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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 gennaio 2024

Cassazione n. 06727/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/03/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza, in quanto meramente reiterativo e diretto a proporre una lettura alternativa del fatto, non consentita a fronte della motivazione corretta e completa resa in sentenza; rilevato, infatti, che la Corte di appello ha dato atto della versione difensiva dell'imputato (pag.2), ma l'ha motivatamente disattesa in base alla puntuale descrizione delle modalità della fuga e della pericolosità della condotta di guida, riferita dagli operanti e idonea ad integrare l'elemento oggettivo del reato (pag. 1 e 5 della sentenza impugnata); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 29 gennaio 2024 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA],ésiente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/03/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza, in quanto meramente reiterativo e diretto a proporre una lettura alternativa del fatto, non consentita a fronte della motivazione corretta e completa resa in sentenza; rilevato, infatti, che la Corte di appello ha dato atto della versione difensiva dell'imputato (pag.2), ma l'ha motivatamente disattesa in base alla puntuale descrizione delle modalità della fuga e della pericolosità della condotta di guida, riferita dagli operanti e idonea ad integrare l'elemento oggettivo del reato (pag. 1 e 5 della sentenza impugnata); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29 gennaio 2024 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA],ésiente