Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione LDecisione del 14 settembre 2026

Cassazione n. 25271/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

RO DELL’UNIVERSITA' E DELLARICERCA, in persona dei Ministri pro tempore, rappresentati e difesi exlege dall'Avvocatura Generale dello Stato;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 135/2022depositata il 03/03/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/09/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Con sentenza n. 135/2022, pubblicata il 3 marzo 2022, la CorteNumero registro generale 21331/2022Numero sezionale 3447/2026Numero di raccolta generale 25271/2026Data pubblicazione 14/09/2026d’appello di Bologna ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] ne aveva respinto l’originaria domanda nei confronti del Ministerodell’istruzione, avanzata in qualità di docente di ruolo dal 2010 e volta aottenere il riconoscimento del servizio preruolo svolto presso istitutiscolastici comunali, con contratti sia a tempo indeterminato chedeterminato, dal 1998 al 2007, nonché la condanna dell’Amministrazioneal pagamento delle differenze retributive collegate alla maggiore anzianitàmaturata nel periodo successivo, come documentato dal decreto diricostruzione della carriera emesso il 9 giugno 2016.Per la cassazione della sentenza di secondo grado, ricorre la Frammartinocon ricorso affidato a quattro motivi.2.

Il Ministero dell’istruzione e quello dell’Università e della ricerca,contumaci in grado d’appello, resistono con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente denuncia la violazione e/ola falsa applicazione della legge n. 576 del 1970, dell’art. 485 del d.lgs. n.297 del 1994 e della clausola 4 dell’accordo quadro allegato alla Direttiva70/99/CE, per non avere riconosciuto l’anzianità maturata presso la scuolacomunale Istituto tecnico Aldini-Valeriani di Bologna, nonostante che talescuola comunale, prima della statalizzazione, avesse la stessa identità,rilasciasse lo stesso titolo di studio e avesse gli stessi programmi degliistituti scolastici statali corrispondenti.Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente denuncia la violazionedell’art. 132 c.p.c., per avere motivato solo apparentemente in ordine allaomogeneità giuridica dell’Istituto tecnico Aldini-Valeriani, prima e dopo lastatalizzazione.Con il terzo motivo di ricorso, la ricorrente denuncia la violazione degliartt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., per avere la Corte d’appello consideratoprescritti crediti relativi alle differenze retributive relative all’applicazionedella clausola di salvaguardia prevista dal CCNL Scuola del 2011,Numero registro generale 21331/2022Numero sezionale 3447/2026Numero di raccolta generale 25271/2026Data pubblicazione 14/09/2026nonostante che tali crediti fossero sorti solo dopo che, nel 2016, era statoemesso il decreto di ricostruzione della carriera della ricorrente.Con il quarto motivo di ricorso, la ricorrente denuncia la violazionedell’art. 2944 c.c. e la falsa applicazione del d.P.R. n. 345 del 1983, peravere la Corte d’appello ritenuto che il decreto di ricostruzione dellacarriera non contenesse alcun riconoscimento delle differenze retributivespettanti alla ricorrente.2. [OSCURATO:PERSONA] osserva come il terzo e il quarto motivo presupponganol’esame della questione concernente la natura del decreto con cuil’Amministrazione procede alla ricostruzione della carriera del pubblicodipendente e rileva come questa Corte, con ordinanza interlocutoria n.5716 del 13/03/2026 resa in altra controversia (rg 15783/2025), abbiadisposto la trattazione di tale questione in pubblica udienza (fissata il 22settembre 2026), atteso il suo potenziale valore nomofilattico.Ritiene pertanto opportuno rinviare la causa a nuovo ruolo, in attesa delladecisione che sarà adottata all’esito della pubblica udienza.

P.Q.MLa Corte rinvia la causa a nuovo ruolo.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 settembre 2026.La PresidenteCaterina Marotta

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RO DELL’UNIVERSITA' E DELLARICERCA, in persona dei Ministri pro tempore, rappresentati e difesi exlege dall'Avvocatura Generale dello Stato;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 135/2022depositata il 03/03/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/09/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con sentenza n. 135/2022, pubblicata il 3 marzo 2022, la CorteNumero registro generale 21331/2022Numero sezionale 3447/2026Numero di raccolta generale 25271/2026Data pubblicazione 14/09/2026d’appello di Bologna ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] ne aveva respinto l’originaria domanda nei confronti del Ministerodell’istruzione, avanzata in qualità di docente di ruolo dal 2010 e volta aottenere il riconoscimento del servizio preruolo svolto presso istitutiscolastici comunali, con contratti sia a tempo indeterminato chedeterminato, dal 1998 al 2007, nonché la condanna dell’Amministrazioneal pagamento delle differenze retributive collegate alla maggiore anzianitàmaturata nel periodo successivo, come documentato dal decreto diricostruzione della carriera emesso il 9 giugno 2016.Per la cassazione della sentenza di secondo grado, ricorre la Frammartinocon ricorso affidato a quattro motivi.2. Il Ministero dell’istruzione e quello dell’Università e della ricerca,contumaci in grado d’appello, resistono con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente denuncia la violazione e/ola falsa applicazione della legge n. 576 del 1970, dell’art. 485 del d.lgs. n.297 del 1994 e della clausola 4 dell’accordo quadro allegato alla Direttiva70/99/CE, per non avere riconosciuto l’anzianità maturata presso la scuolacomunale Istituto tecnico Aldini-Valeriani di Bologna, nonostante che talescuola comunale, prima della statalizzazione, avesse la stessa identità,rilasciasse lo stesso titolo di studio e avesse gli stessi programmi degliistituti scolastici statali corrispondenti.Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente denuncia la violazionedell’art. 132 c.p.c., per avere motivato solo apparentemente in ordine allaomogeneità giuridica dell’Istituto tecnico Aldini-Valeriani, prima e dopo lastatalizzazione.Con il terzo motivo di ricorso, la ricorrente denuncia la violazione degliartt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., per avere la Corte d’appello consideratoprescritti crediti relativi alle differenze retributive relative all’applicazionedella clausola di salvaguardia prevista dal CCNL Scuola del 2011,Numero registro generale 21331/2022Numero sezionale 3447/2026Numero di raccolta generale 25271/2026Data pubblicazione 14/09/2026nonostante che tali crediti fossero sorti solo dopo che, nel 2016, era statoemesso il decreto di ricostruzione della carriera della ricorrente.Con il quarto motivo di ricorso, la ricorrente denuncia la violazionedell’art. 2944 c.c. e la falsa applicazione del d.P.R. n. 345 del 1983, peravere la Corte d’appello ritenuto che il decreto di ricostruzione dellacarriera non contenesse alcun riconoscimento delle differenze retributivespettanti alla ricorrente.2. [OSCURATO:PERSONA] osserva come il terzo e il quarto motivo presupponganol’esame della questione concernente la natura del decreto con cuil’Amministrazione procede alla ricostruzione della carriera del pubblicodipendente e rileva come questa Corte, con ordinanza interlocutoria n.5716 del 13/03/2026 resa in altra controversia (rg 15783/2025), abbiadisposto la trattazione di tale questione in pubblica udienza (fissata il 22settembre 2026), atteso il suo potenziale valore nomofilattico.Ritiene pertanto opportuno rinviare la causa a nuovo ruolo, in attesa delladecisione che sarà adottata all’esito della pubblica udienza. P.Q.MLa Corte rinvia la causa a nuovo ruolo.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 settembre 2026.La PresidenteCaterina Marotta
Decreto Cassazione n. 25271/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris