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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 9 aprile 1991

Cassazione n. 29648/2025

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI MANTOVAnei confronti di: [OSCURATO:PERSONA]() [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 09/04/1991 avverso l'ordinanza del 03/04/2025 del GIP TRIBUNALE di MANTOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G. che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA]

1. In data 3 aprile 2025 il Gup del Tribunale di Mantova ha disposto la trasmissione degli atti al P.M. affinché provvedesse ad esercitare l'azione penale nelle forme dell'art. 552 cod. proc. pen. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], chiamato a rispondere del reato di cui all'art. 73, co. 5, d.P.R. n. 309/1990, accogliendo la richiesta del difensore che eccepiva la nullità della richiesta di rinvio a giudizio in quanto l'azione penale doveva essere esercitata nelle forme della citazione diretta atteso che il reato contestato era all'epoca del fatto punito con pena massima di quattro anni di reclusione.

2. Avverso il provvedimento su indicato il Procuratore della Repubblica di Mantova ha proposto ricorso iato per cassazioneideducendo l'abnormità dello stesso .che ha determinato una indebita regressione del procedimento, in violazione i del principio della irretrattabilità dell'azione penale, in virtù del fatto che 7 ai fini dell'esercizio dell'azione penale, trattandosi di norma processuale, rilevano i limiti edittali di pena esistenti al momento dell'adozione dell'atto, non senza rilevare che un provvedimento del genere indicato dal giudice sarebbe senz'altro un atto nullo.

3. Il P.G. ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con le conseguenze previste dalla legge. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Il provvedimento con cui il Gip ha rigettato la richiesta di giudizio immediato è stato impugnato quale "atto abnorme".

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, è abnorme l'atto affetto da vizio che, per la singolarità e stranezza del suo contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ovvero quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste al di là di ogni ragionevole limite.

L'abnormità, quindi, integra - sempre e comunque - uno sviamento della funzione giurisdizionale, la quale non risponde più al modello previsto dalla legge, ma si colloca al di là del perimetro entro il quale è riconosciuta dall'ordinamento (Sez.

U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, in motivazione).

In tali ipotesi, in deroga al principio della tipicità dei mezzi di impugnazione, è ammissibile il ricorso per cassazione, ove il vizio non sia riconducibile alle categorie della nullità o dell'inutilizzabilità e non sia previsto altro mezzo di impugnazione.Sulla scorta di una progressiva elaborazione giurisprudenziale, è stato via via precisato che l'abnormità dell'atto può riguardare sia il profilo strutturale, allorché l'atto si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, sia il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo (Sez.

U, n. 17 del 10/12/1997, dep. 1998, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 209603; Sez.

U, n. 26 del 24/11/1999, dep. 2000, Magnani, Rv. 215094; Sez.

U, n. 33 del 22/11/2000, Boniotti, Rv. 217244; Sez.

U, n. 5307 del 20/12/2007, dep. 2008, Battistella; cfr., anche la già citata Sez.

U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni).

In proposito va rammentato che l'elaborazione giurisprudenziale ha portato questa Corte, nella sua più autorevole composizione, ad un affinamento della nozione di abnormità: con riguardo ai rapporti tra giudice e pubblico ministero, si è precisato che la stasi processuale rilevante ai fini di ritenere, o escludere, l'abnormità dell'atto impugnato, si determina quando il processo non può proseguire, se non attraverso il compimento di un atto nullo da parte del pubblico ministero (così, in motivazione, Sez.

U, n. 10728 del 16/12/2021, dep. 2022, Fenucci).

Questa Corte nel suo massimo consesso ha affermato che è affetto da abnormità non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite.

Il carattere abnorme dell'atto processuale, come si è ulteriormente precisato, può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché l'atto si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo ovvero determini la sua inammissibile regressione, in grado di alterare l'ordinata sequenza logico-cronologica, ad una fase processuale ormai 2 esaurita (così, Sez.

U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243590; Sez.

U, n. 5307 del 20/12/2007, dep. 2008, Battistella, Rv. 238239 - 01; Sez.

U, n. 26 del 24/11/1999, Magnani, Rv. 215094).

3. Le Sezioni Unite di questa Corte, investite di questione analoga a quella presa (i in esame, statuito l'abnormità della «ordinanza del giudice dell'udienza preliminare che, investito-della richiesta di rinvio a giudizio, disponga, .ai-sensi 33—sexies .• cod. proc. pen., la restituzione degli atti al pubblico ministero sull'erroneo presupposto che debba procedersi con citazione diretta a giudizio.

E' stato argomentato, in proposito, che così operando, si imporrebbe al titolare dell'azione penale il compimento di un'attività processuale "contra legem", peraltro, in violazione dei diritti di difesa, successivamente eccepibile, e si determinerebbe una indebita regressione del procedimento e la sua "stasi" (Sez.

U, n. 37502 del 28/04/2022, .3 Scarlini, Rv. 283552 - 01; sul punto anche Sez.

U. n. 27919 del 31/03/2011, Ambrosio, Rv. 2501961secondo cui non esistono «principi di diritto intertemporale, propri della legalità penale, che possano essere pedissequamente trasferiti nell'ordinamento processuale».

Nel caso in esame, come condivisibilmente argomentato con il ricorso, la scelta dello strumento relativo all'esercizio dell'azione penale è decisione retta dal principio "tempus regit actum" e che se è vero che all'epoca dei fatti (2018) il reato era punito con pena massima di quattro anni, rispetto a quella introdotta con il d.l. n. 123 del 15 settembre 2023, è del pari vero che, all'epoca in cui è stata esercitata l'azione penale, il reato era punito con la pena della reclusione da sei mesi a cinque anni oltre la multa con conseguente applicazione dell'art. 416 cod. proc. pen.

Sul punto questa Corte ha precisato che «in tema di esercizio dell'azione penale con citazione diretta a giudizio, il rinvio previsto dall'art. 550 cod. proc. pen alla pena della reclusione non superiore nel massimo a quattro anni è "fisso" in quanto stante l'inderogabilità del principio "tempus regit actum" in ambito processuale, va riferito alla norma vigente al momento dell'esercizio dell'azione penale e non già a quella di diritto sostanziale concretamente applicabile all'imputato, sulla base dei criteri che regolano la successione delle leggi penali del tempo (fattispecie relativa al reato di cui all'art. 642 cod. pen., la cui pena - in data successiva alla consumazione ma antecedente all'esercizio dell'azione penale - era stata aumentata nel massimo edittale a cinque anni, in cui la Corte ha annullato la sentenza emessa a seguito di citazione diretta a giudizio)» (Sez. 2, n. 9876 del 12/02/2021, Rv. 280724 - 01; Sez. 2, n. 28304 del 25/06/2021, Rv. 281802 e ancora più recentemente Sez. 6 n. 44096 del 07.11.2024, in un caso esattamente sovrapponibile a quello in esame).

4. Dalla fondatezza del ricorso consegue l'annullamento dell'ordinanza impugnata senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Mantova, Ufficio del Giudice dell'udienza preliminare, per l'ulteriore corso.

P.Q.

M .

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Mantova per l'ulteriore corso.

Deciso in data 8 luglio 2025 [OSCURATO:PERSONA] igliera est.

Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI MANTOVAnei confronti di: [OSCURATO:PERSONA]() [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 09/04/1991 avverso l'ordinanza del 03/04/2025 del GIP TRIBUNALE di MANTOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G. che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. In data 3 aprile 2025 il Gup del Tribunale di Mantova ha disposto la trasmissione degli atti al P.M. affinché provvedesse ad esercitare l'azione penale nelle forme dell'art. 552 cod. proc. pen. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], chiamato a rispondere del reato di cui all'art. 73, co. 5, d.P.R. n. 309/1990, accogliendo la richiesta del difensore che eccepiva la nullità della richiesta di rinvio a giudizio in quanto l'azione penale doveva essere esercitata nelle forme della citazione diretta atteso che il reato contestato era all'epoca del fatto punito con pena massima di quattro anni di reclusione. 2. Avverso il provvedimento su indicato il Procuratore della Repubblica di Mantova ha proposto ricorso iato per cassazioneideducendo l'abnormità dello stesso .che ha determinato una indebita regressione del procedimento, in violazione i del principio della irretrattabilità dell'azione penale, in virtù del fatto che 7 ai fini dell'esercizio dell'azione penale, trattandosi di norma processuale, rilevano i limiti edittali di pena esistenti al momento dell'adozione dell'atto, non senza rilevare che un provvedimento del genere indicato dal giudice sarebbe senz'altro un atto nullo. 3. Il P.G. ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con le conseguenze previste dalla legge. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Il provvedimento con cui il Gip ha rigettato la richiesta di giudizio immediato è stato impugnato quale "atto abnorme". Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, è abnorme l'atto affetto da vizio che, per la singolarità e stranezza del suo contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ovvero quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste al di là di ogni ragionevole limite. L'abnormità, quindi, integra - sempre e comunque - uno sviamento della funzione giurisdizionale, la quale non risponde più al modello previsto dalla legge, ma si colloca al di là del perimetro entro il quale è riconosciuta dall'ordinamento (Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, in motivazione). In tali ipotesi, in deroga al principio della tipicità dei mezzi di impugnazione, è ammissibile il ricorso per cassazione, ove il vizio non sia riconducibile alle categorie della nullità o dell'inutilizzabilità e non sia previsto altro mezzo di impugnazione.Sulla scorta di una progressiva elaborazione giurisprudenziale, è stato via via precisato che l'abnormità dell'atto può riguardare sia il profilo strutturale, allorché l'atto si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, sia il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo (Sez. U, n. 17 del 10/12/1997, dep. 1998, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 209603; Sez. U, n. 26 del 24/11/1999, dep. 2000, Magnani, Rv. 215094; Sez. U, n. 33 del 22/11/2000, Boniotti, Rv. 217244; Sez. U, n. 5307 del 20/12/2007, dep. 2008, Battistella; cfr., anche la già citata Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni). In proposito va rammentato che l'elaborazione giurisprudenziale ha portato questa Corte, nella sua più autorevole composizione, ad un affinamento della nozione di abnormità: con riguardo ai rapporti tra giudice e pubblico ministero, si è precisato che la stasi processuale rilevante ai fini di ritenere, o escludere, l'abnormità dell'atto impugnato, si determina quando il processo non può proseguire, se non attraverso il compimento di un atto nullo da parte del pubblico ministero (così, in motivazione, Sez. U, n. 10728 del 16/12/2021, dep. 2022, Fenucci). Questa Corte nel suo massimo consesso ha affermato che è affetto da abnormità non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite. Il carattere abnorme dell'atto processuale, come si è ulteriormente precisato, può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché l'atto si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo ovvero determini la sua inammissibile regressione, in grado di alterare l'ordinata sequenza logico-cronologica, ad una fase processuale ormai 2 esaurita (così, Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243590; Sez. U, n. 5307 del 20/12/2007, dep. 2008, Battistella, Rv. 238239 - 01; Sez. U, n. 26 del 24/11/1999, Magnani, Rv. 215094). 3. Le Sezioni Unite di questa Corte, investite di questione analoga a quella presa (i in esame, statuito l'abnormità della «ordinanza del giudice dell'udienza preliminare che, investito-della richiesta di rinvio a giudizio, disponga, .ai-sensi 33—sexies .• cod. proc. pen., la restituzione degli atti al pubblico ministero sull'erroneo presupposto che debba procedersi con citazione diretta a giudizio. E' stato argomentato, in proposito, che così operando, si imporrebbe al titolare dell'azione penale il compimento di un'attività processuale "contra legem", peraltro, in violazione dei diritti di difesa, successivamente eccepibile, e si determinerebbe una indebita regressione del procedimento e la sua "stasi" (Sez. U, n. 37502 del 28/04/2022, .3 Scarlini, Rv. 283552 - 01; sul punto anche Sez. U. n. 27919 del 31/03/2011, Ambrosio, Rv. 2501961secondo cui non esistono «principi di diritto intertemporale, propri della legalità penale, che possano essere pedissequamente trasferiti nell'ordinamento processuale». Nel caso in esame, come condivisibilmente argomentato con il ricorso, la scelta dello strumento relativo all'esercizio dell'azione penale è decisione retta dal principio "tempus regit actum" e che se è vero che all'epoca dei fatti (2018) il reato era punito con pena massima di quattro anni, rispetto a quella introdotta con il d.l. n. 123 del 15 settembre 2023, è del pari vero che, all'epoca in cui è stata esercitata l'azione penale, il reato era punito con la pena della reclusione da sei mesi a cinque anni oltre la multa con conseguente applicazione dell'art. 416 cod. proc. pen. Sul punto questa Corte ha precisato che «in tema di esercizio dell'azione penale con citazione diretta a giudizio, il rinvio previsto dall'art. 550 cod. proc. pen alla pena della reclusione non superiore nel massimo a quattro anni è "fisso" in quanto stante l'inderogabilità del principio "tempus regit actum" in ambito processuale, va riferito alla norma vigente al momento dell'esercizio dell'azione penale e non già a quella di diritto sostanziale concretamente applicabile all'imputato, sulla base dei criteri che regolano la successione delle leggi penali del tempo (fattispecie relativa al reato di cui all'art. 642 cod. pen., la cui pena - in data successiva alla consumazione ma antecedente all'esercizio dell'azione penale - era stata aumentata nel massimo edittale a cinque anni, in cui la Corte ha annullato la sentenza emessa a seguito di citazione diretta a giudizio)» (Sez. 2, n. 9876 del 12/02/2021, Rv. 280724 - 01; Sez. 2, n. 28304 del 25/06/2021, Rv. 281802 e ancora più recentemente Sez. 6 n. 44096 del 07.11.2024, in un caso esattamente sovrapponibile a quello in esame). 4. Dalla fondatezza del ricorso consegue l'annullamento dell'ordinanza impugnata senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Mantova, Ufficio del Giudice dell'udienza preliminare, per l'ulteriore corso. P.Q. M . Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Mantova per l'ulteriore corso. Deciso in data 8 luglio 2025 [OSCURATO:PERSONA] igliera est. Il P
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