CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 20 dicembre 2023
Cassazione n. 30289/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA nel procedimento inteso alla correzione dell'errore materiale nel dispositivo della sentenza-decisione della Corte di cassazione, Sezione Prima penale, del 20/12/2023, sul ricorso n. 30248/2023 Reg. Gen., proposto nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25 agosto 1974; visti gli atti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza-decisione n. 13026 del 2024, pronunciata il 20 dicembre 2023, all'esito della udienza svoltasi in camera di consiglio in pari data, e pubblicata il 28 marzo 2024, la Corte di cassazione, Sezione Prima penale, ha definito il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] ed iscritto al n. 30248/2023 Reg. gen. Ricorsi, disponendo, tra l'altro, l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato — l'ordinanza emessa dal Tribunale di sorveglianza di Roma il 16 marzo 2023 — con riferimento alla detenzione patita da Nicastro presso la Casa circondariale [OSCURATO:PERSONA] di Roma, «limitatamente al periodo che va dal 27 febbraio 2017 al 9 ottobre 2017». La predetta statuizione è, nella parte relativa all'indicazione del termine finale, frutto di un mero errore materiale, risultando univocamente dagli atti sottoposti al vaglio del Collegio e dalla motivazione della sentenza n. 13026/2024 che Nicastro fu ristretto in condizioni non conformi ai parametri nel solo periodo, pari a 101 giorni — decorrente dal 27 febbraio 2017 e protrattosi sino all'8 giugno 2017 — in cui occupò una cella nella quale gli fu garantito uno spazio individuale inferiore a 3 mq.. Deve, pertanto, procedersi alla correzione del segnalato errore materiale, finalizzata ad emendare il dispositivo della sentenza n. 13027/2024 nel senso che alle parole «limitatamente al periodo che va dal 27 febbraio 2017 al 9 ottobre 2017» siano sostituite quelle «limitatamente al periodo che va dal 27 febbraio 2017 all'8 giugno 2017». P.Q.M. Corregge il dispositivo della sentenza n. 13026 del 2024 nel senso che le parole «limitatamente al periodo che va dal 27/2/2017 al 9/10/2017» siano sostituite con le seguenti «limitatamente al periodo che va dal 27/2/2017 all'[OSCURATO:DATA_NASCITA]». Corregge, altresì, il dispositivo trascritto sul ruolo dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel senso sopra indicato. Manda la Cancelleria per le annotazioni di rito.