viene meno nel caso in cui siano riconosciuti all'amministrazione penitenziaria poteri conformativi delle modalità di esercizio di quel diritto, sicché in casi del genere la valutazione giudiziale deve investire la ragionevolezza dei limiti alla fruizione del diritto imposti dagli atti regolativi dell'amministrazione, e l'idoneità degli stessi ad incidere sugli aspetti essenziali del diritto, svuotandone il contenuto fondamentale» (Sez. 1, n. 32394 del 11/04/2024, Rv. 286716). La valutazione della gravità della lesione di un diritto soggettivo del detenuto, quindi, deve essere effettuata tenendo conto sia della ragionevolezza del limite posto alla fruizione del diritto stesso, sia della concreta capacità di tale limite di incidere sul suo godimento. Deve perciò essere ritenuto ragionevole un limite che, oltre ad essere ritenuto necessario per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza interni, impedisca solo modalità non essenziali dell'esercizio del diritto stesso, il quale deve rimanere esercitabile nel suo contenuto fondamentale, affinché possa valutarsi come “non grave” il pregiudizio ad esso arrecato. 4. Nel presente caso, il divieto di acquisto di farina e lievito è stato imposto, dall'amministrazione del carcere di Nuoro, per motivi di sicurezza, stante l'esplosività della farina. L'affermazione dell'ordinanza impugnata, che tale motivazione sia infondata stante il diverso parere espresso dal Nucleo artificieri dei Carabinieri di Nuoro sulla esplosività di tale prodotto, non è corretta. L'esplosività della farina, sia pure in presenza di specifiche condizioni, è scientificamente accertata, ed il fatto che tali condizioni siano difficilmente riproducibili all'interno di un carcere è irrilevante, essendo nella potestà dell'amministrazione penitenziaria evitare pericoli anche solo potenziali, rispetto ai quali è corretto applicare una tutela molto anticipata. Il divieto imposto, pertanto, non è in sé irragionevole, e soddisfa effettivamente esigenze di sicurezza interna. Il fatto che tale divieto non sia applicato in altri istituti penitenziari è irrilevante, e non è sufficiente per ritenere irragionevole quello stabilito nell'istituto in questione. In primo luogo non è irragionevole una diversa valutazione delle esigenze di sicurezza, che sono oggettivamente diverse tra i vari istituti penitenziari, in ragione della loro posizione geografica, della loro struttura, delle caratteristiche dei detenuti ospitati. In secondo luogo, non può ritenersi irragionevole un diverso accesso agli alimenti acquistabili in sopravvitto, come stabilito nei diversi istituti penitenziari, non avendo l'amministrazione centrale ritenuto di dover prevedere una uniformità sul piano nazionale, ed essendo plausibile, in generale, una diversa accessibilità ai prodotti esterni, potendo questi avere caratteristiche che li rendono difficilmente reperibili al di fuori di singole zone. 5. Il divieto imposto, inoltre, non costituisce un limite significativo al godimento del diritto alla salute e ad una sana alimentazione, e non ha un carattere afflittivo. L'assunzione dei cibi a base di farina e farinacei tipici dell'alimentazione italiana, come il pane e la pasta, è assicurata dalla fornitura prevista dal vitto distribuito dall'amministrazione, conforme alle tabelle nutrizionali ministeriali e tale da garantire una dieta completa ed equilibrata. Il divieto di acquisto di farina e lievito, pertanto, non incide sul diritto alla salute del detenuto, essendogli comunque assicurata l'assunzione di tali alimenti, ed in particolare dei farinacei, mediante prodotti realizzati con un rispetto dell'igiene sicuramente superiore a quanto presumibilmente ottenibile all'interno di una cella. L'assenza di un divieto per l'acquisto di olio alimentare, benché anch'esso idoneo alla produzione di incendi, dimostra la correttezza della valutazione circa la mancanza di gravità del divieto imposto all'acquisto di farina e lievito, risultando evidente come il divieto di acquisto di olio inciderebbe fortemente sulla possibilità di cucinare molti alimenti, diversamente dal divieto di acquisto degli altri prodotti indicati. Peraltro, che il divieto di acquistare farina e lievito non costituisca un effettivo limite all'esercizio del diritto soggettivo alla salute e ad una sana alimentazione, emerge con evidenza dall'ordinanza del magistrato di sorveglianza, riportata nel provvedimento impugnato, che ha valutato la necessità di consentire tale acquisto sotto altri profili, cioè quello economico (il divieto costringerebbe i detenuti ad acquistare prodotti già pronti, ad un costo superiore) e quello culturale e addirittura religioso (il divieto impedirebbe di preparare cibi tradizionali, dal valore simbolico o evocativo di esperienze familiari). Il primo di tali profili non attiene ad un diritto soggettivo, potendo il detenuto scegliere come spendere il proprio peculio. Il secondo profilo appare richiamato a sproposito, non potendosi attribuire alcun significativo valore culturale e tanto meno religioso alla ipotetica possibilità del detenuto di cucinare, nella sua cella, i dolci di una certa tradizione pedissequamente elencati nell'ordinanza, possibilità, peraltro, che appare essere stata ipotizzata dal magistrato di sorveglianza, ma non corrisponde alle richieste del detenuto istante. Il Tribunale e il magistrato di sorveglianza non hanno, in realtà, valutato la gravità della lesione asseritamente apportata al diritto alla salute e ad una sana alimentazione, mentre l'art. 69, comma 6, lett. b), Ord. pen., come già ricordato, consente l'accoglimento del reclamo solo in presenza di un pregiudizio «grave» e che riguardi, si ripete, un diritto soggettivo, e non una mera aspirazione del detenuto a soddisfare desideri personali. L'assenza di una gravità del pregiudizio, conseguente all'imposizione del divieto in questione, rendeva non accoglibile il reclamo proposto dal detenuto avverso il divieto imposto dall'amministrazione penitenziaria, perché manca uno dei presupposti richiesti per l'accoglimento del reclamo giurisdizionale di cui all'art. 35-bis Ord. pen. In assenza dei presupposti legittimanti l'accoglimento di tale reclamo, infatti, la disapplicazione della disposizione del carcere si traduce nell'imposizione di una diversa scelta organizzativa, benché quella disapplicata non sia irragionevole né gravemente riduttiva dei diritti soggettivi del detenuto, mentre le scelte organizzative sono riservate alla direzione del singolo istituto penitenziario. 6. Per le ragioni esposte, il ricorso deve perciò essere accolto, ed il provvedimento impugnato deve essere annullato, senza rinvio, così come deve essere annullata l'ordinanza depositata in data 31 maggio 2024 dal magistrato di sorveglianza di Nuoro. P.Q.M Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e l'ordinanza del magistrato di sorveglianza di Nuoro depositata il 31.05.2024. Così deciso il 10 aprile 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Siani
Sentenza Cassazione n. 21835/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris