CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 26435/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
na [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/03/2026 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'accoglimento del primo motivo di ricorso, infondato nel resto.[OSCURATO:PERSONA] L'imputata [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], di conferma della sentenza di primo grado, di condanna per il reato di cui all'art. 44 dPR n. 380/01, per aver realizzato senza titolo una copertura a falde inclinate di altezze diversificate, su una superficie di mq 135. Il ricorso deduce due motivi di censura. 1. Il primo motivo di ricorso è articolato con riferimento alla violazione di legge e al vizio di motivazione della sentenza impugnata in relazione alla subordinazione della sospensione condizionale della pena alla demolizione dell'opera abusiva, avendo la Corte di appello ritenuto di rispondere all'analogo motivo di gravame con motivazione tautologica e generica, ovvero quella di confermare la subordinazione per la finalità di consentire maggior tutela al bene giuridico protetto attraverso la riduzione in pristino dello "status quo ante", anziché basarsi su un giudizio prognostico negativo in ordine alla futura condotta dell'imputata, tale da rendere indispensabile la subordinazione alla demolizione. 2. Il secondo motivo di ricorso deduce violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., esclusa unicamente in ragione della consistenza dell'opera (copertura, come detto, di 135 mq), senza considerare la circostanza che l'opera costituisce il mero rialzo di precedente manufatto. La Procura Generale ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, in accoglimento del primo motivo di ricorso, infondato nel resto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato quanto al primo motivo, infondato nel resto. 1.1 Con specifico riferimento al primo motivo di ricorso, si osserva che la sentenza impugnata non ha fatto buon governo della giurisprudenza di questa Corte, per la quale in tema di reati edilizi, il giudice ha la facoltà, e non l'obbligo, di subordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena, concesso per la prima volta, alla demolizione dell'opera abusiva al fine di eliminare le conseguenze dannose o pericolose del reato, dovendo, conseguentemente, indicare le ragioni per le quali, nel formulare il giudizio prognostico di cui all'art. 164, comma primo, cod. pen., ritenga necessario porre l'esecuzione di tale ordine come condizione per la fruizione del beneficio (Sez. 3, n. 36548 del 14/09/2022, Di, Rv. 283655 - 01; Sez. 3, n. 33414 del 04/03/2021, Riillo, Rv. 282328 - 02). A tale stregua, la motivazione addotta in sentenza, riferita alla necessità di garantire 2maggior tutela al bene giuridico protetto dalla norma penale incriminatrice, guardando al solo bene interesse tutelato, non svolge alcuna motivazione, neppure indirettamente, in ordine alle ragioni per le quali si è ritenuto necessario porre l'esecuzione della demolizione dell'opera abusiva come condizione per la fruizione del beneficio, avuto riguardo al profilo soggettivo della ricorrente, della cui incensuratezza si tiene peraltro conto ai fini della concreta determinazione del trattamento sanzionatorio, nei confronti della quale il giudice dovrà, quindi, svolgere una propria valutazione prognostica indicando elementi ostativi alla presunzione che la stessa si asterrà, per il futuro, dal commettere ulteriori reati. 2. Il secondo motivo di ricorso è generico: il ricorrente, infatti, a fronte della motivazione di rigetto della richiesta di applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. fondata sulla "portata dell'intervento edilizio", ovvero una tettoia di 135 mq di altezza variabile, e della "totale assenza di titolo abilitativo", propone, quali argomenti deponenti nel senso, invece, della particolare tenuità, la circostanza (peraltro non desumibile dagli atti accessibili a questa Corte) che la tettoia costituirebbe un mero rialzo di manufatto preesistente, senza, peraltro, nulla riferire in merito alla regolarità della preesistenza medesima, ed una possibile valutazione dell'indice quantitativo legato alla consistenza del manufatto come criterio regressivo rispetto al precedente. La censura, quindi, invoca una nuova e diversa valutazione di tenuità del fatto in ragione, da un lato, di un dato non risultante dagli atti (e comunque contrastante con la contestazione di totale carenza di titolo abilitativo), dall'altro della ritenuta subvalenza dell'indice quantitativo dell'abuso. Tuttavia, si osserva che la motivazione addotta dalla Corte territoriale sul punto, sotto un primo profilo, è conforme al dato normativo, trattandosi, quanto all'entità dell'abuso, di elemento, rilevante in relazione alla categoria della esiguità del danno, cui il dato normativo (art. 131-bis, primo comma, cod. pen.) compie espresso riferimento, e che questa Corte ha già ritenuto elemento allo scopo valutabile (Sez. 3, n. 33414 del 04/03/2021, Riillo, Rv. 282328 - 01). Sotto altro profilo, la motivazione svolta dalla Corte territoriale non presenta profili di manifesta illogicità, o altro vizio della motivazione censurabile da questa Corte, che non può, pertanto, essere chiamata ad una nuova valutazione del fatto. 3. Per le ragioni sopra esposte, va disposto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla subordinazione della sospensione condizionale della pena alla demolizione, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], dichiarando l'irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputata ex art. 624 cod. proc. pen. Inammissibile, nel resto, il ricorso. 3 P.Q.M