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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 3 marzo 2022

Cassazione n. 08294/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2021 del Tribunale di Torino visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato, con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale di Imperia e rivolto alla Corte di appello di Torino, la sentenza in epigrafe indicata, con la quale il Tribunale di Torino lo aveva condannato, all'esito di giudizio abbreviato, per i reati di cui agli artt. 337, 582, 585, 576 cod. pen.

Tale atto veniva trasmesso dal Tribunale di Torino a questa Corte.

2. Per quanto l'impugnante abbia usato impropriamente nell'atto il termine "ricorre", l'impugnazione va qualificata come appello, sia perché diretta alla Corte di appello di Torino sia perché i motivi di impugnazione sono articolati per contestare nel merito la sentenza di primo grado e non solo per violazione di legge.

L'impugnazione proposta deve essere, pertanto, qualificata appello, ai sensi dell'art. 568, ultimo comma, cod. proc. pen. e va disposta conseguentemente la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Torino, P.Q.M.

Qualificata l'impugnazione come appello, dispone trasmettersi gli atti alla Corte di Appello di Torino.

Così deciso il 03/03/2022. - Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] èalvariese Anna

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2021 del Tribunale di Torino visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato, con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale di Imperia e rivolto alla Corte di appello di Torino, la sentenza in epigrafe indicata, con la quale il Tribunale di Torino lo aveva condannato, all'esito di giudizio abbreviato, per i reati di cui agli artt. 337, 582, 585, 576 cod. pen. Tale atto veniva trasmesso dal Tribunale di Torino a questa Corte. 2. Per quanto l'impugnante abbia usato impropriamente nell'atto il termine "ricorre", l'impugnazione va qualificata come appello, sia perché diretta alla Corte di appello di Torino sia perché i motivi di impugnazione sono articolati per contestare nel merito la sentenza di primo grado e non solo per violazione di legge. L'impugnazione proposta deve essere, pertanto, qualificata appello, ai sensi dell'art. 568, ultimo comma, cod. proc. pen. e va disposta conseguentemente la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Torino, P.Q.M. Qualificata l'impugnazione come appello, dispone trasmettersi gli atti alla Corte di Appello di Torino. Così deciso il 03/03/2022. - Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] èalvariese Anna
Sentenza Cassazione n. 08294/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris