CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 17 gennaio 2023
Cassazione n. 07366/2023
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
2 ORDINANZA sul ricorso 8444/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in Roma presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di Salerno in persona del [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, domiciliata ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - . avverso la sentenza n. 2777/2021 del TRIBUNALE di SALERNO, depositata il 23/09/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/01/2023 da [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che FA (212o 1.7ra6brd Yvonne ha agito contro la [OSCURATO:PERSONA] di Salerno, sostenendo di avere subito un danno dopo essere finita con la sua vettura in un tombino posto sul manto stradale, non visibile a causa dell'acoua che lo ricopriva. FA12r o utik_ 2.-Da quanto emerge dal ricorso, la rabbri5 ha fatto due azioni distinte: una per i danni patrimoniali e l'altra per quelli alla persona, che il Giudice di primo grado ha accolto. [OSCURATO:PERSONA] di Salerno ha proposto appello, e le due procedure sono state riunite. 3.-[OSCURATO:PERSONA] di appello, ossia il Tribunale di Salerno, ha accolto le tesi della [OSCURATO:PERSONA], negando il risarcimento sul presupposto che non era stata affatto provata la dinamica dell'incidente e che l'unico teste, che aveva riferito di un tombino che si era improvvisamente aperto al passaggio della vettura della ricorrente, non poteva ritenersi attendibile. PAM o 4.-Contro questa decisione ricorre la ral5b - con tre motivi e memoria tardiva. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso e memoria. Considerato che 5.- Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ma non si dice quali. Il motivo si duole in realtà della erronea valutazione delle prove da parte del giudice di merito e del fatto che costui non ha tenuto conto della prova fornita circa l'insidiosità del tombino. Il motivo è palesemente inammissibile. Intanto non è specifico: non dice in cosa sia consistito l'errore di valutazione delle prove, ossia perché il teste è stato erroneamente ritenuto non credibile, e dunque non v'è una vera e propria censura. Inoltre, denuncia erroneità di un giudizio di fatto, rimesso alla discrezionale valutazione del giudice di merito, quale è il giudizio di valutazione della prova. 5.1.- Il secondo motivo denuncia omessa e contraddittoria motivazione, per non avere il giudice di appello tenuto conto del ragionamento fatto da quello di primo grado, ossia per non aver svolto un esame critico di quella motivazione. Il motivo è inammissibile. Ancora una volta manca la censura: non si dice quale è il difetto di motivazione, vale a dire in che termini la decisione impugnata avrebbe dovuto considerare il ragionamento fatto dal giudice di primo grado ed in che modo ciò avrebbe consentito un diverso esito. Comunque sia, è evidente che la decisione di secondo grado ha smentito quella di primo proprio quanto alla attendibilità del teste (p. 8 e ss.) e dunque ha smentito la tesi di quest'ultimo circa la dinamica dell'incidente. 5.3.2- Il terzo motivo denuncia un errore in procedendo: secondo il ricorrente, poiché il suo difensore era stato sospeso dall'albo durante il giudizio di secondo grado, la Corte doveva tenerne conto, e soprattutto doveva considerare che quel difensore non poteva sottoscrivere la comparsa conclusionale. Il motivo è palesemente inammissibile. Intanto, se anche fosse un vero motivo di censura, non è provato che la questione sia stata posta al giudice di appello, a cui andava effettivamente segnalata la perdita del potere rappresentativo del difensore. Ma, ad ogni modo, è la ricorrente qui che eccepisce contro se stessa, posto che si duole della mancata rilevazione di un impedimento che ha riguardato lei (ossia il suo difensore) e non già la controparte. E del resto lo stesso difensore della ricorrente, ben sapendo si essere stato sospeso, non avrebbe dovuto redigere la comparsa conclusionale, come invece ha fatto, salvo poi dolersi della mancata nullità di tale comparsa, cui ovviamente ha dato causa. Ed infine, non è detto in che modo, se il giudice di appello avesse trascurato di considerare la comparsa conclusionale, l'esito del giudizio sarebbe potuto essere diverso. Il ricorso va dichiarato inammissibile. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, nella misura di 2000, 00 euro, oltre 200, 00 euro di spese generali. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente rir-~1 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13 .Roma 17.1.2023 Il Presidente r , [OSCURATO:PERSONA]