CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 novembre 2022
Cassazione n. 47428/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/01/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG. n. 24829_22 Ritenuto che il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che deduce la violazione di legge in relazione all'omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione intervenuta prima della pronuncia della sentenza, è manifestamente infondato poiché prospetta enunciati in palese contrasto con la prevalente giurisprudenza nonché con il dato normativo. Invero, il ricorrente considera quale termine massimo di prescrizione otto anni, laddove invece, trattandosi di omessa presentazione di dichiarazione fiscale con scadenza 30 settembre 2012, ai sensi dell'art. 17, comma 1-bis, d.lgs. 74 del 2000, la prescrizione matura dopo dieci anni dalla consumazione del reato, coincidente il novantesimo giorno successivo, sicché, anche a prescindere dalle interruzioni verificatesi nel giudizio di primo grado, al momento della decisione in grado d'appello il reato era ben lungi dall'essere prescritto (si prescriverà al 30/12/2022). Rilevato che il secondo motivo con cui si deduce la violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento della causa di esclusione di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen., è parimenti manifestamente infondato in quanto palesemente in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte secondo cui in tema di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini di evasione delle imposte, la causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. è applicabile laddove la omissione abbia riguardato un ammontare vicinissimo alla soglia di punibilità, fissata ad euro 50.000,00 dall'art. 5 del d.lgs. 10 marzo 2000 n. 74, in ragione del fatto che il grado di offensività che fonda il reato è stato valutato dal legislatore nella determinazione della soglia di rilevanza penale" (Sez. 3, n. 16599 del 20/02/2020, Latorre, Rv. 278946 - 01), sicchè l'ammontare dell'imposta evasa pari a C 65.820,00 non è certamente vicino alla soglia di punibilità e connota il fatto in termini di gravità come ritenuto dalla corte territoriale. Considerato che il terzo e quarto motivo di ricorso che deducono la violazione di legge in relazione all'art. 62 bis cod. pen. e il vizio di motivazione sono manifestamente infondati laddove la corte territoriale ha negato le menzionate attenuanti in ragione del precedente penale, della condotta fraudolenta e della irrilevanza della confessione necessitata. La sentenza è sorretta da motivazione del tutto congrua e non manifestamente illogica nella misura in cui ha escluso la recidiva e ha negato le circostanze attenuanti generiche in ragione di una pluralità di elementi oltre alla presenza del precedente. Peraltro, mette conto rilevare il Collegio che "L'esistenza di precedenti penali specifici può rilevare ai fini del diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche e dei benefici di legge anche quando il giudice, sulla base di una valutazione complessiva del fatto oggetto del giudizio e della personalità dell'imputato, esclude che la reiterazione delle condotte denoti la presenza di uno spessore criminologico tale da giustificare l'applicazione della recidiva" ( Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S. P.M. Molino, Rv. 280444 - 01). Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso 1'11 novembre 2022 Il con