CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 15377/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano ha conferma o la sentenza emessa dal GUP del Tribunale di Milano che aveva dichiarato responsz bile [OSCURATO:PERSONA] dei reati di spaccio di sostanza stupefacente di tipo metanfetz mina cloridato - commessi tra il dicembre 2016 e il gennaio 2017 - unificati dalla cc ltinuazione e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, applicata la continuaziol ie con il reato già giudicato dalla sentenza n.5669/2017, divenuta irrevocabile ( riguarc ante il capo n della imputazione) lo aveva condannato, con la diminuente del rito, alla pena di anni 6 di reclusione e €.18.000 di multa. 2. L'imputato ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appellc, lamentando, con un primo motivo, erronea applicazione di legge e vizio di motivazione < on riferimento al calcolo della pena. In particolare, si duole dell'errore di calcolo nella i luantificazione dell'aumento per la continuazione interna, pari ad anni 4 e mesi 3, poi :hé l'aumento avrebbe dovuto essere determinato in soli anni 4; della eccessività degli z umenti e della mancanza di motivazione in ordine alla determinazione della misura dell'aumento medesimo; della mancanza di adeguata motivazione in ordine all'au mento per la continuazione esterna, fissato in mesi 9, e quindi in misura maggiore rispet o agli aumenti di mesi 3 calcolati per la continuazione interna. 3. Le doglianze sono manifestamente infondate. Quanto al primo motivo, la Cc rte territoriale ha fondatamente ritenuto corretto il calcolo operato dal primo giudice I quale aveva considerato congruo" un aumento pari a mesi 3 di reclusione ed euro 5+ n0,00 di multa per ciascuna delle contestazioni mosse nelle diverse ulteriori lett ?re dell'unica imputazione di cui al presente giudizio". Come rilevato dalla Corte territoi iale, le lettere p) e q) della imputazione ricomprendono a loro volta due contestazioni; si< chè l'aumento di mesi tre va computato per 17 diverse contestazioni: il calcolo porta duni ;Lie a mesi 51, ovvero esattamente 4 anni e tre mesi, ed 8.500 di multa, applicate dai git dici di merito. Relativamente, poi, alla determinazione della misura degli aumenti la sentenza impugnata reca una motivazione approfondita, congrua ed esaustiva, piena mente in linea con i criteri di legge. In ordine agli aumenti per la continuazione int !ma, la Corte territoriale richiama il consistente allarme sociale connesso alla comm arcializzazione della sostanza, la sistematicità della attività di spaccio, l'ampiezza del p ìrco clienti, la solidità dell'organizzazione riferibile all'imputato; quanto all'aumento per la continuazione esterna, i giudici di merito argomentano ampiamente con riferimento alla maggiore gravità dell'episodio separatamente giudicato, riguardante non solo 13 cessione di metanfetamine, ma la contemporanea cessione di un ulteriore quantita ivo di canapa indiana al medesimo cliente oltre che la detenzione di 15 grammi di shaboc . È utile allora ribadire che, nella applicazione della pena, il giudice del merito esercita la iiscrezionalit che la legge gli conferisce, attraverso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. , n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, Rv. 2 i9196; Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, Gasparri, Rv. 239754). È dunque ammissibile il sindacato di legittimità solo quando la quantificazione costituisca il frutto di merr arbitrio o di ragionamento illogico, da escludersi nel caso di specie. 4. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con r i conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non suss istendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, di terminabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamen o delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amrr ende. Così dec