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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 7 maggio 2024

Cassazione n. 41432/2024

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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa in data 12/12/2023 dalla Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento ìmpugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa dal Tribunale di Palmi, in data 06/06/2022, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Pasquale, in relazione al reato di cui all'art. 7 d.l. n 4 del 2019 (conv. con modif. dalla

I. n. 26 del 2019), contestato con riferimento alla mancata indicazione dei redditi da vincita on line. mi

2. Ricorre per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo:

2.1. Vizio di motivazione con riferimento alla mancata considerazione delle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva riferito che gli accrediti ricevuti sul conto gioco non costituivano vincite, ma semplici "storni" conseguenti alla mancata partecipazione ad un singolo gioco per cui il ricorrente, in precedenza, aveva "spostato" una somma dal proprio conto per poter giocare.

2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo.

Si deduce che il [OSCURATO:PERSONA] aveva errato sul fatto del riaccredito, e che comunque egli aveva sottoscritto i moduli messi a sua disposizione dal CAF.

2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta assenza di effetto abrogativo immediato della norma incriminatrice per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 1, comma 318,

I. n. 197 del 2022.

3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, osservando, quanto al primo motivo, che il ricorrente non aveva adeguatamente confutato la ricostruzione dei giudici di merito, e comunque aveva dedotto solo in termini generici che le somme accreditate non costituivano vincite.

Quanto al secondo e al terzo motivo, si richiamano precedenti giurisprudenziali in senso opposto a quello sostenuto dal ricorrente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile, per la genericità delle doglianze veicolate con il primo motivo e la manifesta infondatezza delle residue censure.

2. Come già accennato, la difesa del [OSCURATO:PERSONA] ha anzitutto sostenuto che le considerevoli somme giacenti sul suo conto-gioco negli anni 2017/2019 non costituivano vincite da gioco on line (come tali rilevanti per la concessione del beneficio per cui è causa, pur se tassate "alla fonte"), ma semplici riaccreditamenti di somme precedentemente spostate per partecipazioni al gioco alle quali egli aveva poi rinunciato.

Con l'odierno ricorso, ha lamentato la mancata considerazione, da parte della Corte territoriale, di tale ricostruzione alternativa.

Deve tuttavia osservarsi, da un lato, che la tesi difensiva è stata esaminata e disattesa dal primo giudice, il cui percorso argomentativo è stato integralmente condiviso dalla Corte territoriale; d'altro lato, ogni considerazione sulla congruità ed adeguatezza della motivazione, sul punto, deve ritenersi ultronea, risultando assorbente il rilievo del carattere meramente labiale della deduzione.• s.

Nessun concreto elemento documentale, in altri termini, è stato offerto dalla difesa a sostegno della propria ricostruzione, anche ed anzi soprattutto con riferimento all'incidenza degli asseriti riaccreditamenti per rinuncia al gioco sulle somme che, nell'ipotesi accusatoria, sono state considerate vincite on line: ciò che rende irrilevante il fatto che la Corte territoriale, ritenendo di confermare integralmente la sentenza di primo grado, si è limitata a disattendere implicitamente la prospettazione difensiva.

3. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Deve invero qui richiamarsi l'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «in tema di false dichiarazioni finalizzate all'ottenimento del reddito di cittadinanza, l'ignoranza o l'errore circa la sussistenza del diritto a percepirne l'erogazione, in difetto dei requisiti a tal fine richiesti dall'art. 2 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, in legge 28 marzo 2019, n. 26, si risolve in un errore su legge penale, che non esclude la sussistenza del dolo ex art. 5 cod. pen., in quanto l'anzidetta disposizione integra il precetto penale di cui all'art. 7 del citato d.I.» (Sez. 2, n. 23265 del 07/05/2024, [OSCURATO:PERSONA]. 286413 - 01, la quale ha precisato, in motivazione, che non ricorre neanche un caso di inevitabilità dell'ignoranza della legge penale, non presentando la normativa in tema di concessione del reddito di cittadinanza connotati di cripticità tali da far ritenere l'oscurità del precetto).

Va quindi condiviso il rilievo della Corte territoriale secondo cui "il [OSCURATO:PERSONA] era pienamente consapevole di essere titolare del conto gioco e ha omesso di dichiararlo in sede di richiesta del beneficio; tale omissione delle informazioni è espressamente prevista come condotta penalmente rilevante, ove strumentale al conseguimento indebito del beneficio del reddito di cittadinanza, e ne è quindi evidente la estraneità rispetto al tema dell'errore su legge extrapenale" (cfr. pagg. 4-5 della sentenza impugnata).

4. Ad analoghe conclusioni di manifesta infondatezza deve pervenirsi quanto alla residua censura.

Questa Suprema Corte ha invero chiarito che «l'abrogazione, a far data dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA], del delitto di cui all'art. 7 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, disposta ex art. 1, comma 318, legge 29 dicembre 2022, n. 197, nel far salva l'applicazione delle sanzioni penali dallo stesso previste per i fatti commessi sino al termine finale di efficacia della relativa disciplina, deroga al principio di retroattività della "lex mitior", altrimenti conseguente ex art. 2, comma secondo, cod. pen., ma tale deroga, in quanto sorretta da una plausibile giustificazione, non presenta profili di irragionevolezza, assicurando la tutela penale all'indebita erogazione del reddito di cittadinanza sin tanto che sarà possibile continuare a fruire di detto beneficio, posto che la sua prevista soppressione si coordina cronologicamente con la nuova incriminazione di cui all'art. 8 d.l. 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, riferita agli analoghi benefici per il futuro introdotti in sostituzione del reddito di cittadinanza» (Sez. 3, n. 7541 del 24/01/2024, Picciano, Rv. 285964 - 01; nello steso senso, cfr. Sez. 3, n. 37836 del 18/04/2023, Simmi).

5. Le considerazioni sin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa in data 12/12/2023 dalla Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento ìmpugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa dal Tribunale di Palmi, in data 06/06/2022, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Pasquale, in relazione al reato di cui all'art. 7 d.l. n 4 del 2019 (conv. con modif. dalla I. n. 26 del 2019), contestato con riferimento alla mancata indicazione dei redditi da vincita on line. mi 2. Ricorre per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Vizio di motivazione con riferimento alla mancata considerazione delle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva riferito che gli accrediti ricevuti sul conto gioco non costituivano vincite, ma semplici "storni" conseguenti alla mancata partecipazione ad un singolo gioco per cui il ricorrente, in precedenza, aveva "spostato" una somma dal proprio conto per poter giocare. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo. Si deduce che il [OSCURATO:PERSONA] aveva errato sul fatto del riaccredito, e che comunque egli aveva sottoscritto i moduli messi a sua disposizione dal CAF. 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta assenza di effetto abrogativo immediato della norma incriminatrice per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 1, comma 318, I. n. 197 del 2022. 3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, osservando, quanto al primo motivo, che il ricorrente non aveva adeguatamente confutato la ricostruzione dei giudici di merito, e comunque aveva dedotto solo in termini generici che le somme accreditate non costituivano vincite. Quanto al secondo e al terzo motivo, si richiamano precedenti giurisprudenziali in senso opposto a quello sostenuto dal ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, per la genericità delle doglianze veicolate con il primo motivo e la manifesta infondatezza delle residue censure. 2. Come già accennato, la difesa del [OSCURATO:PERSONA] ha anzitutto sostenuto che le considerevoli somme giacenti sul suo conto-gioco negli anni 2017/2019 non costituivano vincite da gioco on line (come tali rilevanti per la concessione del beneficio per cui è causa, pur se tassate "alla fonte"), ma semplici riaccreditamenti di somme precedentemente spostate per partecipazioni al gioco alle quali egli aveva poi rinunciato. Con l'odierno ricorso, ha lamentato la mancata considerazione, da parte della Corte territoriale, di tale ricostruzione alternativa. Deve tuttavia osservarsi, da un lato, che la tesi difensiva è stata esaminata e disattesa dal primo giudice, il cui percorso argomentativo è stato integralmente condiviso dalla Corte territoriale; d'altro lato, ogni considerazione sulla congruità ed adeguatezza della motivazione, sul punto, deve ritenersi ultronea, risultando assorbente il rilievo del carattere meramente labiale della deduzione.• s. Nessun concreto elemento documentale, in altri termini, è stato offerto dalla difesa a sostegno della propria ricostruzione, anche ed anzi soprattutto con riferimento all'incidenza degli asseriti riaccreditamenti per rinuncia al gioco sulle somme che, nell'ipotesi accusatoria, sono state considerate vincite on line: ciò che rende irrilevante il fatto che la Corte territoriale, ritenendo di confermare integralmente la sentenza di primo grado, si è limitata a disattendere implicitamente la prospettazione difensiva. 3. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Deve invero qui richiamarsi l'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «in tema di false dichiarazioni finalizzate all'ottenimento del reddito di cittadinanza, l'ignoranza o l'errore circa la sussistenza del diritto a percepirne l'erogazione, in difetto dei requisiti a tal fine richiesti dall'art. 2 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, in legge 28 marzo 2019, n. 26, si risolve in un errore su legge penale, che non esclude la sussistenza del dolo ex art. 5 cod. pen., in quanto l'anzidetta disposizione integra il precetto penale di cui all'art. 7 del citato d.I.» (Sez. 2, n. 23265 del 07/05/2024, [OSCURATO:PERSONA]. 286413 - 01, la quale ha precisato, in motivazione, che non ricorre neanche un caso di inevitabilità dell'ignoranza della legge penale, non presentando la normativa in tema di concessione del reddito di cittadinanza connotati di cripticità tali da far ritenere l'oscurità del precetto). Va quindi condiviso il rilievo della Corte territoriale secondo cui "il [OSCURATO:PERSONA] era pienamente consapevole di essere titolare del conto gioco e ha omesso di dichiararlo in sede di richiesta del beneficio; tale omissione delle informazioni è espressamente prevista come condotta penalmente rilevante, ove strumentale al conseguimento indebito del beneficio del reddito di cittadinanza, e ne è quindi evidente la estraneità rispetto al tema dell'errore su legge extrapenale" (cfr. pagg. 4-5 della sentenza impugnata). 4. Ad analoghe conclusioni di manifesta infondatezza deve pervenirsi quanto alla residua censura. Questa Suprema Corte ha invero chiarito che «l'abrogazione, a far data dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA], del delitto di cui all'art. 7 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, disposta ex art. 1, comma 318, legge 29 dicembre 2022, n. 197, nel far salva l'applicazione delle sanzioni penali dallo stesso previste per i fatti commessi sino al termine finale di efficacia della relativa disciplina, deroga al principio di retroattività della "lex mitior", altrimenti conseguente ex art. 2, comma secondo, cod. pen., ma tale deroga, in quanto sorretta da una plausibile giustificazione, non presenta profili di irragionevolezza, assicurando la tutela penale all'indebita erogazione del reddito di cittadinanza sin tanto che sarà possibile continuare a fruire di detto beneficio, posto che la sua prevista soppressione si coordina cronologicamente con la nuova incriminazione di cui all'art. 8 d.l. 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, riferita agli analoghi benefici per il futuro introdotti in sostituzione del reddito di cittadinanza» (Sez. 3, n. 7541 del 24/01/2024, Picciano, Rv. 285964 - 01; nello steso senso, cfr. Sez. 3, n. 37836 del 18/04/2023, Simmi). 5. Le considerazioni sin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in
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