CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 7 aprile 2021
Cassazione n. 06280/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG 1o4 (5 1/ILR (1,i) i NO e31" 2' HA Citi i a/ iír. t CtAv- r9k r M itvarlrldSi '11 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe, emesso il 7 aprile 2021, il Tribunale di Sorveglianza di Messina, decidendo sull'istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA] (internato, al momento della decisione, nella Casa di Lavoro di Vasto), avente ad oggetto la concessione di una delle misure alternative alla detenzione, l'ha rigettata in toto, avendo ritenuto carenti i presupposti per l'ammissione del condannato a ciascuna delle misure chieste. 2. Avverso il provvedimento ha interposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] chiedendone l'annullamento sulla scorta di un unico motivo con cui lamenta la violazione degli artt. 656 e 677 cod. proc. pen. e il corrispondente vizio di motivazione, per la violazione del criterio attributivo della competenza territoriale. Doveva eseguirsi - nota la difesa - la sentenza di condanna alla pena di mesi otto di reclusione irrogata a [OSCURATO:PERSONA] dalla Corte di appello di Palermo il 19 aprile 2018, irrevocabile 6 novembre 2019: vistosi notificare l'ordine di esecuzione, [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto al Tribunale di sorveglianza di Palermo l'ammissione a una delle misure alternative alla detenzione, ma quel Tribunale si era dichiarato incompetente per territorio trasmettendo gli atti al Tribunale di sorveglianza di Messina. Sennonché, pur se [OSCURATO:PERSONA] al momento dell'instaurazione del procedimento si trovava internato nel carcere di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, quando poi si era tenuta l'udienza innanzi al Tribunale di Messina, non si trovava più nel suddetto istituto, ma era stato trasferito nella Casa di Lavoro di Vasto. Posto ciò, la questione di competenza era stata sollevata innanzi al Tribunale di sorveglianza di Messina, facendosi notare che, ai sensi dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen., norma derogatoria della disciplina generale, il Tribunale di sorveglianza competente per l'esame delle misure alternative va individuato in quello nel cui distretto è incardinato l'ufficio del pubblico ministero che procede all'esecuzione del titolo detentivo: e tale criterio in questo caso aveva radicato la competenza territoriale del Tribunale di sorveglianza di Palermo. 3. Il Procuratore generale ha prospettato la declaratoria di inammissibilità del ricorso, in quanto è precluso al giudice di legittimità decidere su violazioni di legge i cui presupposti di fatto non siano stati esaminati dal giudice del merito, mentre [OSCURATO:PERSONA], dopo aver dedotto di aver sollevato la questione di competenza innanzi al Tribunale di sorveglianza, non ha proposto un ricorso autosufficiente, non avendo riportato il contenuto del verbale, né avendo prodotto il documento.[OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte ritiene che sia l'impugnazione non sia fondata e vada quindi rigettata. 2. La doglianza formulata dal ricorrente è da ritenersi ammissibile, poiché, quale che sia la tesi seguita in tema di qualificazione della questione di competenza territoriale innanzi al tribunale di sorveglianza (v. per la tesi maggioritaria Sez. 1, n. 26227 del 07/07/2020, Marra, Rv. 279529 - 01 , secondo cui anche nel procedimento di sorveglianza opera la regola generale di cui all'art. 21, comma 2, cod. proc. pen., secondo cui l'eccezione di incompetenza per territorio va proposta, a pena di decadenza, entro la fase di controllo della costituzione delle parti), nel caso di specie, la consultazione degli atti, consentita in virtù della natura del motivo proposto, rende chiaro che la difesa di [OSCURATO:PERSONA] aveva sollevato l'accezione di incompetenza per territorio innanzi al Tribunale di sorveglianza di Messina, con preciso riferimento all'esordio dell'udienza camerale del 7 aprile 2021. 3. La questione, riproposta con il ricorso oggetto di valutazione, è però infondata. 3.1. Il ricorrente, invero, ha prospettato la competenza per territorio del Tribunale di Palermo sulla base del disposto di cui all'art. 656, comma 5, cod. proc. pen. assimilando il caso di specie alle altre ipotesi in cui si applica appieno il disposto ora indicato, essendo stato emesso l'ordine di esecuzione con il contestuale decreto di sospensione, siccome reso nei confronti di condannato in stato di libertà. La norma suddetta stabilisce che, nei limiti dalla stessa previsti, l'ordine di esecuzione e il decreto di sospensione sono notificati al condannato e al difensore nominato per la fase dell'esecuzione o, in difetto, al difensore che lo ha assistito nella fase del giudizio, con l'avviso che entro trenta giorni può essere presentata istanza, corredata dalle indicazioni e dalla documentazione necessarie, volta ad ottenere la concessione di una delle misure alternative alla detenzione, ovvero la sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'art. 90 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, con l'informazione che, ove non sia presentata l'istanza o la stessa sia inammissibile ai sensi degli artt. 90 e seguenti d.P.R. cit., l'esecuzione della pena avrà corso immediato. Il comma 6 della stessa norma aggiunge che l'istanza deve essere presentata dal condannato o dal difensore di cui al comma 5, ovvero allo scopo nominato al pubblico ministero, il quale la trasmette, unitamente alla documentazione, al tribunale di sorveglianza competente in relazione al luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero. E', dunque, principio assodato quello secondo cui la competenza all'applicazione delle misure alternative alla detenzione, in ipotesi di soggetto che fruisca della sospensione della pena, appartiene al tribunale di sorveglianza del luogo ove ha sede l'ufficio del pubblico ministero preposto all'esecuzione, in forza della regola posta dall'art. 656, comma 6, cod. proc. pen., regola che deve ritenersi speciale rispetto al principio generale di cui all'art. 677 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 8000 del 28/09/2018, dep. 2019, Bellassai, Rv. 276398 - 01). 3.2. Tuttavia, come la prospettazione della difesa di [OSCURATO:PERSONA] non contesta e come, in ogni caso, emerge dalla consultazione degli atti, l'ordine di esecuzione in questo caso ha raggiunto [OSCURATO:PERSONA] quando egli non era libero, ma, pur se non detenuto, era comunque internato nella Casa circondariale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, avvinto da misura di sicurezza detentiva ancora in atto al momento dell'emissione dell'ordinanza impugnata, con la specificazione che egli, nelle more, era stato trasferito nella Casa di lavoro di Vasto. A fronte di tale status del condannato al momento della notificazione dell'ordine di esecuzione, a seguito della proposizione da parte sua dell'istanza di ammissione alle misure alternative alla detenzione al Tribunale di sorveglianza di Palermo - istanza in cui [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato di essere "domiciliato" a [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, ma presso la locale Casa circondariale, dove in effetti era internato - il suddetto Tribunale ha applicato il criterio previsto dell'art. 677 cod. proc. pen. equiparando il regime del condannato internato al regime del condannato già detenuto al momento dell'emissione dell'ordine di esecuzione. Si è, infatti, registrato il provvedimento di incompetenza emesso dal Tribunale di sorveglianza di Palermo in data 27 maggio 2020 con trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Messina che non ha contestato la propria competenza per territorio, nonostante l'eccezione del condannato, e ha deciso nel merito, negativamente per [OSCURATO:PERSONA]. La decisione si è basata sul disposto dell'art. 677 cod. proc. pen., sul presupposto che al condannato detenuto o internato non si applica la sospensione e, quindi, non si applica il criterio speciale di identificazione del tribunale di sorveglianza territorialmente competente in tema di misure alternative alla detenzione, in quanto per tale soggetto non opera la ratio di evitare al condannato, ove ammesso alle misure alternative, l'ingresso nel regime detentivo. 3.3. Contrariamente a quanto ha sostenuto il ricorrente nell'atto di impugnazione, la competenza del Tribunale di sorveglianza di Messina è stata rettamente individuata dal giudice procedente. Escluso, infatti, che potesse applicarsi a [OSCURATO:PERSONA] il regime di cui all'art. 656, commi 5 e 6, cod. proc. pen., il criterio attributivo della competenza territoriale è stato coerentemente individuato alla stregua del generale disposto di cui all'art.677 cod. proc. pen., in base al quale la competenza a conoscere le materie attribuite alla magistratura di sorveglianza appartiene al tribunale o al magistrato di sorveglianza che hanno giurisdizione sull'istituto di prevenzione o di pena in cui si trova l'interessato all'atto della richiesta, della proposta o dell'inizio di ufficio del procedimento, mentre soltanto "quando l'interessato non è detenuto o internato", la competenza è dal seguito della medesima disposizione individuata in forza di diversi, ulteriori criteri. Conseguente è stata, dunque, la parificazione dell'internato in forza di misura di sicurezza detentiva al detenuto. Il riferimento al luogo di detenzione risulta espressamente sancito anche in tema di provvedimenti interinali relativamente alla misura dell'affidamento in prova al servizio sociale dall'art. 47, quarto comma, Ord. pen. 3.4. In definitiva, al momento della domanda, la competenza territoriale doveva radicarsi in capo al Tribunale di sorveglianza di Messina, che dunque ha correttamente provveduto nel merito. A nulla rileva, sotto altro aspetto, in forza del principio della perpetuati° iurisdictionis, (su cui v. Sez. 1, n. 57954 del 19/09/2018, Iorio, Rv. 275317 - 01), che, nelle more, l'internato fosse stato trasferito nella Casa di lavoro di Vasto. 4. L'esito di queste considerazioni determina il rigetto dell'impugnazione. Segue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso