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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 marzo 2022

Cassazione n. 25913/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre la sentenza della Corte di appello di Roma del 21 dicembre 2020, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma del 29 maggio 2017, con la quale era stato condannato alla pena di anni uno di reclusione, in ordine al reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, ai sensi dell'art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, perché, sottoposto alla misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di domicilio per la durata di anni uno, come da provvedimento del 28 novembre 2011 del Tribunale di Roma, aveva violato l'obbligo di rincasare entro le ore 21,30 e di non uscire prima delle ore 6,30; in particolare, il 26 novembre 2013 non veniva trovato nella propria abitazione alle ore 22,25.

2. Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 62 bis e 133 cod. pen., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte territoriale avrebbe omesso di applicare le circostanze attenuanti generiche e senza offrire sul punto idonea motivazione e senza considerare che l'imputato aveva fatto rientro volontariamente nel domicilio a distanza di poche ore dal controllo. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

La Corte di appello, fornendo sul punto una motivazione chiara e lineare, ha ritenuto di non applicare le circostanze attenuanti generiche, evidenziando che nel corso del giudizio di merito non era emerso alcun elemento idoneo ad attenuare la gravità del fatto accertato e la capacità a delinquere dell'imputato.

La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, pertanto, è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163).

Nel caso di specie, emerge dal provvedimento impugnato che l'unico aspetto evidenziato dalla difesa era l'alcol 'dipendenza dell'imputato, tema che è stato correttamente vagliato a questo scopo dal giudice e considerato inidoneo, stante la pluralità di delitti della stessa specie commessi in passato da Pau.

Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche, infatti, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549).

Anche la doglianza circa i criteri di determinazione del trattamento sanzionatorio è manifestamente infondata, atteso che i giudici hanno applicato il minimo della pena edittale.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.

Così deciso il 10/03/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] jcp,A,L2--, Il presente provvedimento è sottoscritto, ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen., solo dal Consigliere estensore (più anziano del Collegio) in considerazione dell'impedimento del Presidente del Coll

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre la sentenza della Corte di appello di Roma del 21 dicembre 2020, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma del 29 maggio 2017, con la quale era stato condannato alla pena di anni uno di reclusione, in ordine al reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, ai sensi dell'art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, perché, sottoposto alla misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di domicilio per la durata di anni uno, come da provvedimento del 28 novembre 2011 del Tribunale di Roma, aveva violato l'obbligo di rincasare entro le ore 21,30 e di non uscire prima delle ore 6,30; in particolare, il 26 novembre 2013 non veniva trovato nella propria abitazione alle ore 22,25. 2. Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 62 bis e 133 cod. pen., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte territoriale avrebbe omesso di applicare le circostanze attenuanti generiche e senza offrire sul punto idonea motivazione e senza considerare che l'imputato aveva fatto rientro volontariamente nel domicilio a distanza di poche ore dal controllo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. La Corte di appello, fornendo sul punto una motivazione chiara e lineare, ha ritenuto di non applicare le circostanze attenuanti generiche, evidenziando che nel corso del giudizio di merito non era emerso alcun elemento idoneo ad attenuare la gravità del fatto accertato e la capacità a delinquere dell'imputato. La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, pertanto, è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163). Nel caso di specie, emerge dal provvedimento impugnato che l'unico aspetto evidenziato dalla difesa era l'alcol 'dipendenza dell'imputato, tema che è stato correttamente vagliato a questo scopo dal giudice e considerato inidoneo, stante la pluralità di delitti della stessa specie commessi in passato da Pau. Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche, infatti, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549). Anche la doglianza circa i criteri di determinazione del trattamento sanzionatorio è manifestamente infondata, atteso che i giudici hanno applicato il minimo della pena edittale. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso il 10/03/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] jcp,A,L2--, Il presente provvedimento è sottoscritto, ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen., solo dal Consigliere estensore (più anziano del Collegio) in considerazione dell'impedimento del Presidente del Coll
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