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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 novembre 2023

Cassazione n. 46262/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che tutti i motivi di ricorso introducono inammissibilmente censure non consentite nel giudizio di legittimità, poiché concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su conclivisibili massime di esperienza; ritenuto che contrariamente a quanto si assume nel ricorso, la Corte di appello di Palermo ha fornito adeguata motivazione in relazione all'accertamento della destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente, basata sul dato ponderale eccezionale (21 kg. di sostanza stupefacente del tipo marijuana) che sorregge la motivazione anche relativamente alle altre censure in tema di mancata applicazione del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90 e dell'art. 131-bis c.p.; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex ad. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 2 novembre 2023 Il Consigliere estensore Il Pre1cl4nte

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che tutti i motivi di ricorso introducono inammissibilmente censure non consentite nel giudizio di legittimità, poiché concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su conclivisibili massime di esperienza; ritenuto che contrariamente a quanto si assume nel ricorso, la Corte di appello di Palermo ha fornito adeguata motivazione in relazione all'accertamento della destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente, basata sul dato ponderale eccezionale (21 kg. di sostanza stupefacente del tipo marijuana) che sorregge la motivazione anche relativamente alle altre censure in tema di mancata applicazione del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90 e dell'art. 131-bis c.p.; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex ad. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 novembre 2023 Il Consigliere estensore Il Pre1cl4nte
Sentenza Cassazione n. 46262/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris