CassazionesentenzaSezione LDecisione del 20 aprile 2023
Cassazione n. 19544/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19986/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, piazza del Popolo n. 18, presso lo studio del l’avv . [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] P annarale -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via B. Tortolini n. 30, presso lo st udio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] P lacidi , rappresentata e difesa da ll’ avv . [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente e ricorrente incidentale – avverso la s entenza n. 3043/2016, depositata il 20 . 2 . 2017 della Corte d’Appello di Bari; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20.4.2023dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] Il ricorrente – dipendente del l’[OSCURATO:PERSONA] di Bari, inquadrato come « collaboratore amministrativo»– si rivolse al T ribunale di Trani , in funzione d i giudice del lavoro, chiedendogli di accertare lo svolgimento di mansioni superiori, corrispondenti alla prima qualifica dirigenziale, nonché di condanna re l’ASL al pagamento delle conseguenti differenze retributive, oltre all’indennità di rischio per il maneggio di denaro, negatagli per i l periodo dal 1°.11.2005 al 30.4.2010 (data del pensionamento), dopo che negli anni precedenti gli era stata spontaneamenteerogata. Instauratosi il contraddittorio, il t ribunale respin se la domanda, la cui sentenza venne appellata dal lavoratore davanti dalla Corte d’Appello di Bari , la quale acco lse parzialmente l’impugnazione , riconoscendo al lavoratore il diritto all’erogazione della sola indennità di rischio. Contro la sentenza della corte territorialeil lavoratore ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motiv o . L’ASLProvincia di Bari si è difesa con controricorso contenente ricorso incidentale – anch’esso affidato a un unico motivo – avverso la condanna al pagamento dell’indennità di rischio . Entrambe le parti hanno altresì depositato memoria illustrativa nel termine di leggeanteriore alla data fissata per la camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo di ricorso principale si denuncia «violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e 1366 c.c., in relazione dell’art. 360, comma 1,n. 3, c.p.c. » . 1.1. I l ricorrente imputa alla corte d’appello di avere violato i canoni legali di interpretazione del contratto – e, in particolare, il criterio di interpretazione secondo buona fede – negando che alla riconosciuta attribuzione delle « funzioni tipiche dell’economo» dovesse seguire il riconoscimento della funzione dirigenziale. 1.2.Il motivo è infondato. La decisione della corte territoriale è basata sulla individuazione delle mansioni effettivamente svolte dal ricorrente e sul confronto tra queste e le «declaratorie di categorie e profili» di cui all’Allegato 1 al CCNL [OSCURATO:PERSONA] 1998/2001 . All’esito di tale confronto , la corte ha concluso che le «funzioni tipiche dell’economo» erano esercitate dal ricorrente «in un contesto di autonomia operativa subordinata al controllo della direzione amministrativa nel cui ambito appare difficile configurare … l’espletamento di mansioni superiori … rispetto a quelle che caratterizzano la … configurazione … di collaboratore amministrativo, secondo il CCNL del [OSCURATO:PERSONA], ovvero di colui che “svolge attività amministrative che comportano una autonoma elaborazione di atti preliminari e istruttori dei provvedimenti di competenza dell’unità operativa in cui è inserito; collabora con il personale inserito nella posizione Ds e con i dirigenti nelle attività di studio e programmazione”». Il ricorrente non contesta l’accertamento, in fatto, delle mansioni svolte (del resto, come tale, incensurabile in sede di controllo di legittimità), né la sussunzione del fatto nella pertinente previsione della contrattazione collettiva nazionale (di cui, infatti, non denuncia la violazione in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.), ma sostiene che la corte d’appello avrebbe dovuto interpretare la disciplina del contratto individuale secondo buona fede, alla luce di due circostanze: la previsione del Regolamento per la [OSCURATO:PERSONA] dell a [OSCURATO:PERSONA]/6 , secondo cui il funzionario delegato per la gestione economale doveva essere scel to «fra i dipendenti di profilo professionale [OSCURATO:PERSONA]»; il fatto che quelle mansioni gli vennero affidate a seguito del pensionamento di altro dipendente che le aveva svolte fino a quel momento, il quale godeva, appunto, di un inquadramento superiore. Ebbene, non si vede come da tali circostanze potrebbe derivare un vincolo legale al giudice nell’interpretazione del contratto di lavoro, tale per cui lo svolgimento di mansioni che rientrano nella declaratoria corrispondenteal profilo assegnato al lavoratore dovrebbe tuttavia essere considerato come se fosse svolgimento di mansioni superiori. La previsione del regolamento aziendale (non contrattuale) secondo cui il delegato economo avrebbe dovuto essere scelto tra i dipendenti con profilo professionale di direttore amministrativo (ovverosia, già inquadrati con tale profilo), non implica che le mansioni di delegato economo rientrino , es se stesse, in quel profilo. Pertanto, in caso di deroga a l la previsione regolamentare, il co llaboratore amministrativo nomin ato in luogo del direttore amministrativo non assume e non svolge , per ciò solo, mansioni superiori e corrispondenti alla prima qualifica dirigenziale. A maggior ragione è da escludere che il canone legale di interpretazione del contratto secondo buona fede(art. 1366 c.c.) imponga al giudice di ignorare la qualifica di collaboratore amministrativo pattuita (e ribadita negli stessi atti di delega alla gestione economale, come ricordato nella sentenza impugnata e non contestato dal ricorrente) e il fatto che quella qualifica è coerente con le mansioni effettivamente espletate, per riconoscere al lavoratore il diritto a differenze retributive (rectius al risarcimento del danno per la perdita di differenze retributive) con riferimento a mansioni superior i in concretomai espletate.2. Con l’unico motivo di ricorso incidentale l’ASL Provincia di Bari denuncia «violazione e falsa applicazione dell’art. 45 CCNL Sanità, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3c.p.c.». 2.1. La ricorrente sostiene che l’art. 45 del CCNL – cui faceva rinvio l’art. 9 del Regolamento della [OSCURATO:PERSONA]/2, poi confluita nella ASL Provincia di Bari – «non si occupa della “indennità maneggio danaro”, bensì della “indennità di qualificazione professionale e di valorizzazione delle responsabilità”». 2.2. Anche il ricorso incidentale è infondato. L’art. 45 del CCNL Comparto Sanità1994-1997, di cui si assume la violazione da parte della corte d’appello, è rubricato «indennità di qualificazione professionalee valorizzazione delle responsabilità», come sottolineato dall’ASL Provincia di Bari, ma non è vero che non contempli , nella s ua disciplina, anche l’indennità per il «maneggio valori». Pertanto è corretta la decisione della corte territoriale là dove ha fatto riferimento a quella previsione della contrattazione collettiva (richiamata dall’art. 9 del regolamento aziendale di contabilità) quale solida base per l’accoglimento della relativa domanda del lavoratore. Infatti, evidentemente nell’ottica della «valorizzazione delle responsabilità», il comma 3 dell’art. 45 dispone che «Le indennità del comma 1… sono incrementabili in sede aziendale … sulla base di una o più delle seguenti condizioni o criteri … : … all’affidamento di particolari responsabilità, quali ad esempio, il maneggio valori». La censura contenuta nel ricorso incidentale è pertanto fallace, perché non si confronta con il testo della normativa contrattuale in parte qua.3. Respinti entrambi i ricors i , l a reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte: rigettail ricors o principale ; rigetta il ricorso incidentale; compensa le spese delgiudizio di legittimità; ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrent e principale e della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso