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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 11652/2023

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sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., con sede in [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a per procura alle liti in calce al ricorso dall’[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso il su o studio in Roma, viaMonte Zebio n. 7.

Ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., con sede in [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante sig. [OSCURATO:PERSONA],rappresentat a e difes a per procura alle liti a llegata a l controricorso dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, viale Pariolin. 74.

Controricorrente e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] averso la sentenza n. 1895/2018 della Corte di appello di Roma, depositata il 26.

3. 2018.

R.G.

N. 28766/2018.Udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 22.

2. 2023.

Fatti di causa e ragioni della decisione Con sentenza n. 1895 del 26.

3. 2018 , la Corte di appello di Roma rigettò il gravame proposto dalla s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di primo grado che aveva respinto le sue domande nei confronti della s.r.l. [OSCURATO:PERSONA].

La società Naviglio aveva agito nei confronti della convenuta chiedendone la condanna al pagamento della somma di euro 852.024,02, per inadempimento degli obblighi che la stessa si era assunta con il contratto di compravendita del 3.

12. 1996.

A sostegno della domanda l’esponente deduceva che con tale atto aveva acquistato insieme alla [OSCURATO:PERSONA], in parti uguali in proprietà indivisa, un complesso turistico alberghiero denominato Nausicaa; che le acquirenti si erano obbligate a pagare ciascuna la metà del prezzo di acquisto, stabilendo che la Naviglio pagasse due rate del mutuo bancario acceso dalla venditrice ed il resto con rilascio di effetti cambiari e la [OSCURATO:PERSONA] pagasse la restante parte del mutuo; che tuttavia la [OSCURATO:PERSONA] non aveva provveduto ai pagamenti di sua spettanza; che,per l’effetto, la banca mutuataria aveva attivato la garanzia ipotecaria, a seguito della quale il custode aveva incamerato a beneficio della banca tutti i canoni di locazione del complesso immobiliare, che nel frattempo le societàavevano locato a terzi; che per l’effetto la esponente aveva perso gli introiti della locazione e finito per corrispondere un prezzo di acquisto dell’immobile eccedente la parte a suo carico, pagando parte del la quota del prezzogravante sull’altra acquirente.

La Corte romana confermò la sentenza di rigetto appellata con diversa motivazione, affermando che, sulla base del contratto di compravendita del 3.

12. 1996, che non prevedeva la solidarietà tra le due società acquirenti in ordine al pagamento del prezzo, doveva escludersi che la società attrice potesse esercitare, con riguardo al suddetto pagamento, azione di regresso nei confronti dell’altra coacquirente.

R.G.

N. 28766/2018.Per la cassazione di questa sentenza, con atto notificato il 4.

10. 2018 , ha proposto ricorso la società [OSCURATO:PERSONA], affidandosi acinque motivi .

La società [OSCURATO:PERSONA] ha notificato controricorso.

La [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], che era intervenuta nel giudizio di primo grado, non ha svolto attività difensiva.

La causa è stata avviata in decisione in camera di consiglio.

Partericorrente ha depositato memoria.

Il primo motivodi ricorso, che denunzia violazione degli artt. 2043 cod. civ. e 113 cod. proc. civ., censura l’affermazione della sentenza impugnata secondo cui la società attrice [OSCURATO:PERSONA] non aveva fondato la sua domanda nei confronti della convenuta allegando un fatto illecito di quest’ultima, per averle procurato un danno con il suo comportamento verso la banca creditrice e titolare di ipoteca sull’immobile,così adombrando la possibilità che “ una diversa qualifica giuridica da essa fornita nell’atto di citazione, avrebbe consentito il suo accoglimento“.

Il motivo è inammissibile.

Va precisato che la ricorrente non contrasta l’affermazione impugnata opponendo di avere proposto una domanda di risarcimento dei danni per responsabilità extracontrattuale, ma lamenta solo che la Corte abbia compiuto la suddetta precisazione, che reputa superflua.

Il rilievo è esatto, in quanto, nell’impianto motivazionale della sentenza impugnata, l’affermazione criticata si risolve in una mera digressione argomentativa, che non integra in alcun modo le ragioni per le quali la Corte di appello ha rigettato la domanda proposta dalla odierna ricorrente.

Tali ragioni, invero, come emerge chiaramente dalla lettura della decisione, vanno ravvisate nel fatto che la Corte ha ritenuto che la domanda ave sse ad oggetto la restituzione di parte del prezzo di acquisto e nella qualificazione della stessa come azione di regresso e nel successivo rilievo che la società attrice, non potendo considerarsi, con riguardo al prezzo, condebitore solidale con la convenuta, atteso che il contratto di compravendita poneva la metà del corrispettivo a carico di ciascuna acquirente, non aveva titolo per esercitare nei confronti della stessa l’azione di regresso spettante al condebitore solidale.

R.G.

N. 28766/2018.Da tali rilievi consegue che il motivo è inammissibile, in quanto investe un’affermazione chenon concorre a formare la ratio della decisione impugnata.

Il secondo motivo di ricorso denunzia violazione dell’art. 1218 cod. civ., lamentando che la Corte romana non abbia debitamente valutato la domanda alla luce dell’inadempimento della convenuta del suo obbligo contrattuale di pagare parte del prezzo di acquisto dell’immobile, ricollegando ad esso la diminuzione patrimoniale subita dalla società attrice.

Si aggiunge che a fronte del contestato inadempimento spettava alla convenuta dare la prova di essere esente da colpa.

Il motivo è inammissibile in quanto la censura sollevata appare priva di collegamento logico e giuridico con la ratio della decisione impugnata, come sopra evidenziata.

La circostanza che la società [OSCURATO:PERSONA] non avesse adempiuto al proprio debito di pagamento della parte del prezzo di acquisto che era a suo carico non incide in alcun modo sul rilievo fatto proprio dalla Corte di appello secondo cui, in difetto di solidarietà passiva, il debitore non ha azione di regresso nei confronti dell’altro debitore .

Improprio è inoltre il richiamo all’art. 1218 cod. civ., che regola la responsabilità del debitore per inadempimento nei confronti del creditore, non già dell’eventuale altro obbligato.

Il terzo motivo di ricorso denunzia violazione dell’art. 1294 cod. civ., per avere la Corte escluso che le società acquirenti fossero solidalm en te tenute a l pagamento del prezzo, in contrasto con la presunzione legale posta dalla disposizione citata.

Il motivo è infondato.

La solidarietà passiva sussiste, a mente dell’art. 1294 cod. civ., soltanto se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente.

Nel caso di specie è pacifico che le obbligazione assuntedalla società acquirenti di pagare il corrispettivo del loro acquisto fossero parzial i , atteso nel contratto di compravendita ciascuna di esse si era obbligata a versare la metà del corrispettivo e non l’intero.

Il quarto motivo di ricorso denunzia violazione dell’art. 1203 cod. civ., per non avere la Corte romana accolto la domanda in forza del rilievo che, avendo la R.G.

N. 28766/2018.odierna ricorrente pagato il debito della controparte, essa si era surrogata nei diritti del creditore.

Il motivo è inammissibile.

La censura non investe, se non del tutto indirettamente, senza la formulazione di critiche specifiche, la qualificazione della domanda operata dai giudici di merito, che hanno configurato la pretesa fatta valere in giudizio dalla società attrice come azione di regresso.

Il richiamo fatto dalla ricorrente all’istituto della surrogazione legale, con particolare riguardo all’ipotesi prevista dall’art. 1203 n. 3 cod. civ., non risulta d’altra parte essere stato sollevato nei giudizi di merito, non emergendo dalla lettura sia del ricorso che della sentenza che la parte abbia dedotto di essersi surrogatanella posizione della banca creditrice.

Ne discende che, a fronte della precisa qualificazione della domanda ad opera del giudice di merito ed in difetto di specifiche censuredella stessa, la questione introdotta dal motivo non può che considerarsi nuova e quindi inammissibile in sede di giudizio di legittimità.

Su punto merita precisare che il diritto di regresso e quello di surrogazione sono diritti distinti, fondati su titoli ed aventi effetti giuridici diversi ( cfr. gli artt. 1949 e 1950 in tema di fideiussione ).L’azione di regresso è un diritto autonomo che, ai sensi dell’art. 1299 cod. civ., dà facoltà al debitore solidale che abbia pagato l’intero debito di agire per la ripetizione nei confronti del condebitore insolvente, per la parte del debito a suo carico o, nel caso in cui l’obbligazione sia stata contratta nelsuo interesse esclusivo, per l’intero.

La surrogazione nel creditore non si configura invece come diritto autonomo, ma realizza una successione nel lato attivo del rapporto, che rimane sempre il medesimo.

L’art. 1203 n. 3 cod. civ., prevede la surrogazione legale a vantaggio del solvens che, essendo tenuto con altri o per altri al pagamento del debito, aveva interesse a soddisfarlo.

Nel caso di specie, una volta esclusa, sulla base della ricostruzione del rapporto obbligatorio accolta dalla Corte di appello, che la società [OSCURATO:PERSONA] fosse tenuta insieme alla [OSCURATO:PERSONA] al pagamento dell’intero prezzo di acquisto, la odierna ricorrente avrebbe potuto agire in surrogazione solo allegando l’altro presupposto, di avere cioè soddisfatto in via ese cutiva il debito altrui per effetto della garanzia attivata dal creditore ipotecario R.G.

N. 28766/2018.indistintamente sull’intero benedi cui è comproprietario, essendo stata l’ipoteca iscritta precedentemente all’acquisto ( Cass. n. 3937 del 1995; Cass. n. 2828 del 1968 ).

Tale inquadramento della fattispecie però conferma la diversità dei presupposti delle due azioni e la necessità che fosse precisato, da parte dell’attrice,al fine di ottenere il riconoscimento del suo diritto alla surrogazione legale, il fondamento e la natura del diritto fatto a valere in giudizio e, in ogni caso, di investire con specifiche censure la qualificazione dello stesso operata dalla Corte territoriale come azione di regresso.

Il quinto motivo di ricorso denunzia nullità della sentenza per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, rappresentato dal fatto chela società [OSCURATO:PERSONA] aveva fatto offerta reale alla banca creditrice per il pagamento delle due rate di mutuo a suo carico e che tale circostanza avrebbe dovuto essere considera ta nella valutazione comparativa del comportamento delle parti.

Il motivo è inammissibile, in quanto il fatto che si assume non esaminato non ha carattere di decisività, risultando del tutto avulso dalle ragioni, già evidenziate,su cui è fondata la decisione impugnata.

Il ricorso va pertanto respinto.

Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso, se dovuto.

P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la società ricorrent e al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro 8.000,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.

Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello pre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., con sede in [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a per procura alle liti in calce al ricorso dall’[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso il su o studio in Roma, viaMonte Zebio n. 7. Ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., con sede in [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante sig. [OSCURATO:PERSONA],rappresentat a e difes a per procura alle liti a llegata a l controricorso dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, viale Pariolin. 74. Controricorrente e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] averso la sentenza n. 1895/2018 della Corte di appello di Roma, depositata il 26. 3. 2018. R.G. N. 28766/2018.Udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 22. 2. 2023. Fatti di causa e ragioni della decisione Con sentenza n. 1895 del 26. 3. 2018 , la Corte di appello di Roma rigettò il gravame proposto dalla s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di primo grado che aveva respinto le sue domande nei confronti della s.r.l. [OSCURATO:PERSONA]. La società Naviglio aveva agito nei confronti della convenuta chiedendone la condanna al pagamento della somma di euro 852.024,02, per inadempimento degli obblighi che la stessa si era assunta con il contratto di compravendita del 3. 12. 1996. A sostegno della domanda l’esponente deduceva che con tale atto aveva acquistato insieme alla [OSCURATO:PERSONA], in parti uguali in proprietà indivisa, un complesso turistico alberghiero denominato Nausicaa; che le acquirenti si erano obbligate a pagare ciascuna la metà del prezzo di acquisto, stabilendo che la Naviglio pagasse due rate del mutuo bancario acceso dalla venditrice ed il resto con rilascio di effetti cambiari e la [OSCURATO:PERSONA] pagasse la restante parte del mutuo; che tuttavia la [OSCURATO:PERSONA] non aveva provveduto ai pagamenti di sua spettanza; che,per l’effetto, la banca mutuataria aveva attivato la garanzia ipotecaria, a seguito della quale il custode aveva incamerato a beneficio della banca tutti i canoni di locazione del complesso immobiliare, che nel frattempo le societàavevano locato a terzi; che per l’effetto la esponente aveva perso gli introiti della locazione e finito per corrispondere un prezzo di acquisto dell’immobile eccedente la parte a suo carico, pagando parte del la quota del prezzogravante sull’altra acquirente. La Corte romana confermò la sentenza di rigetto appellata con diversa motivazione, affermando che, sulla base del contratto di compravendita del 3. 12. 1996, che non prevedeva la solidarietà tra le due società acquirenti in ordine al pagamento del prezzo, doveva escludersi che la società attrice potesse esercitare, con riguardo al suddetto pagamento, azione di regresso nei confronti dell’altra coacquirente. R.G. N. 28766/2018.Per la cassazione di questa sentenza, con atto notificato il 4. 10. 2018 , ha proposto ricorso la società [OSCURATO:PERSONA], affidandosi acinque motivi . La società [OSCURATO:PERSONA] ha notificato controricorso. La [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], che era intervenuta nel giudizio di primo grado, non ha svolto attività difensiva. La causa è stata avviata in decisione in camera di consiglio. Partericorrente ha depositato memoria. Il primo motivodi ricorso, che denunzia violazione degli artt. 2043 cod. civ. e 113 cod. proc. civ., censura l’affermazione della sentenza impugnata secondo cui la società attrice [OSCURATO:PERSONA] non aveva fondato la sua domanda nei confronti della convenuta allegando un fatto illecito di quest’ultima, per averle procurato un danno con il suo comportamento verso la banca creditrice e titolare di ipoteca sull’immobile,così adombrando la possibilità che “ una diversa qualifica giuridica da essa fornita nell’atto di citazione, avrebbe consentito il suo accoglimento“. Il motivo è inammissibile. Va precisato che la ricorrente non contrasta l’affermazione impugnata opponendo di avere proposto una domanda di risarcimento dei danni per responsabilità extracontrattuale, ma lamenta solo che la Corte abbia compiuto la suddetta precisazione, che reputa superflua. Il rilievo è esatto, in quanto, nell’impianto motivazionale della sentenza impugnata, l’affermazione criticata si risolve in una mera digressione argomentativa, che non integra in alcun modo le ragioni per le quali la Corte di appello ha rigettato la domanda proposta dalla odierna ricorrente. Tali ragioni, invero, come emerge chiaramente dalla lettura della decisione, vanno ravvisate nel fatto che la Corte ha ritenuto che la domanda ave sse ad oggetto la restituzione di parte del prezzo di acquisto e nella qualificazione della stessa come azione di regresso e nel successivo rilievo che la società attrice, non potendo considerarsi, con riguardo al prezzo, condebitore solidale con la convenuta, atteso che il contratto di compravendita poneva la metà del corrispettivo a carico di ciascuna acquirente, non aveva titolo per esercitare nei confronti della stessa l’azione di regresso spettante al condebitore solidale. R.G. N. 28766/2018.Da tali rilievi consegue che il motivo è inammissibile, in quanto investe un’affermazione chenon concorre a formare la ratio della decisione impugnata. Il secondo motivo di ricorso denunzia violazione dell’art. 1218 cod. civ., lamentando che la Corte romana non abbia debitamente valutato la domanda alla luce dell’inadempimento della convenuta del suo obbligo contrattuale di pagare parte del prezzo di acquisto dell’immobile, ricollegando ad esso la diminuzione patrimoniale subita dalla società attrice. Si aggiunge che a fronte del contestato inadempimento spettava alla convenuta dare la prova di essere esente da colpa. Il motivo è inammissibile in quanto la censura sollevata appare priva di collegamento logico e giuridico con la ratio della decisione impugnata, come sopra evidenziata. La circostanza che la società [OSCURATO:PERSONA] non avesse adempiuto al proprio debito di pagamento della parte del prezzo di acquisto che era a suo carico non incide in alcun modo sul rilievo fatto proprio dalla Corte di appello secondo cui, in difetto di solidarietà passiva, il debitore non ha azione di regresso nei confronti dell’altro debitore . Improprio è inoltre il richiamo all’art. 1218 cod. civ., che regola la responsabilità del debitore per inadempimento nei confronti del creditore, non già dell’eventuale altro obbligato. Il terzo motivo di ricorso denunzia violazione dell’art. 1294 cod. civ., per avere la Corte escluso che le società acquirenti fossero solidalm en te tenute a l pagamento del prezzo, in contrasto con la presunzione legale posta dalla disposizione citata. Il motivo è infondato. La solidarietà passiva sussiste, a mente dell’art. 1294 cod. civ., soltanto se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente. Nel caso di specie è pacifico che le obbligazione assuntedalla società acquirenti di pagare il corrispettivo del loro acquisto fossero parzial i , atteso nel contratto di compravendita ciascuna di esse si era obbligata a versare la metà del corrispettivo e non l’intero. Il quarto motivo di ricorso denunzia violazione dell’art. 1203 cod. civ., per non avere la Corte romana accolto la domanda in forza del rilievo che, avendo la R.G. N. 28766/2018.odierna ricorrente pagato il debito della controparte, essa si era surrogata nei diritti del creditore. Il motivo è inammissibile. La censura non investe, se non del tutto indirettamente, senza la formulazione di critiche specifiche, la qualificazione della domanda operata dai giudici di merito, che hanno configurato la pretesa fatta valere in giudizio dalla società attrice come azione di regresso. Il richiamo fatto dalla ricorrente all’istituto della surrogazione legale, con particolare riguardo all’ipotesi prevista dall’art. 1203 n. 3 cod. civ., non risulta d’altra parte essere stato sollevato nei giudizi di merito, non emergendo dalla lettura sia del ricorso che della sentenza che la parte abbia dedotto di essersi surrogatanella posizione della banca creditrice. Ne discende che, a fronte della precisa qualificazione della domanda ad opera del giudice di merito ed in difetto di specifiche censuredella stessa, la questione introdotta dal motivo non può che considerarsi nuova e quindi inammissibile in sede di giudizio di legittimità. Su punto merita precisare che il diritto di regresso e quello di surrogazione sono diritti distinti, fondati su titoli ed aventi effetti giuridici diversi ( cfr. gli artt. 1949 e 1950 in tema di fideiussione ).L’azione di regresso è un diritto autonomo che, ai sensi dell’art. 1299 cod. civ., dà facoltà al debitore solidale che abbia pagato l’intero debito di agire per la ripetizione nei confronti del condebitore insolvente, per la parte del debito a suo carico o, nel caso in cui l’obbligazione sia stata contratta nelsuo interesse esclusivo, per l’intero. La surrogazione nel creditore non si configura invece come diritto autonomo, ma realizza una successione nel lato attivo del rapporto, che rimane sempre il medesimo. L’art. 1203 n. 3 cod. civ., prevede la surrogazione legale a vantaggio del solvens che, essendo tenuto con altri o per altri al pagamento del debito, aveva interesse a soddisfarlo. Nel caso di specie, una volta esclusa, sulla base della ricostruzione del rapporto obbligatorio accolta dalla Corte di appello, che la società [OSCURATO:PERSONA] fosse tenuta insieme alla [OSCURATO:PERSONA] al pagamento dell’intero prezzo di acquisto, la odierna ricorrente avrebbe potuto agire in surrogazione solo allegando l’altro presupposto, di avere cioè soddisfatto in via ese cutiva il debito altrui per effetto della garanzia attivata dal creditore ipotecario R.G. N. 28766/2018.indistintamente sull’intero benedi cui è comproprietario, essendo stata l’ipoteca iscritta precedentemente all’acquisto ( Cass. n. 3937 del 1995; Cass. n. 2828 del 1968 ). Tale inquadramento della fattispecie però conferma la diversità dei presupposti delle due azioni e la necessità che fosse precisato, da parte dell’attrice,al fine di ottenere il riconoscimento del suo diritto alla surrogazione legale, il fondamento e la natura del diritto fatto a valere in giudizio e, in ogni caso, di investire con specifiche censure la qualificazione dello stesso operata dalla Corte territoriale come azione di regresso. Il quinto motivo di ricorso denunzia nullità della sentenza per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, rappresentato dal fatto chela società [OSCURATO:PERSONA] aveva fatto offerta reale alla banca creditrice per il pagamento delle due rate di mutuo a suo carico e che tale circostanza avrebbe dovuto essere considera ta nella valutazione comparativa del comportamento delle parti. Il motivo è inammissibile, in quanto il fatto che si assume non esaminato non ha carattere di decisività, risultando del tutto avulso dalle ragioni, già evidenziate,su cui è fondata la decisione impugnata. Il ricorso va pertanto respinto. Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso, se dovuto. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la società ricorrent e al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro 8.000,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali. Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello pre
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