CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 febbraio 2025
Cassazione n. 22171/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/04/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto: -- che la Corte d'appello di Palermo, con sentenza del 03/04/2024, ha confermato, la sentenza del Tribunale di Palermo, che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per il riato .,i cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. 309 del 1990, così riqualificato il fatto ascrittogli, alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 1.500,00 di multa; -- che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato lamentando, con un unico motivo, l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale nonché la mancanza di motivazione del provvedimento impugnato in ordine alla penale responsabilità dell'imputato; -- che il motivo è inammissibile giacché il ricorrente si è limitato a ritenere, in termini del tutto generici, insufficiente la motivazione asserendo che non sarebbero stati esplicitati i criteri di valutazione sulla base dei quali si sarebbe addivenuti alla condanna dell'imputato; -- che quindi il motivo è del tutto aspecifico e generico; -- che d'altra parte la Corte d'appello ha in particolare fornito una motivazione logica ed esaustiva in punto di responsabilità penale del ricorrente, posto che l'esito dell'attività di perquisizione e sequestro nonché la ricostruzione dei fatti contenuti nella C.N.R., consentono di ritenere provato che l'imputato abbia ceduto la sostanza stupefacente, essendo egli stato colto dagli agenti di P.G. nell'atto di cedere le dosi di stupefacente, poi gettate dal cessionario, il quale si era dato alla fuga in quanto allertato dallo stesso ricorrente alla vista degli operanti, ma ciononostante rinvenute da questi e sottoposte a sequestro; -- che il ricorso, conseguentemente, va dichiarato inammissibile; -- che, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen.; alla declaratoria di inammissibilità - non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186); - segue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 3.000,00 P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deliberato in Roma, nella camera di consiglio del 28 febbraio 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente aria Bea r DEpo i-TATA ndr G