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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 gennaio 2023

Cassazione n. 07677/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di AGROPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.

Rilevato che l'unico motivo di ricorso è generico e comunque manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il Giudice di Pace di Agropoli ha desunto l'illegale ingresso nel territorio dello Stato da parte di [OSCURATO:PERSONA] sulla base della documentazione in atti; ritt,r-ti rispetto Ma cui acquisizione l'odierno ricorrente non si era opposto e dai quali risultava che egli non aveva titolo per entrare e trattenersi in Italia; Ritenuto che il ricorrente nulla di concreto oppone limitandosi a prospettare l'inidoneità degli atti a dimostrare quanto oggetto di imputazione ed il mancato espletamento dell'istruttoria dibattimentale senza, però, tenere conto che il giudice - a norma dell'art.495 cod. proc. pen. - aveva il potere di revocare l'esame del teste dell'accusa ossia del verbalizzante i cui atti erano stati acquisiti con il consenso delle parti; Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000); P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2023

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di AGROPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che l'unico motivo di ricorso è generico e comunque manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il Giudice di Pace di Agropoli ha desunto l'illegale ingresso nel territorio dello Stato da parte di [OSCURATO:PERSONA] sulla base della documentazione in atti; ritt,r-ti rispetto Ma cui acquisizione l'odierno ricorrente non si era opposto e dai quali risultava che egli non aveva titolo per entrare e trattenersi in Italia; Ritenuto che il ricorrente nulla di concreto oppone limitandosi a prospettare l'inidoneità degli atti a dimostrare quanto oggetto di imputazione ed il mancato espletamento dell'istruttoria dibattimentale senza, però, tenere conto che il giudice - a norma dell'art.495 cod. proc. pen. - aveva il potere di revocare l'esame del teste dell'accusa ossia del verbalizzante i cui atti erano stati acquisiti con il consenso delle parti; Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2023
Sentenza Cassazione n. 07677/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris