CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 17 maggio 2022
Cassazione n. 39708/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/12/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 19 dicembre 2022, la Corte di appello di Catanzaro, in parziale riforma della sentenza pronunciata il 17 maggio 2022 dal Tribunale di Crotone, ha ridotto a mesi quattro di arresto ed C 1.000 di ammenda la pena - condizionalmente sospesa - di mesi quattro di arresto ed C :1.500 di ammenda inflitta dal giudice di primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 186, comima 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 commesso a [OSCURATO:PERSONA] il 26 settembre 2020. Nel resto la sentenza di primo grado è stata confermata. 2. Per mezzo del proprio difensore, l'imputato ha proposto ricorso contro la sentenza della Corte di appello lamentando violazione di legge per mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. Osserva il ricorrente che la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto è applicabile anche al reato di rifiuto di sottoporsi ad accertamento del tasso alcolemico e, nel caso di specie, la guida avvenne alle 21:15, in orario nel quale la strada era sgombra e lungo un percorso che l'imputato conosceva bene. Il difensore sottolinea che, al di là della osservazione degli operanti, non v'è prova certa che l'imputato si trovasse in stato di alterazione conseguente all'uso di alcolici e, per questo, abbia rifiutato di sottoporsi al test sicché la sua condotta, complessivamente considerata, presenta minima offensività. 3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 4. I motivi di ricorso non superano il vaglio di ammissibilità. 5. Come noto, il giudizio sulla tenuità del fatto necessario per poter applicare la causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen. richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità del fatto, che tenga conto delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (cfr., per tutte, Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590). In breve, come efficacemente chiarito dal supremo Collegio, (pag. 8 della motivazione della sentenza n.13681/2016) si richiede «una equilibrata considerazione di tutte le peculiarità della fattispecie concreta; e non solo di quelle che attengono all'entità dell'aggressione del bene giuridico protetto». Ai fini della applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., infatti, «non esiste un'offesa tenue o grave in chiave archetipica. È la concreta manifestazione del reato che ne segna il disvalore». La Corte territoriale ha fatto buon governo di questi principi. Ha sottolineato infatti: che l'imputato presentava sintomi evidenti di alterazione conseguente all'uso di alcolici perché aveva gli occhi arrossati e l'alito vincso; che egli aveva tenuto una imprudente condotta di guida ed era stato visto passare col rosso; che non ha spiegato per quali ragioni rifiutò l'accertamento del tasso alcolemico. Secondo la Corte di appello, a differenza di quanto sostenuto dalla difesa, la circostanza che la guida sia avvenuta in ora serale non attenua, ma accentua il disvalore del fatto in ragione della maggior pericolosità della eventuale guida in stato di ebrezza. Con tali argomentazioni il ricorrente non si confronta limitandosi a sostenere: che l'osservazione degli operanti («alito vinoso, occhi arrossati ed evidenti sintomi di ubriachezza») non sarebbe attendibile e sarebbe comunque insufficiente a provare uno stato di alterazione alcolica penalmente rilevante; che Pasqua fu visto svoltare in una strada laterale per rientrare a casa e non per sottrarsi al controllo della polizia; che egli è incensurato; che si spaventò alla richiesta di esame alcolemico perché aveva timore di poter subire la sospensione della patente e il sequestro del veicolo col quale svolge il proprio lavoro di piastrellista. 6. Per quanto esposto, la dedotta violazione di legge è insussistente. La Corte territoriale, infatti, non ha escluso che la causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen. possa essere applicata alla violazione dell'art. 186, comma 7, cod. strada. Ha sottolineato, invece„ che il complessivo comportamento dell'imputato non consente di ritenere il fatto particolarmente tenue tanto più che egli stesso, rifiutando di sottoporsi al test alcolemico, non ha consentito di stabilire quale fosse il tasso alcolico ed ha impedito così l'acquisizione di elementi a lui potenzialmente favorevoli. 7. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a iorma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità. P.Q.M., Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 13 settembre