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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 04902/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (RINUNCIANTE) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA] o

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Bologna ha rigettato l'istanza di differimento dell'esecuzione della pena, anche nelle forme della detenzione domiciliare, in attesa di decisione su istanza di grazia, presentata da [OSCURATO:PERSONA], detenuto in espiazione della pena di anni cinque e mesi otto di reclusione, inflittagli con sentenza della Corte di appello di Bologna del 22/09/2021, passata in giudicato il 10/11/2022, per i reati di incendio e duplice omicidio colposo, commessi nell'anno 2013.

2. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducendo inosservanza della legge penale, in relazione agli artt. 147 cod. pen. e 684 cod. proc. pen. e omessa motivazione, in ordine alla subordinata istanza di detenzione domiciliare.

3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha rinunciato al ricorso, con atto pervenuto a questa Corte il 13/11/2023 e firmato anche dal difensore avv. [OSCURATO:PERSONA].

Tale rinuncia è causa di inammissibilità del ricorso introduttivo del presente procedimento, ai sensi dell'art. 591, lett. d), cod. proc. pen.; segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ravvisandosi ipotesi di esonero - al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, somma determinabile (proprio in considerazione della rinuncia) in euro cinquecento.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 16 novembre 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (RINUNCIANTE) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA] o 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Bologna ha rigettato l'istanza di differimento dell'esecuzione della pena, anche nelle forme della detenzione domiciliare, in attesa di decisione su istanza di grazia, presentata da [OSCURATO:PERSONA], detenuto in espiazione della pena di anni cinque e mesi otto di reclusione, inflittagli con sentenza della Corte di appello di Bologna del 22/09/2021, passata in giudicato il 10/11/2022, per i reati di incendio e duplice omicidio colposo, commessi nell'anno 2013. 2. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducendo inosservanza della legge penale, in relazione agli artt. 147 cod. pen. e 684 cod. proc. pen. e omessa motivazione, in ordine alla subordinata istanza di detenzione domiciliare. 3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha rinunciato al ricorso, con atto pervenuto a questa Corte il 13/11/2023 e firmato anche dal difensore avv. [OSCURATO:PERSONA]. Tale rinuncia è causa di inammissibilità del ricorso introduttivo del presente procedimento, ai sensi dell'art. 591, lett. d), cod. proc. pen.; segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ravvisandosi ipotesi di esonero - al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, somma determinabile (proprio in considerazione della rinuncia) in euro cinquecento. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 novembre 2
Sentenza Cassazione n. 04902/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris