CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 10049/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sulricorso ex art. 287 - 288 - 391 bis c.p.c. iscritto al n. R.G. 1361 2 /20 23 propostoda: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] rappresentat i e dife s i come da procura spe ciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) i quali dichiarano di agire anchequali procuratori di se stessi ex art. 86 c.p.c. –ricorrenti – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’[OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) - controricorrent e - avversoil decreto di estinzione del giudizio r.g. 797 /2022 n. racc. gen. 18244/2022depositato i n data 2 7 / 0 6 /20 23 ; Oggetto: correzione di erroremateriale Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipatadel 26 / 0 1 /202 4 dal [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] chiedono la correzione dell’errore materialecommesso nel decreto di estinzione del giudizio n. racc. generale18244/2023 del 2 7 giugno 2023; - i contribuenti rilevano l’errore materiale nella parte in cui individuano una sola parte controricorrente, mentre le parti controricorrentierano due, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e nella partein cui si è mancato di disporre la distrazione delle spese a favoredei procuratori delle ridette parti; Consideratoche: - l ’errore materiale emerge ictu oculi dagli atti, sia quanto alla indicazione di una sola parte controricorrente, in luogo di entrambe, sia quanto alla mancata indicazione della distrazione delle spese, sì che tali omissioni concretano una mera svista del Consigliere delegato; peraltro dato che parte soccombente è l’Amministrazionefinanziaria vanno liquidati gli accessori di legge enon le spese prenotate a debito; - quanto a tale ulteriore profilo, non oggetto dell’istanza di correzionein atti, in forza della modifica apportata al predetto art. 391bis, comma1, cod. proc. civ. dall’art. 1 bis, comma 1, lett. l), n. 2), d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, nella l. n. 197/2016,osserva i Collegio che la correzione può essere non solo domandata,ma anche «rilevata d’ufficio dalla Corte». - Pertanto, può darsi corso alla correzione nel senso che là ove è scritto, nel dispositivo, “Condanna la parte ricorrente al pagamento,in favore della parte controricorrente, delle spese del giudiziodi legittimità, che liquida in euro 2.900,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito” deve leggersi ed intendersi “condannala parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna delle parti controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, cheliquida in euro 2.900 per compensi, oltre ad accessori di legge Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 dadistrarsi in favore dei difensori delle parti controricorrenti che sisono dichiarati antistatari ”; P.Q.M. laCorte dispone correggersi il decreto di estinzione del giudizio n. racc. generale18244/2023 del 2 7 giugno 2023 nel senso che là ove è scritto, nel dispositivo, “Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.900,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito” deve leggersi ed intendersi “condanna la parte ricorrente al pagamento,in favore di ciascuna delle parti controricorrenti, delle spese delgiudizio di legittimità, che liquida in euro 2.900 per compensi, oltre ad accessori di legge da distrarsi in favore dei difensori delle parti controricorrentiche si sono dichiarati antistatari” . Mandaalla cancelleria per gli adempimenti di legge e p