Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 ottobre 1996

Cassazione n. 31377/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11.10.1996 avverso la sentenza del 28/06/2022 emessa dalla Corte d'appello di Bologna; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il ricorso, afferente alla condanna del ricorrente in ordine al reato di cui all'art.336 cod. pen., propone un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Considerato, invero, che deve ritenersi corretta la motivazione con cui la Corte d'appello ha ritenuto le frasi proferite dal ricorrente caratterizzate da idoneità minatoria, dal momento che prospettavano un danno ingiusto e che risultavano idonee a turbare il pubblico ufficiale nello svolgimento dei suoi compiti istituzionali; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 30/06/2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11.10.1996 avverso la sentenza del 28/06/2022 emessa dalla Corte d'appello di Bologna; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il ricorso, afferente alla condanna del ricorrente in ordine al reato di cui all'art.336 cod. pen., propone un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Considerato, invero, che deve ritenersi corretta la motivazione con cui la Corte d'appello ha ritenuto le frasi proferite dal ricorrente caratterizzate da idoneità minatoria, dal momento che prospettavano un danno ingiusto e che risultavano idonee a turbare il pubblico ufficiale nello svolgimento dei suoi compiti istituzionali; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30/06/2