CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 49251/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: CORTE APPELLO SALERNO nei confronti di: TRIBUNALE NOCERA INFERIOREcon l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di NOCERA INFERIORE4 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con istanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA] ha proposto dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] incidente di esecuzione, avente ad oggetto la emissione di provvedimento di determinazione di pene concorrenti, ai fini del computo in fungibilità, ai sensi dell'art. 657 cod. proc. pen., del periodo di custodia cautelare sofferto in relazione ad altro titolo. 1.1. Nell'istanza veniva rappresentato come il soggetto stesse espiando, tra l'altro, una condanna alla pena di anni due e mesi otto di reclusione, inflittagli dall'adito Tribunale, in relazione a fatti commessi nell'aprile del 2009; l'istante, successivamente, era stato assoggettato alla misura cautelare degli arresti domiciliari, dal maggio al settembre del 2010, venendo poi prosciolto da tali fatti dalla Corte di appello di Napoli, con sentenza del 09/03/2021. Tali mesi di presofferto - in ipotesi difensiva - non erano stati però computati, nell'ordine di esecuzione attualmente in esecuzione. 1.2. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in composizione collegiale, con ordinanza del 02/12/2022, ha declinato la propria competenza ed ha trasmesso gli atti alla Corte dì appello dì Salerno, ritenuta funzionalmente competente ex art.665 cod. proc. pen. 1.3. La Corte di appello di Salerno, con provvedimento del 30/03/2023, ha declinato, a sua volta, la propria competenza funzionale, sollevando conflitto negativo di competenza. Ha sottolineato la Corte distrettuale come - al momento della presentazione della domanda - l'ultima sentenza irrevocabile fosse quella della Corte di appello di Salerno del 11/01/2019 (passata in giudicato il 15/09/2020), che aveva però confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la cui condanna risulta attualmente in esecuzione. 2. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. L'ultima sentenza emessa nei confronti del Pepe e divenuta irrevocabile, all'epoca della presentazione dell'istanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], era quella emessa dalla Corte di appello di Salerno il 11/01/2019, divenuta irrevocabile il 15/09/2020, di conferma della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], adito dall'interessato, ha invece declinato la propria competenza in favore delta Corte di appello di Salerno, avendo quest'ultima pronunciato altra condanna a carico dell'interessato il [OSCURATO:DATA_NASCITA], passata in giudicato il 2/11/2022. La competenza funzionale del giudice dell'esecuzione, però, si radica al momento della presentazione della domanda e non muta, a seguito dell'eventuale successivo passaggio in giudicato di altra condanna. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il conflitto negativo di competenza risulta, in primo luogo, ammissibile in rito (cfr. tra le tante, Sez. 6, n. 6853 del 26/01/2004, Cantone, Rv. 228496; Sez. 1, n. 20356 del 23/04/2014, Ramunni, Rv. 263403, la quale ha statuito che "in tema di incidente di esecuzione, il provvedimento declinatorio della competenza territoriale adottato dal giudice dell'esecuzione può essere soltanto oggetto di conflitto e, pertanto, non è suscettibile di impugnazione"); tale conflitto, poi, deve essere risolto dichiarando la competenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. 2. L'ultima sentenza passata in giudicato, in epoca antecedente rispetto al momento della presentazione, il 20/09/2022, dell'istanza che ha generato l'incidente di esecuzione in esame, è quella emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], confermata dalla Corte di appello di Salerno con sentenza del 11/01/2019 e divenuta irrevocabile il 15/09/2020. Trattandosi di sentenza di condanna confermata in secondo grado, è pacifica l'attribuzione, stante il dettato dell'art. 665, comma 4, cod. proc. pen., della veste di organo competente a decidere - in funzione di Giudice dell'esecuzione - al Giudice di primo grado, ossia al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. 3. Non rileva la sussistenza di una eventuale difformità, fra la situazione effettivamente esistente e quella desumibile dalla visione del certificato del casellario giudiziale (si veda Sez. 1, n. 12758 del 02/02/2021, Rv. 280683, a mente della quale: «In tema di esecuzione, l'individuazione del giudice competente ai sensi dell'art. 665, comma 4, cod. proc. pen. deve avvenire avendo riguardo alla reale situazione di fatto esistente al momento del deposito del ricorso e non a quella, eventualmente difforme, risultante dal casellario giudiziale»; in questo senso, anche Sez. 1, n. 16127 del 01/04/2021, Rv. 281065). Nemmeno conduce a difformi lumi - come correttamente osservato dal Procuratore generale in sede di requisitoria - la circostanza che possa essere divenuta irrevocabile altra sentenza in epoca successiva, rispetto alla presentazione dell'istanza che ha generato il conflitto (Sez. 1, n. 51271 del 30/09/2019, Rv. 277733; Sez. 3, n. 400 del 01/12/2022, dep. 2023, Rv. 283918). 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, deve essere dichiarata la competenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], al quale vanno trasmessi gli atti. P.Q.M. Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] cui dispone trasmettersi gli att