CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 ottobre 2022
Cassazione n. 42738/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2021 della CORTE APPELLO di ROMAsvolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] Antonino ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma indicata in epigrafe, con la quale, in riforma della sentenza del Tribunale cittadino di condanna del predetto per il reato continuato di cui all'art. 73, d.P.R. n. 309/1990 (fatti accertati il 13/10/2015), è stato accolto il concordato sulla pena con rinuncia agli altri motivi di gravame, con conseguente rideterminazione della pena stessa; considerato che il ricorso è stato proposto avverso sentenza che ha recepito l'accordo delle parti in appello, avendo l'imputato rinunciato alle questioni, anche rilevabili d'ufficio, in funzione dell'accordo sulla pena e che il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (sez. 5, ordinanza n. 29243 del 4/6/2018, Casero, Rv. 273194, in cui, in applicazione del principio, la Corte ha per l'appunto ritenuto inammissibile il ricorso relativo alla valutazione sulla sussistenza di cause di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.; sez. 3, ordinanza n. 30190 del 8/3/2018, Hoxha e altro, Rv. 273755; sez. 2, n. 22002 del 10/4/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276102; n. 47698 del 18/9/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278006); che, pertanto, il ricorso è inammissibile, per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 c. 5 bis cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 1, c. 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017, avendo il ricorrente, nella specie, contestato la qualificazione giuridica del fatto; ritenuto che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 20 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente /... T z. [OSCURATO:PERSONA] gni 1. /-- o.... T4- t 2 P. /1 •-• À " ,