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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 ottobre 2025

Cassazione n. 21710/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/10/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma in data 15 ottobre 2025, di conferma della sentenza emessa dal Tribunale di Tivoli in data 29 settembre 2017, con la quale è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 589, comma 2, cod. pen., commesso il 14 settembre 2010; rilevato che con un unico motivo di ricorso si deduce violazione di legge e vizio della motivazione con riguardo al mancato rilievo dell'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, essendo decorso il termine di anni 7 in data anteriore, alla sentenza della Corte d'appello; considerato che le Sezioni Unite hanno affermato il principio per cui deve ritenersi ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un miptivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266819 - 01); ritenuto che il motivo è manifestamente infondato in quanto il reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione di norme sulla prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro, commesso, come nella specie, non solo dopo 18 dicembre 2005 (data di entrata in vigore del nuovo testo dell'art. 157 cod. pen.), ma anche dopo la modifica dell'art. 589, comma 2, cod. pen. a opera del d.l. 23 maggio 2008, n. 92 (conv., con mod., dalla

I. 24 luglio 2008, n. 125), che ha innalzato il massimo edittale da cinque a sette anni, è soggetto al termine di prescrizione di 14 anni, ai sensi del comma 6 del citato art. 157, e al termine massimo di anni 17 e mesi 6, ai sensi dell'art. 161 cod. pen. (cfr., in relazione alla affine ipotesi dell'omicidio colposo aggravato dalla violazione di norme sulla circolazione stradale, Sez. 4, n. 51601 del 06/12/2023, non mass.; Sez. 4, n. 32456 del 06/07/2022, Rv. 283488 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; 2 P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/10/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma in data 15 ottobre 2025, di conferma della sentenza emessa dal Tribunale di Tivoli in data 29 settembre 2017, con la quale è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 589, comma 2, cod. pen., commesso il 14 settembre 2010; rilevato che con un unico motivo di ricorso si deduce violazione di legge e vizio della motivazione con riguardo al mancato rilievo dell'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, essendo decorso il termine di anni 7 in data anteriore, alla sentenza della Corte d'appello; considerato che le Sezioni Unite hanno affermato il principio per cui deve ritenersi ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un miptivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266819 - 01); ritenuto che il motivo è manifestamente infondato in quanto il reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione di norme sulla prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro, commesso, come nella specie, non solo dopo 18 dicembre 2005 (data di entrata in vigore del nuovo testo dell'art. 157 cod. pen.), ma anche dopo la modifica dell'art. 589, comma 2, cod. pen. a opera del d.l. 23 maggio 2008, n. 92 (conv., con mod., dalla I. 24 luglio 2008, n. 125), che ha innalzato il massimo edittale da cinque a sette anni, è soggetto al termine di prescrizione di 14 anni, ai sensi del comma 6 del citato art. 157, e al termine massimo di anni 17 e mesi 6, ai sensi dell'art. 161 cod. pen. (cfr., in relazione alla affine ipotesi dell'omicidio colposo aggravato dalla violazione di norme sulla circolazione stradale, Sez. 4, n. 51601 del 06/12/2023, non mass.; Sez. 4, n. 32456 del 06/07/2022, Rv. 283488 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; 2 P.Q.M
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