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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 novembre 2024

Cassazione n. 04467/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04SSDXH) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato perché, a differenza di quanto vi si adduce, la Corte di appello ha adeguatamente giustificato la determinazione della pena, comunque accompagnata dalla concessione delle circostanze attenuanti generiche, in considerazione della dimostrata disponibilità di consistenti quantità di stupefacenti e della già manifesta proclività alla trasgressione; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 29 novembre 2024 [OSCURATO:PERSONA] e estensore Il esidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04SSDXH) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato perché, a differenza di quanto vi si adduce, la Corte di appello ha adeguatamente giustificato la determinazione della pena, comunque accompagnata dalla concessione delle circostanze attenuanti generiche, in considerazione della dimostrata disponibilità di consistenti quantità di stupefacenti e della già manifesta proclività alla trasgressione; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29 novembre 2024 [OSCURATO:PERSONA] e estensore Il esidente
Sentenza Cassazione n. 04467/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris