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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 settembre 2021

Cassazione n. 40248/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; s• [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Bologna ha respinto l'istanza di applicazione della continuazione presentata da [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., ritenendo il difetto dei presupposti dell'invocato istituto.

2. Avverso tale ordinanza I condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconosci- mento della continuazione in sede esecutiva, perché il giudice dell'esecuzione avrebbe reso una motivazione illogica e contraddittoria, in particolare sui punti della diversità del contesto territoriale e della distanza cronologica dei reati.

3. Il ricorso è inammissibile, poiché í motivi di impugnazione sono generici e confutativi, senza reale considerazione delle congrue argomentazioni espresse nell'atto impugnato, che hanno escluso la ricorrenza degli indici della continuazione in executivis, con particolare riferimento all'impossibilità di ravvisare elementi di contestuale genesi delittuosa, nonostante l'omogeneità dei titoli di reato, essendosi evidenziato che i reati che si chiede di unificare sono intervallati da un biennio, che in detta materia non è un indice di scarso rilievo.

Invero, si deve puntualizzare che l'analisi circa l'esistenza del medesimo disegno criminoso - elemento principe dell'istituto della continuazione - non può ridursi ad una fictio, così da collegare episodi criminosi lontani nel tempo soltanto in virtù di caratteri comuni costituiti dall'integrazione delle stesse o analoghe violazione o dalle modalità operative, poiché ciò è semmai sintomo di propensione a delinquere, ma deve verificare l'esistenza di una effettiva unitaria ideazione programmatica, che va esclusa in presenza di eccessive cesure crono- logiche - come quella in discorso - che denotano la rispondenza dell'agente ad uno stimolo estemporaneo e perseguito ogni volta con autonoma delibera- zione criminosa.

4. Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 23 settembre 2021 Il Consigliere estensor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; s• [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Bologna ha respinto l'istanza di applicazione della continuazione presentata da [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., ritenendo il difetto dei presupposti dell'invocato istituto. 2. Avverso tale ordinanza I condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconosci- mento della continuazione in sede esecutiva, perché il giudice dell'esecuzione avrebbe reso una motivazione illogica e contraddittoria, in particolare sui punti della diversità del contesto territoriale e della distanza cronologica dei reati. 3. Il ricorso è inammissibile, poiché í motivi di impugnazione sono generici e confutativi, senza reale considerazione delle congrue argomentazioni espresse nell'atto impugnato, che hanno escluso la ricorrenza degli indici della continuazione in executivis, con particolare riferimento all'impossibilità di ravvisare elementi di contestuale genesi delittuosa, nonostante l'omogeneità dei titoli di reato, essendosi evidenziato che i reati che si chiede di unificare sono intervallati da un biennio, che in detta materia non è un indice di scarso rilievo. Invero, si deve puntualizzare che l'analisi circa l'esistenza del medesimo disegno criminoso - elemento principe dell'istituto della continuazione - non può ridursi ad una fictio, così da collegare episodi criminosi lontani nel tempo soltanto in virtù di caratteri comuni costituiti dall'integrazione delle stesse o analoghe violazione o dalle modalità operative, poiché ciò è semmai sintomo di propensione a delinquere, ma deve verificare l'esistenza di una effettiva unitaria ideazione programmatica, che va esclusa in presenza di eccessive cesure crono- logiche - come quella in discorso - che denotano la rispondenza dell'agente ad uno stimolo estemporaneo e perseguito ogni volta con autonoma delibera- zione criminosa. 4. Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23 settembre 2021 Il Consigliere estensor
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