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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 gennaio 2024

Cassazione n. 11014/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/04/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (Ibrahimi) Rilevato che i motivi dedotti si rivelano generici, in quanto riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in ordine sia alla mancata integrazione probatoria mediante esperimento di perizia psichiatrica (motivi primo e secondo, v. pag. 5 sent.) sia alla mancata applicazione di pene sostitutive, congruamente argomentata dalla Corte di merito (v. ancora pag. 5).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 19 gennaio 2024 Il consigliere st tnsore [OSCURATO:PERSONA] te O ill • [OSCURATO:PERSONA] tanzo , DET-- J [OSCURATO:PERSONA] 2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/04/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (Ibrahimi) Rilevato che i motivi dedotti si rivelano generici, in quanto riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in ordine sia alla mancata integrazione probatoria mediante esperimento di perizia psichiatrica (motivi primo e secondo, v. pag. 5 sent.) sia alla mancata applicazione di pene sostitutive, congruamente argomentata dalla Corte di merito (v. ancora pag. 5). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 19 gennaio 2024 Il consigliere st tnsore [OSCURATO:PERSONA] te O ill • [OSCURATO:PERSONA] tanzo , DET-- J [OSCURATO:PERSONA] 2024 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 11014/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris