CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 settembre 2024
Cassazione n. 13487/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 02KAZGX) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO‘,11•1 './ 'dato alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 19 novembre 2024, con cui il Tribunale di sorveglianza di Torino respingeva l'istanza di sospensione del provvedimento di rigetto delle misure alternative della semilibertà e dell'affidamento in prova al servizio sociale presentate da [OSCURATO:PERSONA], emesso il 17 settembre 2024. Ritenuto che il ricorso di Moi, articolato in un'unica doglianza, non individua singoli profili dell'ordinanza impugnata da sottoporre a censura, ma tende a provocare una nuova e non consentita valutazione del merito dei presupposti per la sospensione del provvedimento rigetto delle misure alternative della semilibertà e dell'affidamento in prova al servizio sociale presentate da [OSCURATO:PERSONA], sopra richiamato. Ritenuto, in ogni caso, che i provvedimenti di rigetto della richiesta di sospensione dell'esecuzione, analoghi a quelli in esame, non sono autonomamente impugnabili, come costantemente affermato da questa Corte, secondo cui: «È inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento, emesso ai sensi dell'art. 666, comma settimo, cod. proc. pen., con il quale il giudice dell'esecuzione rigetta la richiesta di sospensione dell'esecuzione di una propria precedente ordinanza, trattandosi di provvedimento interlocutorio, per il quale non è prevista dalla legge l'impugnabilità, nonché privo di diretta incidenza sulla libertà personale» (Sez. 1, n. 54594 del 15/04/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268549 - 01). Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci