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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 luglio 2026

Cassazione n. 30724/2026

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orre per cassazione contro ilprovvedimento indicato in intestazione.Ritenuto che gli argomenti dedotti nel ricorso, sono manifestamenteinfondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte dilegittimità in punto di individuazione dei criteri da cui si può desumere l'esistenzadi una volizione unitaria (cfr. Sez.

U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017,Gargiulo, Rv. 270074 - 01).Letta la memoria difensiva telematicamente depositata con la quale si chiedela rimessione del ricorso al Presidente della Corte con riassegnazione alla sezionecompetente;Osservato che l’ordinanza impugnata, con argomentazioni puntuali echiaramente espresse, ha correttamente rilevato e giustificato con compiutezza elogicità argomentativa la ritenuta insussistenza del medesimo disegno criminoso,accomunante i reati di cui alla sentenza sub 4 (Tribunale Roma del 22/03/2024)– di condanna per porto d’arma clandestina e ricettazione – con il reato giudicatocon la sentenza sub 3 (Tribunale Roma del 18/04/2024), relativa a condanna perviolazione legge stupefacenti, evidenziando l’eterogeneità delle condotte el’assenza di puntuali allegazioni da parte della difesa; il Tribunale ha ancheevidenziato che, rispetto ai fatti di cui alle sentenze sub 1 e 2 – tutte dicondanna per violazione legge stupefacenti –, il lasso temporale di circa cinqueanni rispetto ai fatti di cui alla sentenza sub 3, non consentisse di ravvederel’unicità del disegno.Considerato altresì che il Tribunale ha, in maniera adeguata e congrua,motivato anche in ordine all’irrilevanza del dedotto stato di tossicodipendenza,quale collante delle condotte criminose, in conformità a quanto affermato daquesta Corte secondo cui «in tema di reato continuato, a seguito della modificadell'art. 671, comma primo, cod. proc. pen. ad opera della legge 21 febbraio2006, n.49, lo stato di tossicodipendenza, pur non comportandoautomaticamente il riconoscimento dell'unicità del disegno criminoso, puògiustificarlo con riguardo ai reati che siano collegati e dipendenti a tale stato,sempre che ricorrano anche le altre condizioni individuate dalla giurisprudenzaper la sussistenza della continuazione» (Sez. 2, n. 22493 del 21/03/2019,Rv. 275420 – 01).Osservato che le censure attengono tutte al merito e invocano,sostanzialmente, una nuova valutazione in fatto, non consentita in sede dilegittimità, nonché prospettano asseriti difetto o contraddittorietà e paleseillogicità della motivazione non emergenti dal testo del provvedimentoimpugnato.Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché alversamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, invia equitativa, nella misura indicata in dispositivo.Rilevato che va, infine, disposto, come da dispositivo, l’oscuramento.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 09/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMICAELA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] LEGENERALITA' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
orre per cassazione contro ilprovvedimento indicato in intestazione.Ritenuto che gli argomenti dedotti nel ricorso, sono manifestamenteinfondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte dilegittimità in punto di individuazione dei criteri da cui si può desumere l'esistenzadi una volizione unitaria (cfr. Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017,Gargiulo, Rv. 270074 - 01).Letta la memoria difensiva telematicamente depositata con la quale si chiedela rimessione del ricorso al Presidente della Corte con riassegnazione alla sezionecompetente;Osservato che l’ordinanza impugnata, con argomentazioni puntuali echiaramente espresse, ha correttamente rilevato e giustificato con compiutezza elogicità argomentativa la ritenuta insussistenza del medesimo disegno criminoso,accomunante i reati di cui alla sentenza sub 4 (Tribunale Roma del 22/03/2024)– di condanna per porto d’arma clandestina e ricettazione – con il reato giudicatocon la sentenza sub 3 (Tribunale Roma del 18/04/2024), relativa a condanna perviolazione legge stupefacenti, evidenziando l’eterogeneità delle condotte el’assenza di puntuali allegazioni da parte della difesa; il Tribunale ha ancheevidenziato che, rispetto ai fatti di cui alle sentenze sub 1 e 2 – tutte dicondanna per violazione legge stupefacenti –, il lasso temporale di circa cinqueanni rispetto ai fatti di cui alla sentenza sub 3, non consentisse di ravvederel’unicità del disegno.Considerato altresì che il Tribunale ha, in maniera adeguata e congrua,motivato anche in ordine all’irrilevanza del dedotto stato di tossicodipendenza,quale collante delle condotte criminose, in conformità a quanto affermato daquesta Corte secondo cui «in tema di reato continuato, a seguito della modificadell'art. 671, comma primo, cod. proc. pen. ad opera della legge 21 febbraio2006, n.49, lo stato di tossicodipendenza, pur non comportandoautomaticamente il riconoscimento dell'unicità del disegno criminoso, puògiustificarlo con riguardo ai reati che siano collegati e dipendenti a tale stato,sempre che ricorrano anche le altre condizioni individuate dalla giurisprudenzaper la sussistenza della continuazione» (Sez. 2, n. 22493 del 21/03/2019,Rv. 275420 – 01).Osservato che le censure attengono tutte al merito e invocano,sostanzialmente, una nuova valutazione in fatto, non consentita in sede dilegittimità, nonché prospettano asseriti difetto o contraddittorietà e paleseillogicità della motivazione non emergenti dal testo del provvedimentoimpugnato.Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché alversamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, invia equitativa, nella misura indicata in dispositivo.Rilevato che va, infine, disposto, come da dispositivo, l’oscuramento. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 09/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMICAELA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] LEGENERALITA' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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