CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 maggio 2024
Cassazione n. 28957/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della conferma di responsabilità per il reato di cui all'art.640 cod. pen. lamentando, altresì, un travisamento probatorio relativamente alla sussistenza degli elementi costitutivi dello stesso, è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già ritenute infondate dai giudici di merito e, pertanto, non specifici; che, invero, la mancanza dì specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Roma, 28/05/2024 Il consigliere est. [OSCURATO:PERSONA] cchjone [OSCURATO:PERSONA] s' D'Agostini DEPOSIT.[OSCURATO:PERSONA]!...LERIA 18