CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 giugno 2023
Cassazione n. 04206/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o di pronunciare la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26114/2017 del ruolo generale, proposto DA la P [OSCURATO:PERSONA] A VELLINO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede in [OSCURATO:PERSONA], alla [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso e di autorizzazione a stare in giudizio, giusta determina dirigenziale n. 60782 del 30 giugno 2017, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 66M15 A509 O) ed [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 67R30 E487 W), domiciliati in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 86, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]. - RICORRENTE – CONTRO l’[OSCURATO:SOCIETA].([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 9, in persona del legale rappresentante pro tempore, ing. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Amario (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 46D24 C776 W), con studio in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 5637. E [OSCURATO:PERSONA] - CONTRORICORRENTE – ED il C [OSCURATO:PERSONA] A VELLINO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede alla Piazza del Popolo n. 1, in persona del legale rappresentantepro tempore. - INTIMATO – per la cassazione della sentenza n. 4909/9/2017 della [OSCURATO:PERSONA] della Campania – Sezione distaccata di Salerno - depositata il 1° giugno 2017, non notificata; UDITA la relazione svolta nella causa in camera di consiglio del 17 ottobre 2023, dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale della Campania –Sezione distaccata di Salerno – accoglieva l’appello avanzato da [OSCURATO:SOCIETA]. contro la pronuncia n. 1092/4/2015 della Commissione tributaria provinciale di [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva accolto il ricorso proposto dalla Provincia di [OSCURATO:PERSONA] ed annullato l’avviso di accertamento n. 10005/2015, con cui la predetta società, quale affidataria del servizio di riscossione del Comune di [OSCURATO:PERSONA], aveva richiesto il pagamento della complessiva somma di 22.490,65 €, a titolo di imposta municipale propria (da ora IMU) per gli anni 2012/2013/2014; 2. avverso tale sentenza la Provincia di [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione, notificato tramite posta elettronica certificata in data 26 ottobre 2017, formulando due motivi d’impugnazione; 3. [OSCURATO:SOCIETA]. notificava in data 29 novembre 2017, sempre tramite il servizio di posta elettronica certificata, controricorso; 4. il Comune di [OSCURATO:PERSONA] è restato intimato; 5. Con nota depositata il 3 maggio 2022, notificata il 4 maggio 2022 ad [OSCURATO:SOCIETA], la ricorrente chiedeva di dichiarare cessata la materia del contendere, compensando le spese di lite, dando conto del sopravvenuto accordo transattivo concluso tra le parti in data 28 maggio 2019, che aveva previsto la presentazione dell’istanza in esame per le controversie pendenti (anche) innanzi a questa Corte, con esplicita richiesta di compensare le spese di lite; 6. con ordinanza interlocutoria del 13 ottobre 2023 questa Corte rinviava la causa a nuovo per documentare l’avvenuto accordo e, nel caso, depositare istanza congiunta di cessazione della materia del contendere; 7. con nota depositata congiuntamente il 6 giugno 2023 la Provincia di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:SOCIETA] hanno chiesto «[…] la declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite, attesa la sopravvenienza di detto accordo stragiudiziale definitivo che eliminato ogni posizione di contrasto fra le parti (anche sulle spese di giudizio), con l'effetto di determinare l'obiettivo venir meno dell'interesse delle parti alla pronuncia giurisdizionale (nel merito) del [OSCURATO:PERSONA] di legittimità»; [OSCURATO:PERSONA] : 1. la predetta richiesta congiunta delle parti, motivata dall’intervenuto accordo transattivo, giustifica l’estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno ogni ragione di controversia tra le parti. 2. come da richiesta, le spese dell’intero giudizio vanno compensate tra le parti; 3. il tenore della pronunzia (di estinzione del giudizio e non di rigetto o di inammissibilità od improcedibilità del ricorso) esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228), trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale e, come tale, di stretta interpretazione; la stessa estraneità della fattispecie a quella prevista dalla norma ora richiamata consente pure di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass., Sez. 6^-3, 30 settembre 2015, n. 19560; Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25485; Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6400; Cass., Sez. 5^, 17 giugno 2022, n. 19599; Cass., Sez. T., 4 maggio 2023, n. 11672); P . Q . M . la Corte dichiara l’estinzione del giudizio per cessata la m