CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 15735/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/08/2025 del GIP TRIBUNALE di CROTONE udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che, con sentenza dell'8 agosto 2025, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Crotone ha applicato, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., a [OSCURATO:PERSONA] la pena di quattro anni ed otto mesi di reclusione puro i mu t in relazione ai reati di tentato omicidio, tentata estorsione aggravata, ricettazione, detenzione di arma clandestina e di munizioni; che l'imputato ha proposto, tramite i difensori, avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato a due motivi, con i quali lamenta che il giudice non sia pervenuto a sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. né abbia ritenuto di qualificare il fatto ascrittogli al capo 1) come esercizio arbitrario delle proprie ragioni anziché tentata estorsione; che il ricorso verte su motivi manifestamente infondati; che, invero, a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen. «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza», sicché è testualmente esclusa la possibilità di far valere vizi che attengano alla sussistenza degli elementi costitutivi dei reati oggetto di addebito, potendo il controllo giudiziale esercitarsi esclusivamente sulla manifestazione dell'intento dell'imputato di accedere al rito, sul contenuto dell'accordo tra le parti come recepito in sentenza, sulla correttezza delle norme cui sono riferite le fattispecie concrete e sul rispetto del canone della legalità della pena e delle misure di sicurezza eventualmente applicate; che, nel caso in esame, il Giudice per le indagini preliminari, nell'avallare l'accordo raggiunto tra le parti, ha congruamente motivato in ordine all'assenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed avallato la qualificazione dei fatti operata dal pubblico ministero in termini tali da precludere il sollecitato intervento censorio del giudice di legittimità; che, a quest'ultimo proposito, va richiamato il pacifico indirizzo ermeneutico secondo cui «In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore 2dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza» (Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, [OSCURATO:PERSONA]); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inam P.Q.M