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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 08798/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso 22666-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 6, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1265/6/2019 della [OSCURATO:PERSONA] del PIEMONTE, depositata il 21/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n. 22666 sez.

MT - ud. 13-01-2022 -2- Rg 22666/2020 FATTO e DIRITTO Considerato che: Con sentenza nr 1265/2019 la CTR del Piemonte accoglieva l'appello dell'Ufficio avverso la decisione della CTP di Torino con cui era stato accolto il ricorso della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avente ad oggetto l'impugnativa dell'avviso di iscrizione ipotecaria. [OSCURATO:PERSONA] del gravame rilevava la ritualità della notifica delle cartelle di pagamento, atti prodromici all'atto impugnato, che erano state notificate secondo le modalità del combinato disposto dell'ad 26 del Dpr nr 602/1973 e nr 60 lett e del D.P.R. nr 600/1973.

Avverso tale sentenza la società [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo cui resiste con controricorso l'Agenzia delle Entrate.

La ricorrente con l'unico motivo si duole della violazione e falsa applicazione dell'ad 36 del dlgs 546/1992 in relazione agli ad 360 primo comma nr 4 c.p.c. e dell'art 62 del Dlgs nr 546 per avere la CTR rilevato la ritualità della notifica con motivazione apparente e senza che fossero percepibili le ragioni della decisione.

Il motivo è infondato.

Deve escludersi il difetto assoluto di motivazione, dedotto con il ricorso, non essendo ravvisabile, in relazione alle statuizioni contenute nella decisione impugnata, alcuna anomalia motivazionale destinata ad acquistare significato e rilevanza alla stregua delle pronunce a Sezioni Unite di questa Corte n. 8053 del 2014 e n. 22232 del 2016.

Considerato, infatti, che ricorre il vizio di motivazione meramente apparente allorquando il giudice omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione e di specificare ed illustrare le ragioni che sorreggono il decisum e l'iter logico seguito per pervenire alla pronuncia assunta, onde consentire di i verificare se abbia giudicato iuxta alligata et probata, non può non rilevarsi che il giudice di appello ha compiutamente esplicitato il proprio iter argomentativo, esaminando in modo esaustivo i fatti oggetto di discussione e chiarendo le ragioni del suo convincimento.

Nella specie, anche in base alla stessa prospettazione del mezzo, non si può ritenere che la sentenza impugnata sia carente o incoerente sul piano della logica giuridica, nè tanto meno che sia stata costruita in modo tale da rendere impossibile un controllo sulla esattezza del ragionamento decisorio e, quindi, tale da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111 Cost., comma 6, (Cass., sez. 1, 30/06/2020, n. 13248).

La CTR ha ritenuto infatti che gli atti prodromici all'atto impugnato erano stati ritualmente notificate secondo le modalità di cui al combinato disposto dell'art 26 del dpr nr 602/1973 e nr 60 lett e) del D.P.R. nr 600/1973 stante l'irreperibilità della società destinataria alla luce del rito previsto per l'irreperibilità assoluta.

Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri normativi vigenti.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese di legittimità che si liquidano in complessivi € 7000 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore contributo se dovuto.

Roma 13.1.2022 ( dott D

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 22666-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 6, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1265/6/2019 della [OSCURATO:PERSONA] del PIEMONTE, depositata il 21/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 22666 sez. MT - ud. 13-01-2022 -2- Rg 22666/2020 FATTO e DIRITTO Considerato che: Con sentenza nr 1265/2019 la CTR del Piemonte accoglieva l'appello dell'Ufficio avverso la decisione della CTP di Torino con cui era stato accolto il ricorso della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avente ad oggetto l'impugnativa dell'avviso di iscrizione ipotecaria. [OSCURATO:PERSONA] del gravame rilevava la ritualità della notifica delle cartelle di pagamento, atti prodromici all'atto impugnato, che erano state notificate secondo le modalità del combinato disposto dell'ad 26 del Dpr nr 602/1973 e nr 60 lett e del D.P.R. nr 600/1973. Avverso tale sentenza la società [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo cui resiste con controricorso l'Agenzia delle Entrate. La ricorrente con l'unico motivo si duole della violazione e falsa applicazione dell'ad 36 del dlgs 546/1992 in relazione agli ad 360 primo comma nr 4 c.p.c. e dell'art 62 del Dlgs nr 546 per avere la CTR rilevato la ritualità della notifica con motivazione apparente e senza che fossero percepibili le ragioni della decisione. Il motivo è infondato. Deve escludersi il difetto assoluto di motivazione, dedotto con il ricorso, non essendo ravvisabile, in relazione alle statuizioni contenute nella decisione impugnata, alcuna anomalia motivazionale destinata ad acquistare significato e rilevanza alla stregua delle pronunce a Sezioni Unite di questa Corte n. 8053 del 2014 e n. 22232 del 2016. Considerato, infatti, che ricorre il vizio di motivazione meramente apparente allorquando il giudice omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione e di specificare ed illustrare le ragioni che sorreggono il decisum e l'iter logico seguito per pervenire alla pronuncia assunta, onde consentire di i verificare se abbia giudicato iuxta alligata et probata, non può non rilevarsi che il giudice di appello ha compiutamente esplicitato il proprio iter argomentativo, esaminando in modo esaustivo i fatti oggetto di discussione e chiarendo le ragioni del suo convincimento. Nella specie, anche in base alla stessa prospettazione del mezzo, non si può ritenere che la sentenza impugnata sia carente o incoerente sul piano della logica giuridica, nè tanto meno che sia stata costruita in modo tale da rendere impossibile un controllo sulla esattezza del ragionamento decisorio e, quindi, tale da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111 Cost., comma 6, (Cass., sez. 1, 30/06/2020, n. 13248). La CTR ha ritenuto infatti che gli atti prodromici all'atto impugnato erano stati ritualmente notificate secondo le modalità di cui al combinato disposto dell'art 26 del dpr nr 602/1973 e nr 60 lett e) del D.P.R. nr 600/1973 stante l'irreperibilità della società destinataria alla luce del rito previsto per l'irreperibilità assoluta. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri normativi vigenti. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese di legittimità che si liquidano in complessivi € 7000 oltre spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore contributo se dovuto. Roma 13.1.2022 ( dott D
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