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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 novembre 2022

Cassazione n. 45397/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/6/2021 della Corte di appello di Messina visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso, peraltro intrinsecamente generici e che sovrappongono aspetti relativi all'elemento psicologico del reato e mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., in relazione al delitto di cui all'art. 385 cod. pen. ascritto all'imputato non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e volti ad una alternativa valutazione degli elementi acquisiti, in presenza di motivazione non illogica, in punto di dolo (essendo sufficiente, ai fini del reato in esame, il dolo generico); Considerato, inoltre, che i motivi relativi alla mancata esclusione della recidiva e alla dichiarazione di non punibilità per particolare tenuità del fatto, sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che hanno valorizzato circostanze concrete, quella che la violazione fosse avvenuta ad appena tre giorni dall'applicazione della misura alternativa, sintomatica di capacità a delinquere e che comportava una valutazione di non particolare tenuità del pericolo connesso alla violazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 18 novembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/6/2021 della Corte di appello di Messina visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso, peraltro intrinsecamente generici e che sovrappongono aspetti relativi all'elemento psicologico del reato e mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., in relazione al delitto di cui all'art. 385 cod. pen. ascritto all'imputato non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e volti ad una alternativa valutazione degli elementi acquisiti, in presenza di motivazione non illogica, in punto di dolo (essendo sufficiente, ai fini del reato in esame, il dolo generico); Considerato, inoltre, che i motivi relativi alla mancata esclusione della recidiva e alla dichiarazione di non punibilità per particolare tenuità del fatto, sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che hanno valorizzato circostanze concrete, quella che la violazione fosse avvenuta ad appena tre giorni dall'applicazione della misura alternativa, sintomatica di capacità a delinquere e che comportava una valutazione di non particolare tenuità del pericolo connesso alla violazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 novembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 45397/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris