CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 49542/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/06/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Bologna ha confer- mato la sentenza del G.I.P. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 3 febbraio 2020, emessa a seguito di giudizio abbreviato, con cui 3ari Youssef era stato condannato alla pena complessiva di anni due di reclusione ed euro seimila di multa in relazione ai reati di cui agli artt. 81 e 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sen- tenza della Corte di appello, proponendo due motivi di impugnazione. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di re- sponsabilità. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen.. 3. Il ricorso è inammissibile in quanto è basato su motivi non proponibili in sede di legittimità. In relazione ad entrambi i motivi di ricorso, va osservato che, con l'atto di appello l'imputato non aveva formulato le censure di cui al ricorso, avendo proposto doglianze esclusivamente in tema di entità eccessiva della pena irrogata. Ebbene, non sono deducibili con il ricorso per Cassazione questioni che non ab- biano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura a priori un inevitabile difetto di motiva- zione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745). 4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricor- rendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 23 novembre