CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 37364/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di TRIESTE udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; fz.vnYe ,Di; lette/ette le conclusioni del PG MARIAEMANUELik GUERRA cl#16:4:C411"3.<\-5 /NOM, SsatIE 11-.R4 boeso - [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Trieste, in funzione di giudice per il riesame, in materia di misure cautelari personali, con ordinanza in data 9/9/2021, confermava la misura della custodia cautelare in carceredisposta dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale il 13 agosto 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, PI uriaggravato. Le attività di indagine compiute avevano permesso di monitorare due veicoli (segnatamente una [OSCURATO:PERSONA] e una ford Mondeo) che rientravano da una località slovena e facevano ritorno in Italia. Le auto erano state fermate e controllate; a bordo della seconda vi erano stipati dieci cittadini extracomunitari. Il Tribunale della libertà riteneva il concorso nel trasporto dei cittadini extra comunitari e rigettava l'eccezione di incompetenza per territorio, essendosi consumata la condotta al momento della cessazione della azione di trasporto a Muggia (in provincia di Trieste). Riteneva lo stesso Tribunale che il quadro di gravità indiziaria fosse solido anche a carico di [OSCURATO:PERSONA], che era all'interno della vettura e che aveva preso parte attiva alla condotta di introduzione dei cittadini extracomunitari nel territorio dello Stato, oltre a risultare destinatario della chiamata in correità da parte di [OSCURATO:PERSONA], che aveva dichiarato di essere stato coinvolto, dietro il pagamento di un compenso, proprio dal ricorrente. D'altro canto, [OSCURATO:PERSONA] risultava in contatto con un'utenza bosniaca utilizzata per organizzare la trasferta e per inviare le fotografie delle due autovetture che sarebbero state impiegate nelle operazioni di trasporto. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con il ministero del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], e deduce quanto segue. 2.1. Con il primo motivo lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 12, comma 1,D.,L.vo 25 luglio 1998, n. 286, per l'erronea individuazione del Giudice territorialmente competente, con riguardo al reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. L'attività di organizzazione del trasferimento dei clandestini era avvenuta a Roma; il ragionamento sviluppato dal Tribunale della libertà era errato, poiché le fattispecie erano tutte a consumazione anticipata ed erano reati di pericolo.2.2.Con il secondo motivo si lamentavo, la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al difetto di motivazione sulla idoneità della misura degli arresti domiciliari, anche con dispositivi elettronici di controllo. Il Tribunale aveva erroneamente ritenuto che il sistema delle doppie presunzioni operasse anche quando fosse contestato il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. La norma al contrario richiede un reato associativo che aveva come scopo quello dell'ingresso clandestino di stranieri. Sulla scorta di questo elemento si era ritenuto che si dovesse respingere la richiesta di arresti domiciliari. Nell'interesse del ricorrente il difensore ha presentato memoria integrativa con cui ha insistito nell'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e va respinto. 1.1. Quanto alla questione di competenza territoriale va indubbiamente ribadito il principio secondo cui la competenza territoriale per il delitto di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, ai sensi dell'art. 12, comma 1, d. Igs. 25 luglio 1998 n. 286, si determina in relazione al luogo di c:ommissione degli atti diretti a procurare l'ingresso illegale dei cittadini extracomunitari e non nel punto di ingresso dello straniero nel territorio nazionale, trattandosi di fattispecie criminosa avente natura di reato di pericolo a consumazione anticipata (Sez. 1, nr. 24957 del 08/04/2021, H., Rv. 281666). Si duole il ricorrente che la condotta sarebbe stata organizzata al più nel circondario di Roma, con conseguente attribuzione della competenza territoriale a quel Giudice. La lettura degli atti, tuttavia, non conforta la tesi anzidetta e nessun elemento fa ritenere acquisito il dato che la condotta fosse stata organizzata nel circondario di Roma, in funzione dell'immissione dei clandestini nel territorio dello Stato. Da ciò discende che non possa valorizzarsi, per ritenere il profilo del pericolo e la consumazione anticipata della fattispecie, che la partenza delle auto avvenne da Roma, potendo trattarsi di un aspetto logistico ininfluente, ai fini della consumazione del fatto. Allo stato si deve porre l'accento, piuttosto, per la individuazione del principio di determinazione della competenza per territorio, sul particolare relativo al luogo in cui è stata posta in essere una parte dell'azione. Non potendo trovare applicazione, infatti, i principi di cui all'art. 8 cod. proc. pen., che fissano le regole generali per determinare la competenza per territorio, si deve ricorrere necessariamente a quanto stabilito dall'art. 9, comma 1, cod. proc. pen.La norma prevede, invero, che, non potendo determinarsi la competenza a norma dell'art. 8 cod. proc. pen., sia da attribuire territorialmenl:e la cognizione sul fatto al Giudice del luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione o della omissione. Nella specie, dunque, il segmento di condotta, afferente l'ingresso nel territorio dello Stato, qui rileva come criterio materiale che agevola nella determinazione della competenza per territorio, senza mettere in discussione il principio per cui la condotta si determina in relazione al luogo di commissione degli atti diretti a procurare l'ingresso illegale dei cittadini extracomunitari, trattandosi di fattispecie criminosa che resta un fatto di pericolo a consumazione anticipata. Essendo, pertanto, certo che gli atti diretti a procurare l'ingresso sono stati compiuti nel triestino anche ai sensi dell'art 9, comma 2, cod. proc. pen. la competenza per territorio risulta correttamente determinata. 1.2. Il secondo motivo è afferente alla adeguatezza del controllo cautelare e risulta manifestamente infondato con sua conseguente inammissibilità. Il Tribunale, a prescindere dalla questione sulla duplice presunzione avente natura relativa, ha, comunque, spiegato le ragioni che hanno indotto ad applicare la misura della custodia cautelare in carcere, ritenendo, innanzitutto, sub valente il precedente per ricettazione, aspetto stimato di scarsa rilevanza. Si è, piuttosto, fatto leva sul numero di soggetti che avevano agito, nella presente vicenda, compiendo una trasferta per un evidente ritorno economico. In questa logica, poi, si è spiegato come l'Osmanovic avesse collegamenti con soggetti organizzati anche all'estero e una capacità di coordinamento con costoro da cui discendeva la stega possibilità di azione. Se ne è ritratto un ruolo apicale dell'Osmanovic stesso nella organizzazione della trasferta e in ciò si è ritenuto di diversificare il controllo cautelare rispetto a quanto ritenuto per [OSCURATO:PERSONA], dovendo valutarsi la possibilità che il primo potesse perseverare in una serie di contatti che rilevavano in punto di rischio di recidiva. Il Tribunale ha anche affrontato la questione relativa al limite triennale della pena che sarebbe stata inflitta, spiegando che, in ragione delle circostanze aggravanti e della natura di esse (non suscettibili di bilanciamento) si sarebbe ampiamente superato e con ciò sarebbe caduta l'impossibilità di disporre la misura di massimo rigore. Alla luce di quanto premesso il ricorso va respinto. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94,