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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 22521/2025

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[OSCURATO:PERSONA] CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] L’ADEMPIMENTO dott.

Chiara GRAZIOSI Consiglier a dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore A d. 20 / 06/2025 C .

C . dott.Giuseppe CRICENTI Consiglier e R.G. n. 24754 /20 21 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 24754del ruolo generale dell’anno 2021, proposto TRANI Simone (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 69A08 E205K) rappresentato e difeso dall’avvocat o [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 60R58 L049P) -ricorrenteprincipale - nei confronti di COSTA Maddalena(C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 75R41 E205T ) rappresentatae difesa dall’avvocat o [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: LZZNNG 75T17 L049A ) -ricorrente incidentale- -controricorrente al ricorso principale- nonché COSTA Francesco (C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 53R08 E205Z) -intimato- per la cassazione della sentenzadella Corte d’a ppello di Lecce –Sezione distaccata di Taranto n. 234 /20 21 , pubblicata in data 22 giugno 2021; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 20 giugno 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa Francesco e [OSCURATO:PERSONA] hanno agito in giudizio nei con- fronti di [OSCURATO:PERSONA] per ottenere l’ accerta mento dell’obbligo Ric. n. 24754/2021 –Sez. 3 – A d. 20 giugno 2025 – Ordinanza – Pagina 2 di 16 di quest’ultimo di restituire loro, rispettivamente, l’importo di € 9.990,00 (in favore del primo) e quello di € 11.390,00 (in fa- vore della seconda), oltre accessori, in virtù di una scrittura privata sottoscritta in data 3 ottobre 2010, nonché la fissazione del termineper l’adempimento, ai sensi dell’art. 1817 c.c. .

La domanda è stata accolta dal Tribunale di Taranto, che ha condannato il Trani a pagare agli attori le somme richieste, fis- sando il termine del 1° maggio 2041 per l’adempimento,ha ri- gettato la domanda riconvenzionale proposta dal Trani e ha compensato le spese di quel grado tra le parti. [OSCURATO:PERSONA] di Lecce – Sezione distaccata di Taranto, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha fissato il ter- mine per la restituzione delle somme in questione (nonché della decorrenza degli interessi sulle medesime) in quello di dodici mesi dalla pubblicazione della sentenzadi secondo grado (av- venuta in data 22 giugno 2021)e ha compensato tra le parti spese del doppio grado del giudizio di merito.

Ricorre il Trani, sulla base di duemotivi.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA], che propone ricorso incidentale sulla base di un unico motivo.

Non hasvolto attività difensiva in questa sede l’altro intimat o .

Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. .

Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c..

Ragioni della decisione 1.Ricorso principale 1.1Con il primo motivo del ricorso principale si denunzia «vio- lazione dell’art. 345 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c. n. 3».

Il ricorrente contesta la decisione impugnata nella parte in cui la Corte d’appello ha ritenuto ammissibile la produzione, da parte degli attori, nel corso del giudizio di secondo grado, della documentazione attestante l’avvenuta estinzione del mutuo Ric. n. 24754/2021 –Sez. 3 – A d. 20 giugno 2025 – Ordinanza – Pagina 3 di 16 fondiario contratto congiuntamente dalle parti (per l’acquisto di un immobile in favore della sola [OSCURATO:PERSONA]), collegato al rapporto obbligatorio dedotto in giudizio e la cui data naturale finale di scadenza era stata presa a base dal Tribunale ai fini della fissazione del termine per la restituzione delle somme spettanti agli attori.

Il motivo è infondato. 1.1.1Il rapporto obbligatorio tra le parti (che non è più in con- testazione nella presente sede, discutendosi esclusivamente del termine fissato per l’adempimento all’obbligo di restituzione delle somme mutuate dagli attori al Trani) era effettivamente, in qualche modo, collegato alla stipulazione di un mutuo fon- diario, contratto congiuntamente dalle parti, ivi incluso il Trani, per l’acquisto di un immobile in favore della sola [OSCURATO:PERSONA].

Era stato, infatti, stipulato un contratto di mutuo fondiario per finanziare l’operazione di acquisto dell’immobile ed il Trani (all’epoca convivente con la Costa) aveva anch’egli assunto la posizione di mutuatario (obbligandosi quindi alla restituzione alla banca degli importi mutuati ed utilizzati per l’acquisto dell’immobile in favore della sola Costa).

Per consentire la sti- pula del suddetto mutuo, però, era stato necessario estinguere precedenti posizioni debitorie personali del Trani: la provvista a tal fine gli era stata fornita dagli attori ed il Trani si era obbli- gato a restituirla, a richiesta degli stessi attori (senza fissazione di un preciso termine, masu richiesta « al l ’occorrenza ovvero in caso di necessità»).

Il Tribunale, in questa situazione, nel fissare il termine di adem- pimento dell’obbligazione del Trani di restituzione dell’importo mutuatogli dagli attori per l’estinzione delle sue pregresse po- sizioni debitorie personali, aveva ritenuto rilevante la circo- stanza che il Trani sarebbe rimasto obbligato, per la restitu- zione alla banca dell’importo oggetto del mutuo fondiario, fino Ric. n. 24754/2021 –Sez. 3 – A d. 20 giugno 2025 – Ordinanza – Pagina 4 di 16 alla naturale scadenza del termine per l’ammortamento del mu- tuo stesso: di conseguenza, aveva fissato tale termine in coin- cidenzacon la scadenza dell’ultima rata del mutuo, in base all’originario piano di ammortamento pluriennale e, cioè, nel maggio 2041.

In grado di appello, gli attori hanno fatto presente – e docu- mentato – che in realtà il mutuo fondiario era stato da loro estinto nel corso del giudizio di primo grado ed era, quindi, er- roneo il presupposto di fatto considerato dal Tribunale (cioè, l’esistenza di una obbligazione di restituzione alla banca delle somme mutuate, gravante sul Trani, con scadenza finale nell’anno 2041).

In merito alla contestazione della parte appellata di tardività della produzione del documento attestante l’estinzione del mu- tuo fondiario, la Corte d’appello ha affermato quanto segue: «dalla dichiarazione della banca emerge che la detta estinzione anticipata è intervenuta il 10/02/2017, ovvero circa un anno dopo la scadenza dei termini istruttori per la sua produzione in primo grado, e che non può farsi carico agli appellanti di non avere manifestato, prima della definizione del procedimento di estinzioneanticipata del mutuo, la loro intenzione in tal senso, giacché la stessa, in quanto tale, non avrebbe avuto alcuna ri- levanza, e considerato anche che non era stato oggetto di di- scussione fra le parti che il termine fissando ex art. 1817 c.c. fosse ancorato o meno alla scadenza del termine per il paga- mento completo del mutuo, per il quale risultava pure impe- gnato il Trani, avendo sin dal principio questi fondato la sua difesa sulla negazione della natura di prestito delle somme chie- ste in restituzione, l’omessa produzione dell’attestazione de qua si configura come non imputabile agli appellanti.lnvero solo in sede di decisione il primo giudice, considerata la complessa vicenda negoziale e rilevato che il Trani avrebbe continuato ad essere coobbligato nel mutuo stipulato con la Banca mutuante Ric. n. 24754/2021 –Sez. 3 – A d. 20 giugno 2025 – Ordinanza – Pagina 5 di 16 Monte dei paschi di Siena anche dopo la cessazione della fami- glia di fatto tra la Costa e l’appellato, ha ritenuto di far coinci- dere il termine, fissando ai sensi dell’art. 1817 c.c., con la sca- denza dell’ultima rata del mutuo».

La Corte d’appello ha, in altri termini, ritenuto ammissibile la produzione della documentazione in ordine alla effettiva data di estinzione del mutuo, ai sensi dell’art. 345 c.p.c., sul duplice assunto che: a) l’estinzione del mutuo era avvenuta dopo la scadenza del termine perentorio per le produzioni documentali in primo grado; b) la produzione della documentazione atte- stante tale estinzione e la sua data si era resa necessaria solo a seguito della pronuncia della sentenza del Tribunale , avendo quest’ultimo considerato, ai fini della fissazione del termine di adempimento ai sensi dell’art. 1817 c.c., un fatto (la data di estinzione del mutuo) che, almeno in tale ottica, non era stato oggetto di contraddittorio nel corso del giudizio di primo grado.

Sulla base di tali rilievi, la Corte d’appello ha ritenuto che l’omessa produzione del documento nel corso del giudizio di primo grado non potesse considerarsi una omissione imputabile agli attori.

Il ricorrente sostiene, invece, che il documento avrebbe ben potuto (e dovuto) essere prodotto già nel corso del giudizio di primo grado, nonostante esso si fosse formato dopo la sca- denza dei termini per le produzioni documentali, previa istanza di rimessione in termini da formularsi nel corso dello stesso giu- dizio di primo grado, con conseguente inammissibilità di detta produzione solo nel corso del giudizio di appello.

Sostiene, cioè, che, ai sensi dell’art. 345 c.p.c., essendo la pro- duzione del documento possibile in primo grado (sia pure previa istanza di rimessione in termini), essa non avrebbe potuto in nessun caso ritenersi ammissibile in appello. 1.1.2Il motivo di ricorso in esame pone due questioni di diritto: Ric. n. 24754/2021 –Sez. 3 – A d. 20 giugno 2025 – Ordinanza – Pagina 6 di 16 - in primo luogo, se, laddove un documento rilevante ai fini della decisione si formi solo dopo la scadenza dei termini per le produzioni documentali in primo grado, ma prima della deci- sione,è onere della parte produrlo comunque nel corso del giu- dizio di primo grado, previa istanza di rimessione in termini a tal fine, a pena di decadenza dalla facoltà di produrlo successi- vamente, in grado di appello,oppure la parte può in ogni caso produrlo direttamente in appello, non essendo tenuta a formu- lare istanza di rimessione in termini nel giudizio di primo grado per evitare la decadenza; -in secondo luogo, se è possibile la produzione in appello di un documento che avrebbe potuto essere prodotto in primo grado (quanto meno previa richiesta di rimessione in termini), ma non lo è stato, perché la sua effettiva rilevanza ai fini della decisione è emersa solo dal contenuto concreto, e non prevedibile, in base all’andamento effettivo del giudizio, della decisione di primo grado, nonché, in tal caso, se ed in che limiti è sindaca- bile (ed eventualmente se è nella specie stata effettuata cor- rettamente) la valutazione sulla non imputabilità dell’omessa produzione, in siffatta situazione, da parte del giudice di ap- pello, ai fini dell’ammissibilità della nuova produzione documen- tale in secondo grado. 1.1.3È logicamente pregiudiziale ed assorbente (anche quale ragione “più liquida”) l’esame della seconda questione, alla quale va data soluzionepositiva, nei termini di seguito preci- sati.

Non avrebbe, infatti, alcun rilievo stabilire se era possibile la produzione del documento in primo grado, prima della deci- sione del Tribunale, una volta stabilitoche tale produzione è da ritenere, comunque,ammissibile in appello per non essere im- putabile alla parte l’omessa produzione, in ragione del fatto che la rilevanza del documento è emersa solo in base al contenuto della decisione della controversia da parte del Tribunale.

Ric. n. 24754/2021 –Sez. 3 – A d. 20 giugno 2025 – Ordinanza – Pagina 7 di 16 1.1.4La ratio legis alla base delle disposizioni di cui all’art. 345 c.p.c.(nella sua attuale formulazione), in tema di nuove prove , è quella per cui le nuove produzioni documentali in appello sono ammissibili, in generale, nel caso in cui l’omessa produzione in primo grado non sia imputabile alla parte.

Ne consegue che, se la rilevanza di un documento ai fini della decisione emerge esclusivamente dal contenuto della decisione di primo grado e tale rilevanza non era ragionevolmente ap- prezzabile anteriormente, sulla base dell’andamento del giudi- zio di prime cure, in tal caso si verifica una omessa produzione per causa non imputabile alla parte e, quindi, la produzione per la prima volta in appello deve essere ritenuta ammissibile.

La valutazione di merito sulla non imputabilità dell’omessa pro- duzione in primo grado del documento, in ragione della impre- vedibilità della effettiva rilevanza di detto documento ai fini della decisione, èuna valutazione di competenza del giudice di appello e non è sindacabile in sede di legittimità, quanto meno se sostenuta da adeguata motivazione, non meramente appa- rente, né insanabilmente contraddittoria sul piano logico, a meno che non sia in radice erronea in diritto.

Tale conclusione risulta conforme al principio generale del con- tradditorio, in funzione di tutela del diritto di difesa alla base della disposizione di cui all’art. 101 c.p.c., per cui la decisione operata sulla base di questioni rilevate di ufficio dal giudice e non oggetto di espressa discussione tra le parti, non possono pregiudicare il diritto di difesa di queste ultime.

Laddove, quindi, anche al di là di una eventuale diretta viola- zione dell’art. 101, comma 2, c.p.c. (nella specie neanche de- dotta), dalla decisione di primo grado emerga la rilevanza di fatti non oggetto di contraddittorio in primo grado, sulla base di una argomentazione o di una prospettazione operata di uffi- cio dal giudice e non ragionevolmente prevedibile dalla parte , la prova di tali fatti deve potere essere fornita nel giudizio di Ric. n. 24754/2021 –Sez. 3 – A d. 20 giugno 2025 – Ordinanza – Pagina 8 di 16 appello, almeno se ed in quanto la sua mancanza in primo grado debba ritenersi non imputabile alla parte stessa (cioè, non solo in caso di una decisione di primo grado della c.d. terza via,ma anche , più in generale, di una decisione fondata su pre- supposti di fatto diversi da quelli già oggetto del thema proban- dum). 1.1.5È opportuno ricordare , per meglio chiarire il fondamento logico e normativo delle conclusioni appena esposte che, con riguardo alla previgente formulazione dell’art. 345 c.p.c.(che consentiva nuove prove in appello, se “indispensabili ai fini della decisione”), era stato affermatoun rigoroso indirizzo interpre- tativosecondo il qual e la stessa “ indispensabilità ” delle nuove prove ammissibili in appello avrebbe dovuto essere apprezzata in relazione al contenuto della decisione di primo grado e al modo in cui essa si eraformata, onde sarebbero state ammis- sibili nuove prove ( solo ) quando la decisione di primo grado avesse evidenziato«la necessità di un apporto probatorio che, nel contraddittorio in primo grado e nella relativa istruzione, non era apprezzabile come utile e necessario»(cfr., per tutte; Cass., Sez. 3, sentenzan. 7441 del 31/03/2011).

Questo indirizzo è stato – in verità – superato, in quanto tale (cioè con riguardo alla precedente formulazione dell’art. 345 c.p.c.), dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte, sulla base del rilievo della differente e più rigorosa previsione della nuova formulazione dell’art. 345 c.p.c. (si è, del resto, rilevato, in proposito, che «diversamente ragionando, si attri- buirebbe alla riforma del 2012, che ha eliminato il requisito della indispensabilità, un significato non innovativo e anzi più permissivo del testo previgente»: cosi Cass., Sez. 1, sentenza n. 196 del 4/01/2024).

Anche sulla base del successivo sviluppo della giurisprudenza di questa Corte, peraltro, devono in realtà continuare a ritenersi ammissibili le nuove prove in appello quando la decisione di Ric. n. 24754/2021 –Sez. 3 – A d. 20 giugno 2025 – Ordinanza – Pagina 9 di 16 primo grado evidenzi « la necessità di un apporto probatorio che, nel contraddittorio in primo grado e nella relativa istru- zione, non era apprezzabile come utile e necessario», e ciò sotto il profilo, tuttora previsto dall’art. 345 c.p.c., della non imputabilità alla parte dell’omissione istruttoria determinatasi in primo grado.

Nella motivazione dello stesso arresto delle Sezioni Unite di questa Corte(Cass., Sez.

U, sentenza n. 10790 del 4/05/2017 ) che ha individuato la corretta interpretazione dell’art. 345 c.p.c., si afferma, infatti, quanto segue: «in linea di massima è nuova tanto la prova avente ad oggetto un fatto nuovo, ossia allegato per la prima volta in appello (perché sopravvenuto o perché, pur preesistente, divenuto rilevante solo grazie al te- nore della sentenza di primo grado o ad una novità normativa sopraggiunta dopo che erano maturate le preclusioni istrutto- rie), quanto quella intesa a dimostrare un fatto già allegato in primo grado.

Nella prima ipotesi risulta applicabile – a tutta evidenza –l’art. 345, comma 3, cit. là dove consente quei nuovi documenti e mezzi di prova che la parte non abbia potuto chie- dere nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputa- bile».

Dunque, in base allo stesso indirizzo interpretativo fatto proprio dalle Sezioni Unite di questa Corte, che ha superato quello più restrittivo sull’interpretazione della previgente formulazione dell’art. 345 c.p.c., non è revocabile in dubbio l’ammissibilità dellenuove prov e in appello avent i ad oggetto un fatto « dive- nuto rilevante solo grazie al tenore della sentenza di primo grado», affermandosi, anzi, espressamente (cfr. la già richia- mata Cass., Sez.

U, s entenza n. 10790 del 2017, in motiva- zione) che «la tesi della c.d. indispensabilità ristretta in realtà finisce con il refluire nella seconda ipotesi di nova consentiti in appello, vale a dire in quella delle nuove prove che la parte dimostri di non aver potuto chiedere in primo grado per causa Ric. n. 24754/2021 –Sez. 3 – A d. 20 giugno 2025 – Ordinanza – Pagina 10 di 16 ad essa non imputabile.Infatti, se indispensabili sono solo le nuove prove la cui necessità emerga dalla stessa sentenzaim- pugnata, prove delle quali non era apprezzabile neppure una mera utilità durante il giudizio di primo grado, va da sé che rispetto ad esse la parte si è trovata, per causa che non le è imputabile, nell’impossibilitàdi proporle.

Invero, non si può ad- debitare alla parte il non avere previsto la rilevanza di prove che solo la sentenzadi primo grado, in forza d’ una propria ri- costruzione di fatto e/o di diritto,ha fatto emergere e ciò anche ove non si tratti propriamente d'una sentenza c.d. della terza via».

Ne consegue che, in diritto, la decisione impugnata si sottrae alla censura di violazione dell’art. 345 c.p.c., nella parte in cui è stata ritenuta ammissibile la produzione in appello del docu- mento attestante la data di estinzione del mutuo, sull’assunto che la stessa data di estinzione del mutuo era un fatto che do- veva ritenersi «divenuto rilevante solo grazie al tenore della sentenzadi primo grado», onde la mancata produzione di quel documento nel corso del giudizio di primo grado non poteva ritenersi imputabile alla parte. 1.1.6Il ricorrente sostiene, altresì, che la rilevanza della data di scadenza del mutuo poteva, in realtà, essere percepita ed apprezzata dalla parte attrice già nel corso del giudizio di primo gradoe non costituirebbe un fatto «divenuto rilevante solo gra- zie al tenore della sentenzadi primo grado».

Si tratta, peraltro, di una valutazione di merito operata dalla Corted’appello, non erronea in diritto, sostenuta da adeguata motivazione, non meramente apparente, né insanabilmente contraddittoria sul piano logico, come tale non sindacabile nella presente sede.

In ogni caso, la statuizione, sul punto,risulta ampiamente con- divisibile, proprio per la natura della decisione, avente ad og- gettola fissazione del termine di adempimento ai sensi dell’art.

Ric. n. 24754/2021 –Sez. 3 – A d. 20 giugno 2025 – Ordinanza – Pagina 11 di 16 1817 c.c., che è frutto di una valutazione di fatto ampiamente discrezionale da parte del giudice del merito:in relazione a sif- fatta valutazione è difficile, se non impossibile, per la parte, poter prevedereex ante tutte le circostanze di fatto che il giu- dice stesso riterrà rilevanti e terrà presenti a tal fine.

Di conseguenza, laddove il giudice prenda in considerazione cir- costanze di fatto delle quali non era già emersa, nel contraddit- torio tra le parti, la rilevanza ai fini della fissazione del suddetto termine,in primo grado (non avendo, invece, rilievo – come è ovvio –che del mutuo fondiario si fosse discusso con riguardo ad altre questioni), e che, pertanto, erano rimaste del tutto fuori dal thema probandum, è da ritenere ampiamente giustifi- cata la valutazione della Corted’appello di non imputabilità alla parte dell’omessa richiesta di mezzi istruttori in proposito e, a fortiori, dell’omessa richiesta di essere rimessa in termini al fine di produrre un documento formatosi dopo lo spirare delle pre- clusioni istruttorie e di cui la parte non poteva avere in prece- denza contezza dell’effettivo rilievo ai fini della decisione.

Il motivo di ricorso in esame risulta, quindi, infondato anche sotto il profiloin esame.

Quanto alle doglianze inerenti al fatto che il documento del 10 febbraio 2017 non specificherebbe la data in cui l’estinzione del mutuo sarebbe avvenuta, data che ad avviso del ricorrente sa- rebbe stata “identificata” “acriticamente” dalla Corte di merito dalla data del documento stesso, si rileva che la questione ri- mane assorbita da quanto in precedenza esposto e,comunque, tali doglianze difettano di specificità non essendo stato adegua- tamente richiamatoil testo di tale atto nel motivo di ricorso in esame, in violazione dell’art. 266, comma 1 n. 6, c.p.c.. 1.2Con il secondo motivo si denunzia « violazione e falsa ap- plicazione dell’art. 348 bis c.p.c. e 342 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.».

Ric. n. 24754/2021 –Sez. 3 – A d. 20 giugno 2025 – Ordinanza – Pagina 12 di 16 Il ricorrente contesta la decisione impugnata nella parte in cui la Corte d’appello ha ritenuto “assorbita” l’eccezione ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c. da lui formulata in sede di gravame e, comunque, sostiene che l’atto di appello dei Costa era inam- missibile in quanto difettava della necessaria specificità, in vio- lazione dell’art. 342 c.p.c..

Il motivo è inammissibile. 1.2.1È inammissibile la censura di violazione dell’art. 348 bis c.p.c., per non essere stato dichiarato inammissibile l’appello, in via pregiudiziale, ai sensi della suddetta disposizione, non essendo sindacabile in sede di legittimità il mancato esercizio del relativo potere da parte del giudice di secondo grado.

Va, infatti, data continuità, in proposito, all’indirizzo di questa stessa Cortesecondo il quale «la scelta del giudice d’appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l’accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l’inammissibilità per assenza di ragionevole probabi- lità di accoglimento; pertanto, ove il giudice non ritenga di as- sumere la decisione ai sensi dell’art. 348-ter, comma 1, c.p.c., la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l’appello, che è l’unico provvedimento impugna- bile, ma per vizi suoi propri, “in procedendo” o “in iudicando”, e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate» (Cass., Sez. 6 - L, o rdinanza n. 37272 del 29/11/2021).

D’altra parte, a soli fini di completezza di esposizione, può es- sere anche opportuno ricordare, altresì, che, secondo l’indirizzo di questa Corte, la disposizione di cui all’art. 348 bis c.p.c., di cui nella specie viene dedotta la violazione, in realtà, consente di dichiarare inammissibile il gravame, in limine litis, qualora lo stesso non abbia ragionevole probabilità di accoglimento, men- tre «l’inammissibilità dell’appello in ragione del difetto di Ric. n. 24754/2021 –Sez. 3 – A d. 20 giugno 2025 – Ordinanza – Pagina 13 di 16 specificità dell’impugnazione, ai sensi dell’art. 342 c.p.c., e non sulla base dei presupposti di cui all’art. 348 bis c.p.c. (ossia, in considerazione dell’insussistenza di alcuna ragionevole proba- bilità di accoglimento dell’impugnazione) non è soggetta ai ter- mini di preclusione imposti dall’art. 348 ter c.p.c., e, pertanto, può essere emessa anche dopo l’udienza di cui all’art. 350 c.p.c.» (Cass., Sez. 3, ordinanzan. 13189 del 15/05/2023).

Nella specie, il ricorrente sostiene proprio, nella sostanza, che l’appello della controparte avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile per difetto di specificità dell’impugnazione, ai sensi dell’art. 342 c.p.c., ed il rilievo di tale vizio dell’impugna- zione può certamente avvenire anche al di fuori delle modalità e dei termini previsti agli artt. 348 bise ter c.p.c.: onde, anche sotto tale aspetto, si conferma che la mancata adozione del provvedimento di inammissibilità dell’appello, per il profilo i n esame,può e deve essere necessariamente censurata “nel me- rito”, cioè, per gli eventuali vizi propri del provvedimento che ha definito il giudizio, omettendo il suddetto rilievo, ma nonpuò esserlo per il solo fatto del non essereciò avvenuto nelle forme semplificate, in limine litis. 1.2.2È, altresì, inammissibile la censura di violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., in relazione alla dedotta violazione dell’art. 342 c.p.c., in quanto non vi è, nel ricorso, un adeguato ed esaustivo richiamo del contenuto dell’atto di appello, tale da consentire a questa Corte di valutare se effettivamente lo stesso difettasse dei requisiti di specificità richiesti dalla dispo- sizione richiamata, come sostiene il ricorrente. 2.Ricorso incidentale Con l’unico motivo del ricorso incidentale si denunzia «Viola- zione e falsa applicazione del principio di soccombenza, ovvero del principio di soccombenza parziale di cui agli artt. 91 e 92 del codice di procedura civile – contraddittorietà nella Ric. n. 24754/2021 –Sez. 3 – A d. 20 giugno 2025 – Ordinanza – Pagina 14 di 16 motivazione afferente la compensazione delle spese sia in primo che in secondo grado».

La controricorrentecontesta la statuizione della Corte d’appello di compensazione delle spese del doppio grado del giudizio.

Il motivo è infondato.

La motivazione posta dalla Corted’appello alla base della sta- tuizione di compensazione delle spese del doppio grado di giu- dizio risulta fondata sulla considerazione dello specifico og- getto, dell’andamento e dell’esito del giudizio stesso,nonché del comportamento processuale degli appellanti (v. sentenza impugnata, p. 4-5): si tratta di una motivazione fondata su ra- gioni non illogiche e non erronee in diritto, né meramente ap- parente e, di conseguenza, essa non può ritenersi sindacabile nella presente sede (ex multis, cfr.: Cass.,Sez. 6 - L, o rdinanza n. 9977 del 9/04/2019; Sez. 5, o rdinanza n. 9312 dell’8/04/2024;Sez.

L, o rdinanza n. 14036 del 21/05/2024; ; v. anche Cass. Sez. 6 -3, ordinanza n. 21400 del 26/07/2021).

Secondo la ricorrente sarebbe contraddittorio, sul piano logico, sostenere, da una parte, che non era imputabile agli attori la mancata produzione in primo grado del documento attestante la data di estinzione del mutuo e, dall’altra parte, che di tale mancata produzione poteva tenersi conto ai fini della compen- sazione delle spese.

In realtà, ladecisione della Corte d’appello , anche con riguardo a tale profilo, risulta sostenuta da una motivazione adeguata, non meramente apparente, né insanabilmente contraddittoria sul piano logico,facendo espresso riferimento, in proposito, alla «possibilità per gli appellanti di chiedere in primo grado la ri- messione in termini ai sensi del c .ma 2 dell’art. 153 c.p.c., al fine di produrre la dichiarazione di estinzione del mutuo in ra- gione della sua generica eventuale rilevanza, evitando verosi- milmente il secondo grado del giudizio».

Ric. n. 24754/2021 –Sez. 3 – A d. 20 giugno 2025 – Ordinanza – Pagina 15 di 16 Inoltre,e in ogni caso, la richiesta avanzata in via principale dagli attori,di pagamento immediato delle somme dovute , non può dirsiintegralmente accolta, in quanto il termine per l’adem- pimento è stato fissato a dodici mesi di distanza dalla pubblica- zione della sentenza di appello ( cioè , in definitiva, sette anni dopo la originaria richiesta giudiziale, avvenuta con la instau- razione della controversiain primo grado).

Infine, va rilevato che, in tema di condanna alle spese proces- suali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condan- nata –nemmeno in minima parte – al pagamento delle stesse; ne consegue che il sindacato della Corte di cassazione è limitato all’accertamento della mancata violazione di detto principio, esulandovi sia la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite (tanto nell’ipotesi di soccom- benza reciproca, quanto in quella di concorso con altri giusti motivi) sia la relativa quantificazione, ove quest’ultima non ec- ceda i limiti (minimi, ove previsti e) massimi fissati dalle tabelle vigenti (Cass. Sez. 5, ordinanza n. 9860 del 15/04/2025).

3. [OSCURATO:PERSONA] rigettati sia il ricorsoprincipale che quello incidentale.

Le spese del giudizio di legittimità possono essere integral- mente compensate tra le parti, sussistendo motivi sufficienti a tal fine, in considerazione della reciproca soccombenza in tale fase.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione, sia principale che incidentale) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

P.Q.M La Corte: - r igetta sia il ricorso principale che quello incidentale ; Ric. n. 24754/2021 –Sez. 3 – A d. 20 giugno 2025 – Ordinanza – Pagina 16 di 16 - dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio di legi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] L’ADEMPIMENTO dott. Chiara GRAZIOSI Consiglier a dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore A d. 20 / 06/2025 C . C . dott.Giuseppe CRICENTI Consiglier e R.G. n. 24754 /20 21 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 24754del ruolo generale dell’anno 2021, proposto TRANI Simone (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 69A08 E205K) rappresentato e difeso dall’avvocat o [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 60R58 L049P) -ricorrenteprincipale - nei confronti di COSTA Maddalena(C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 75R41 E205T ) rappresentatae difesa dall’avvocat o [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: LZZNNG 75T17 L049A ) -ricorrente incidentale- -controricorrente al ricorso principale- nonché COSTA Francesco (C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 53R08 E205Z) -intimato- per la cassazione della sentenzadella Corte d’a ppello di Lecce –Sezione distaccata di Taranto n. 234 /20 21 , pubblicata in data 22 giugno 2021; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 20 giugno 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa Francesco e [OSCURATO:PERSONA] hanno agito in giudizio nei con- fronti di [OSCURATO:PERSONA] per ottenere l’ accerta mento dell’obbligo Ric. n. 24754/2021 –Sez. 3 – A d. 20 giugno 2025 – Ordinanza – Pagina 2 di 16 di quest’ultimo di restituire loro, rispettivamente, l’importo di € 9.990,00 (in favore del primo) e quello di € 11.390,00 (in fa- vore della seconda), oltre accessori, in virtù di una scrittura privata sottoscritta in data 3 ottobre 2010, nonché la fissazione del termineper l’adempimento, ai sensi dell’art. 1817 c.c. . La domanda è stata accolta dal Tribunale di Taranto, che ha condannato il Trani a pagare agli attori le somme richieste, fis- sando il termine del 1° maggio 2041 per l’adempimento,ha ri- gettato la domanda riconvenzionale proposta dal Trani e ha compensato le spese di quel grado tra le parti. [OSCURATO:PERSONA] di Lecce – Sezione distaccata di Taranto, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha fissato il ter- mine per la restituzione delle somme in questione (nonché della decorrenza degli interessi sulle medesime) in quello di dodici mesi dalla pubblicazione della sentenzadi secondo grado (av- venuta in data 22 giugno 2021)e ha compensato tra le parti spese del doppio grado del giudizio di merito. Ricorre il Trani, sulla base di duemotivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA], che propone ricorso incidentale sulla base di un unico motivo. Non hasvolto attività difensiva in questa sede l’altro intimat o . Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. Ragioni della decisione 1.Ricorso principale 1.1Con il primo motivo del ricorso principale si denunzia «vio- lazione dell’art. 345 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c. n. 3». Il ricorrente contesta la decisione impugnata nella parte in cui la Corte d’appello ha ritenuto ammissibile la produzione, da parte degli attori, nel corso del giudizio di secondo grado, della documentazione attestante l’avvenuta estinzione del mutuo Ric. n. 24754/2021 –Sez. 3 – A d. 20 giugno 2025 – Ordinanza – Pagina 3 di 16 fondiario contratto congiuntamente dalle parti (per l’acquisto di un immobile in favore della sola [OSCURATO:PERSONA]), collegato al rapporto obbligatorio dedotto in giudizio e la cui data naturale finale di scadenza era stata presa a base dal Tribunale ai fini della fissazione del termine per la restituzione delle somme spettanti agli attori. Il motivo è infondato. 1.1.1Il rapporto obbligatorio tra le parti (che non è più in con- testazione nella presente sede, discutendosi esclusivamente del termine fissato per l’adempimento all’obbligo di restituzione delle somme mutuate dagli attori al Trani) era effettivamente, in qualche modo, collegato alla stipulazione di un mutuo fon- diario, contratto congiuntamente dalle parti, ivi incluso il Trani, per l’acquisto di un immobile in favore della sola [OSCURATO:PERSONA]. Era stato, infatti, stipulato un contratto di mutuo fondiario per finanziare l’operazione di acquisto dell’immobile ed il Trani (all’epoca convivente con la Costa) aveva anch’egli assunto la posizione di mutuatario (obbligandosi quindi alla restituzione alla banca degli importi mutuati ed utilizzati per l’acquisto dell’immobile in favore della sola Costa). Per consentire la sti- pula del suddetto mutuo, però, era stato necessario estinguere precedenti posizioni debitorie personali del Trani: la provvista a tal fine gli era stata fornita dagli attori ed il Trani si era obbli- gato a restituirla, a richiesta degli stessi attori (senza fissazione di un preciso termine, masu richiesta « al l ’occorrenza ovvero in caso di necessità»). Il Tribunale, in questa situazione, nel fissare il termine di adem- pimento dell’obbligazione del Trani di restituzione dell’importo mutuatogli dagli attori per l’estinzione delle sue pregresse po- sizioni debitorie personali, aveva ritenuto rilevante la circo- stanza che il Trani sarebbe rimasto obbligato, per la restitu- zione alla banca dell’importo oggetto del mutuo fondiario, fino Ric. n. 24754/2021 –Sez. 3 – A d. 20 giugno 2025 – Ordinanza – Pagina 4 di 16 alla naturale scadenza del termine per l’ammortamento del mu- tuo stesso: di conseguenza, aveva fissato tale termine in coin- cidenzacon la scadenza dell’ultima rata del mutuo, in base all’originario piano di ammortamento pluriennale e, cioè, nel maggio 2041. In grado di appello, gli attori hanno fatto presente – e docu- mentato – che in realtà il mutuo fondiario era stato da loro estinto nel corso del giudizio di primo grado ed era, quindi, er- roneo il presupposto di fatto considerato dal Tribunale (cioè, l’esistenza di una obbligazione di restituzione alla banca delle somme mutuate, gravante sul Trani, con scadenza finale nell’anno 2041). In merito alla contestazione della parte appellata di tardività della produzione del documento attestante l’estinzione del mu- tuo fondiario, la Corte d’appello ha affermato quanto segue: «dalla dichiarazione della banca emerge che la detta estinzione anticipata è intervenuta il 10/02/2017, ovvero circa un anno dopo la scadenza dei termini istruttori per la sua produzione in primo grado, e che non può farsi carico agli appellanti di non avere manifestato, prima della definizione del procedimento di estinzioneanticipata del mutuo, la loro intenzione in tal senso, giacché la stessa, in quanto tale, non avrebbe avuto alcuna ri- levanza, e considerato anche che non era stato oggetto di di- scussione fra le parti che il termine fissando ex art. 1817 c.c. fosse ancorato o meno alla scadenza del termine per il paga- mento completo del mutuo, per il quale risultava pure impe- gnato il Trani, avendo sin dal principio questi fondato la sua difesa sulla negazione della natura di prestito delle somme chie- ste in restituzione, l’omessa produzione dell’attestazione de qua si configura come non imputabile agli appellanti.lnvero solo in sede di decisione il primo giudice, considerata la complessa vicenda negoziale e rilevato che il Trani avrebbe continuato ad essere coobbligato nel mutuo stipulato con la Banca mutuante Ric. n. 24754/2021 –Sez. 3 – A d. 20 giugno 2025 – Ordinanza – Pagina 5 di 16 Monte dei paschi di Siena anche dopo la cessazione della fami- glia di fatto tra la Costa e l’appellato, ha ritenuto di far coinci- dere il termine, fissando ai sensi dell’art. 1817 c.c., con la sca- denza dell’ultima rata del mutuo». La Corte d’appello ha, in altri termini, ritenuto ammissibile la produzione della documentazione in ordine alla effettiva data di estinzione del mutuo, ai sensi dell’art. 345 c.p.c., sul duplice assunto che: a) l’estinzione del mutuo era avvenuta dopo la scadenza del termine perentorio per le produzioni documentali in primo grado; b) la produzione della documentazione atte- stante tale estinzione e la sua data si era resa necessaria solo a seguito della pronuncia della sentenza del Tribunale , avendo quest’ultimo considerato, ai fini della fissazione del termine di adempimento ai sensi dell’art. 1817 c.c., un fatto (la data di estinzione del mutuo) che, almeno in tale ottica, non era stato oggetto di contraddittorio nel corso del giudizio di primo grado. Sulla base di tali rilievi, la Corte d’appello ha ritenuto che l’omessa produzione del documento nel corso del giudizio di primo grado non potesse considerarsi una omissione imputabile agli attori. Il ricorrente sostiene, invece, che il documento avrebbe ben potuto (e dovuto) essere prodotto già nel corso del giudizio di primo grado, nonostante esso si fosse formato dopo la sca- denza dei termini per le produzioni documentali, previa istanza di rimessione in termini da formularsi nel corso dello stesso giu- dizio di primo grado, con conseguente inammissibilità di detta produzione solo nel corso del giudizio di appello. Sostiene, cioè, che, ai sensi dell’art. 345 c.p.c., essendo la pro- duzione del documento possibile in primo grado (sia pure previa istanza di rimessione in termini), essa non avrebbe potuto in nessun caso ritenersi ammissibile in appello. 1.1.2Il motivo di ricorso in esame pone due questioni di diritto: Ric. n. 24754/2021 –Sez. 3 – A d. 20 giugno 2025 – Ordinanza – Pagina 6 di 16 - in primo luogo, se, laddove un documento rilevante ai fini della decisione si formi solo dopo la scadenza dei termini per le produzioni documentali in primo grado, ma prima della deci- sione,è onere della parte produrlo comunque nel corso del giu- dizio di primo grado, previa istanza di rimessione in termini a tal fine, a pena di decadenza dalla facoltà di produrlo successi- vamente, in grado di appello,oppure la parte può in ogni caso produrlo direttamente in appello, non essendo tenuta a formu- lare istanza di rimessione in termini nel giudizio di primo grado per evitare la decadenza; -in secondo luogo, se è possibile la produzione in appello di un documento che avrebbe potuto essere prodotto in primo grado (quanto meno previa richiesta di rimessione in termini), ma non lo è stato, perché la sua effettiva rilevanza ai fini della decisione è emersa solo dal contenuto concreto, e non prevedibile, in base all’andamento effettivo del giudizio, della decisione di primo grado, nonché, in tal caso, se ed in che limiti è sindaca- bile (ed eventualmente se è nella specie stata effettuata cor- rettamente) la valutazione sulla non imputabilità dell’omessa produzione, in siffatta situazione, da parte del giudice di ap- pello, ai fini dell’ammissibilità della nuova produzione documen- tale in secondo grado. 1.1.3È logicamente pregiudiziale ed assorbente (anche quale ragione “più liquida”) l’esame della seconda questione, alla quale va data soluzionepositiva, nei termini di seguito preci- sati. Non avrebbe, infatti, alcun rilievo stabilire se era possibile la produzione del documento in primo grado, prima della deci- sione del Tribunale, una volta stabilitoche tale produzione è da ritenere, comunque,ammissibile in appello per non essere im- putabile alla parte l’omessa produzione, in ragione del fatto che la rilevanza del documento è emersa solo in base al contenuto della decisione della controversia da parte del Tribunale. Ric. n. 24754/2021 –Sez. 3 – A d. 20 giugno 2025 – Ordinanza – Pagina 7 di 16 1.1.4La ratio legis alla base delle disposizioni di cui all’art. 345 c.p.c.(nella sua attuale formulazione), in tema di nuove prove , è quella per cui le nuove produzioni documentali in appello sono ammissibili, in generale, nel caso in cui l’omessa produzione in primo grado non sia imputabile alla parte. Ne consegue che, se la rilevanza di un documento ai fini della decisione emerge esclusivamente dal contenuto della decisione di primo grado e tale rilevanza non era ragionevolmente ap- prezzabile anteriormente, sulla base dell’andamento del giudi- zio di prime cure, in tal caso si verifica una omessa produzione per causa non imputabile alla parte e, quindi, la produzione per la prima volta in appello deve essere ritenuta ammissibile. La valutazione di merito sulla non imputabilità dell’omessa pro- duzione in primo grado del documento, in ragione della impre- vedibilità della effettiva rilevanza di detto documento ai fini della decisione, èuna valutazione di competenza del giudice di appello e non è sindacabile in sede di legittimità, quanto meno se sostenuta da adeguata motivazione, non meramente appa- rente, né insanabilmente contraddittoria sul piano logico, a meno che non sia in radice erronea in diritto. Tale conclusione risulta conforme al principio generale del con- tradditorio, in funzione di tutela del diritto di difesa alla base della disposizione di cui all’art. 101 c.p.c., per cui la decisione operata sulla base di questioni rilevate di ufficio dal giudice e non oggetto di espressa discussione tra le parti, non possono pregiudicare il diritto di difesa di queste ultime. Laddove, quindi, anche al di là di una eventuale diretta viola- zione dell’art. 101, comma 2, c.p.c. (nella specie neanche de- dotta), dalla decisione di primo grado emerga la rilevanza di fatti non oggetto di contraddittorio in primo grado, sulla base di una argomentazione o di una prospettazione operata di uffi- cio dal giudice e non ragionevolmente prevedibile dalla parte , la prova di tali fatti deve potere essere fornita nel giudizio di Ric. n. 24754/2021 –Sez. 3 – A d. 20 giugno 2025 – Ordinanza – Pagina 8 di 16 appello, almeno se ed in quanto la sua mancanza in primo grado debba ritenersi non imputabile alla parte stessa (cioè, non solo in caso di una decisione di primo grado della c.d. terza via,ma anche , più in generale, di una decisione fondata su pre- supposti di fatto diversi da quelli già oggetto del thema proban- dum). 1.1.5È opportuno ricordare , per meglio chiarire il fondamento logico e normativo delle conclusioni appena esposte che, con riguardo alla previgente formulazione dell’art. 345 c.p.c.(che consentiva nuove prove in appello, se “indispensabili ai fini della decisione”), era stato affermatoun rigoroso indirizzo interpre- tativosecondo il qual e la stessa “ indispensabilità ” delle nuove prove ammissibili in appello avrebbe dovuto essere apprezzata in relazione al contenuto della decisione di primo grado e al modo in cui essa si eraformata, onde sarebbero state ammis- sibili nuove prove ( solo ) quando la decisione di primo grado avesse evidenziato«la necessità di un apporto probatorio che, nel contraddittorio in primo grado e nella relativa istruzione, non era apprezzabile come utile e necessario»(cfr., per tutte; Cass., Sez. 3, sentenzan. 7441 del 31/03/2011). Questo indirizzo è stato – in verità – superato, in quanto tale (cioè con riguardo alla precedente formulazione dell’art. 345 c.p.c.), dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte, sulla base del rilievo della differente e più rigorosa previsione della nuova formulazione dell’art. 345 c.p.c. (si è, del resto, rilevato, in proposito, che «diversamente ragionando, si attri- buirebbe alla riforma del 2012, che ha eliminato il requisito della indispensabilità, un significato non innovativo e anzi più permissivo del testo previgente»: cosi Cass., Sez. 1, sentenza n. 196 del 4/01/2024). Anche sulla base del successivo sviluppo della giurisprudenza di questa Corte, peraltro, devono in realtà continuare a ritenersi ammissibili le nuove prove in appello quando la decisione di Ric. n. 24754/2021 –Sez. 3 – A d. 20 giugno 2025 – Ordinanza – Pagina 9 di 16 primo grado evidenzi « la necessità di un apporto probatorio che, nel contraddittorio in primo grado e nella relativa istru- zione, non era apprezzabile come utile e necessario», e ciò sotto il profilo, tuttora previsto dall’art. 345 c.p.c., della non imputabilità alla parte dell’omissione istruttoria determinatasi in primo grado. Nella motivazione dello stesso arresto delle Sezioni Unite di questa Corte(Cass., Sez. U, sentenza n. 10790 del 4/05/2017 ) che ha individuato la corretta interpretazione dell’art. 345 c.p.c., si afferma, infatti, quanto segue: «in linea di massima è nuova tanto la prova avente ad oggetto un fatto nuovo, ossia allegato per la prima volta in appello (perché sopravvenuto o perché, pur preesistente, divenuto rilevante solo grazie al te- nore della sentenza di primo grado o ad una novità normativa sopraggiunta dopo che erano maturate le preclusioni istrutto- rie), quanto quella intesa a dimostrare un fatto già allegato in primo grado. Nella prima ipotesi risulta applicabile – a tutta evidenza –l’art. 345, comma 3, cit. là dove consente quei nuovi documenti e mezzi di prova che la parte non abbia potuto chie- dere nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputa- bile». Dunque, in base allo stesso indirizzo interpretativo fatto proprio dalle Sezioni Unite di questa Corte, che ha superato quello più restrittivo sull’interpretazione della previgente formulazione dell’art. 345 c.p.c., non è revocabile in dubbio l’ammissibilità dellenuove prov e in appello avent i ad oggetto un fatto « dive- nuto rilevante solo grazie al tenore della sentenza di primo grado», affermandosi, anzi, espressamente (cfr. la già richia- mata Cass., Sez. U, s entenza n. 10790 del 2017, in motiva- zione) che «la tesi della c.d. indispensabilità ristretta in realtà finisce con il refluire nella seconda ipotesi di nova consentiti in appello, vale a dire in quella delle nuove prove che la parte dimostri di non aver potuto chiedere in primo grado per causa Ric. n. 24754/2021 –Sez. 3 – A d. 20 giugno 2025 – Ordinanza – Pagina 10 di 16 ad essa non imputabile.Infatti, se indispensabili sono solo le nuove prove la cui necessità emerga dalla stessa sentenzaim- pugnata, prove delle quali non era apprezzabile neppure una mera utilità durante il giudizio di primo grado, va da sé che rispetto ad esse la parte si è trovata, per causa che non le è imputabile, nell’impossibilitàdi proporle. Invero, non si può ad- debitare alla parte il non avere previsto la rilevanza di prove che solo la sentenzadi primo grado, in forza d’ una propria ri- costruzione di fatto e/o di diritto,ha fatto emergere e ciò anche ove non si tratti propriamente d'una sentenza c.d. della terza via». Ne consegue che, in diritto, la decisione impugnata si sottrae alla censura di violazione dell’art. 345 c.p.c., nella parte in cui è stata ritenuta ammissibile la produzione in appello del docu- mento attestante la data di estinzione del mutuo, sull’assunto che la stessa data di estinzione del mutuo era un fatto che do- veva ritenersi «divenuto rilevante solo grazie al tenore della sentenzadi primo grado», onde la mancata produzione di quel documento nel corso del giudizio di primo grado non poteva ritenersi imputabile alla parte. 1.1.6Il ricorrente sostiene, altresì, che la rilevanza della data di scadenza del mutuo poteva, in realtà, essere percepita ed apprezzata dalla parte attrice già nel corso del giudizio di primo gradoe non costituirebbe un fatto «divenuto rilevante solo gra- zie al tenore della sentenzadi primo grado». Si tratta, peraltro, di una valutazione di merito operata dalla Corted’appello, non erronea in diritto, sostenuta da adeguata motivazione, non meramente apparente, né insanabilmente contraddittoria sul piano logico, come tale non sindacabile nella presente sede. In ogni caso, la statuizione, sul punto,risulta ampiamente con- divisibile, proprio per la natura della decisione, avente ad og- gettola fissazione del termine di adempimento ai sensi dell’art. Ric. n. 24754/2021 –Sez. 3 – A d. 20 giugno 2025 – Ordinanza – Pagina 11 di 16 1817 c.c., che è frutto di una valutazione di fatto ampiamente discrezionale da parte del giudice del merito:in relazione a sif- fatta valutazione è difficile, se non impossibile, per la parte, poter prevedereex ante tutte le circostanze di fatto che il giu- dice stesso riterrà rilevanti e terrà presenti a tal fine. Di conseguenza, laddove il giudice prenda in considerazione cir- costanze di fatto delle quali non era già emersa, nel contraddit- torio tra le parti, la rilevanza ai fini della fissazione del suddetto termine,in primo grado (non avendo, invece, rilievo – come è ovvio –che del mutuo fondiario si fosse discusso con riguardo ad altre questioni), e che, pertanto, erano rimaste del tutto fuori dal thema probandum, è da ritenere ampiamente giustifi- cata la valutazione della Corted’appello di non imputabilità alla parte dell’omessa richiesta di mezzi istruttori in proposito e, a fortiori, dell’omessa richiesta di essere rimessa in termini al fine di produrre un documento formatosi dopo lo spirare delle pre- clusioni istruttorie e di cui la parte non poteva avere in prece- denza contezza dell’effettivo rilievo ai fini della decisione. Il motivo di ricorso in esame risulta, quindi, infondato anche sotto il profiloin esame. Quanto alle doglianze inerenti al fatto che il documento del 10 febbraio 2017 non specificherebbe la data in cui l’estinzione del mutuo sarebbe avvenuta, data che ad avviso del ricorrente sa- rebbe stata “identificata” “acriticamente” dalla Corte di merito dalla data del documento stesso, si rileva che la questione ri- mane assorbita da quanto in precedenza esposto e,comunque, tali doglianze difettano di specificità non essendo stato adegua- tamente richiamatoil testo di tale atto nel motivo di ricorso in esame, in violazione dell’art. 266, comma 1 n. 6, c.p.c.. 1.2Con il secondo motivo si denunzia « violazione e falsa ap- plicazione dell’art. 348 bis c.p.c. e 342 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.». Ric. n. 24754/2021 –Sez. 3 – A d. 20 giugno 2025 – Ordinanza – Pagina 12 di 16 Il ricorrente contesta la decisione impugnata nella parte in cui la Corte d’appello ha ritenuto “assorbita” l’eccezione ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c. da lui formulata in sede di gravame e, comunque, sostiene che l’atto di appello dei Costa era inam- missibile in quanto difettava della necessaria specificità, in vio- lazione dell’art. 342 c.p.c.. Il motivo è inammissibile. 1.2.1È inammissibile la censura di violazione dell’art. 348 bis c.p.c., per non essere stato dichiarato inammissibile l’appello, in via pregiudiziale, ai sensi della suddetta disposizione, non essendo sindacabile in sede di legittimità il mancato esercizio del relativo potere da parte del giudice di secondo grado. Va, infatti, data continuità, in proposito, all’indirizzo di questa stessa Cortesecondo il quale «la scelta del giudice d’appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l’accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l’inammissibilità per assenza di ragionevole probabi- lità di accoglimento; pertanto, ove il giudice non ritenga di as- sumere la decisione ai sensi dell’art. 348-ter, comma 1, c.p.c., la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l’appello, che è l’unico provvedimento impugna- bile, ma per vizi suoi propri, “in procedendo” o “in iudicando”, e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate» (Cass., Sez. 6 - L, o rdinanza n. 37272 del 29/11/2021). D’altra parte, a soli fini di completezza di esposizione, può es- sere anche opportuno ricordare, altresì, che, secondo l’indirizzo di questa Corte, la disposizione di cui all’art. 348 bis c.p.c., di cui nella specie viene dedotta la violazione, in realtà, consente di dichiarare inammissibile il gravame, in limine litis, qualora lo stesso non abbia ragionevole probabilità di accoglimento, men- tre «l’inammissibilità dell’appello in ragione del difetto di Ric. n. 24754/2021 –Sez. 3 – A d. 20 giugno 2025 – Ordinanza – Pagina 13 di 16 specificità dell’impugnazione, ai sensi dell’art. 342 c.p.c., e non sulla base dei presupposti di cui all’art. 348 bis c.p.c. (ossia, in considerazione dell’insussistenza di alcuna ragionevole proba- bilità di accoglimento dell’impugnazione) non è soggetta ai ter- mini di preclusione imposti dall’art. 348 ter c.p.c., e, pertanto, può essere emessa anche dopo l’udienza di cui all’art. 350 c.p.c.» (Cass., Sez. 3, ordinanzan. 13189 del 15/05/2023). Nella specie, il ricorrente sostiene proprio, nella sostanza, che l’appello della controparte avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile per difetto di specificità dell’impugnazione, ai sensi dell’art. 342 c.p.c., ed il rilievo di tale vizio dell’impugna- zione può certamente avvenire anche al di fuori delle modalità e dei termini previsti agli artt. 348 bise ter c.p.c.: onde, anche sotto tale aspetto, si conferma che la mancata adozione del provvedimento di inammissibilità dell’appello, per il profilo i n esame,può e deve essere necessariamente censurata “nel me- rito”, cioè, per gli eventuali vizi propri del provvedimento che ha definito il giudizio, omettendo il suddetto rilievo, ma nonpuò esserlo per il solo fatto del non essereciò avvenuto nelle forme semplificate, in limine litis. 1.2.2È, altresì, inammissibile la censura di violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., in relazione alla dedotta violazione dell’art. 342 c.p.c., in quanto non vi è, nel ricorso, un adeguato ed esaustivo richiamo del contenuto dell’atto di appello, tale da consentire a questa Corte di valutare se effettivamente lo stesso difettasse dei requisiti di specificità richiesti dalla dispo- sizione richiamata, come sostiene il ricorrente. 2.Ricorso incidentale Con l’unico motivo del ricorso incidentale si denunzia «Viola- zione e falsa applicazione del principio di soccombenza, ovvero del principio di soccombenza parziale di cui agli artt. 91 e 92 del codice di procedura civile – contraddittorietà nella Ric. n. 24754/2021 –Sez. 3 – A d. 20 giugno 2025 – Ordinanza – Pagina 14 di 16 motivazione afferente la compensazione delle spese sia in primo che in secondo grado». La controricorrentecontesta la statuizione della Corte d’appello di compensazione delle spese del doppio grado del giudizio. Il motivo è infondato. La motivazione posta dalla Corted’appello alla base della sta- tuizione di compensazione delle spese del doppio grado di giu- dizio risulta fondata sulla considerazione dello specifico og- getto, dell’andamento e dell’esito del giudizio stesso,nonché del comportamento processuale degli appellanti (v. sentenza impugnata, p. 4-5): si tratta di una motivazione fondata su ra- gioni non illogiche e non erronee in diritto, né meramente ap- parente e, di conseguenza, essa non può ritenersi sindacabile nella presente sede (ex multis, cfr.: Cass.,Sez. 6 - L, o rdinanza n. 9977 del 9/04/2019; Sez. 5, o rdinanza n. 9312 dell’8/04/2024;Sez. L, o rdinanza n. 14036 del 21/05/2024; ; v. anche Cass. Sez. 6 -3, ordinanza n. 21400 del 26/07/2021). Secondo la ricorrente sarebbe contraddittorio, sul piano logico, sostenere, da una parte, che non era imputabile agli attori la mancata produzione in primo grado del documento attestante la data di estinzione del mutuo e, dall’altra parte, che di tale mancata produzione poteva tenersi conto ai fini della compen- sazione delle spese. In realtà, ladecisione della Corte d’appello , anche con riguardo a tale profilo, risulta sostenuta da una motivazione adeguata, non meramente apparente, né insanabilmente contraddittoria sul piano logico,facendo espresso riferimento, in proposito, alla «possibilità per gli appellanti di chiedere in primo grado la ri- messione in termini ai sensi del c .ma 2 dell’art. 153 c.p.c., al fine di produrre la dichiarazione di estinzione del mutuo in ra- gione della sua generica eventuale rilevanza, evitando verosi- milmente il secondo grado del giudizio». Ric. n. 24754/2021 –Sez. 3 – A d. 20 giugno 2025 – Ordinanza – Pagina 15 di 16 Inoltre,e in ogni caso, la richiesta avanzata in via principale dagli attori,di pagamento immediato delle somme dovute , non può dirsiintegralmente accolta, in quanto il termine per l’adem- pimento è stato fissato a dodici mesi di distanza dalla pubblica- zione della sentenza di appello ( cioè , in definitiva, sette anni dopo la originaria richiesta giudiziale, avvenuta con la instau- razione della controversiain primo grado). Infine, va rilevato che, in tema di condanna alle spese proces- suali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condan- nata –nemmeno in minima parte – al pagamento delle stesse; ne consegue che il sindacato della Corte di cassazione è limitato all’accertamento della mancata violazione di detto principio, esulandovi sia la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite (tanto nell’ipotesi di soccom- benza reciproca, quanto in quella di concorso con altri giusti motivi) sia la relativa quantificazione, ove quest’ultima non ec- ceda i limiti (minimi, ove previsti e) massimi fissati dalle tabelle vigenti (Cass. Sez. 5, ordinanza n. 9860 del 15/04/2025). 3. [OSCURATO:PERSONA] rigettati sia il ricorsoprincipale che quello incidentale. Le spese del giudizio di legittimità possono essere integral- mente compensate tra le parti, sussistendo motivi sufficienti a tal fine, in considerazione della reciproca soccombenza in tale fase. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione, sia principale che incidentale) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. P.Q.M La Corte: - r igetta sia il ricorso principale che quello incidentale ; Ric. n. 24754/2021 –Sez. 3 – A d. 20 giugno 2025 – Ordinanza – Pagina 16 di 16 - dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio di legi
Sentenza Cassazione n. 22521/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris