CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 febbraio 2026
Cassazione n. 26729/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l Tribunale di Palermo;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza emessa il 18/02/2026, il Tribunale di Palermo, inaccoglimento dell’appello proposto dal Pubblico ministero presso il Tribunale diPalermo, applicava a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia incarcere in relazione al reato di tentata estorsione pluriaggravata.2. Avverso la ordinanza del Tribunale di Palermo, propone ricorso l’avv.cinque motivi.2.1. Con primo motivo, il ricorrente deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b),c) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizi di motivazione in relazioneagli artt. 273, 292, 309, e 192 cod. proc. pen. e 111, comma 7, Cost.Al riguardo, lamenta come il Tribunale abbia valorizzato in modo atomisticoe congetturale la partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] alla videochiamata del giugno 2024ed alle conversazioni del 14 maggio 2025, senza spiegare in che modo talielementi integrino un contributo causalmente rilevante e come da essi possadesumersi il dolo dell’estorsione.A parere del ricorrente, il Tribunale avrebbe recepito acriticamente ledichiarazioni della persona offesa, senza verificarne la attendibilità intrinseca edestrinseca e senza confrontarsi con le precedenti valutazioni operate dal giudiceper le indagini preliminari e con le deduzioni difensive.2.2. Con secondo motivo, il ricorrente deduce, ex art. 606, comma 1, lett.b), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione agli artt. 110, 56, 629,comma 2, 628, comma 3, n. 1 e 416-bis cod. pen. e 273 cod. proc. pen.In particolare, censura la ordinanza nella parte in cui ha ricavato la condottaconcorsuale esclusivamente dal suggerimento del testo di un messaggio, senzadimostrare in che modo detta condotta abbia inciso sul processo volitivo oesecutivo del concorrente, ed ha esteso indebitamente il dolo alla aggravante delmetodo mafioso, fondandolo su una presunzione, tratta dal rapporto colGrassonelli e sul generico richiamo ad un mandato omicidiario.2.3. Con terzo motivo, il ricorrente deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b),c) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizi di motivazione in punto diesigenze cautelari e di presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen.(artt. 274, 275, 292, 309 cod. proc. pen. e 111, comma 7, Cost).Al riguardo, lamenta come l’ordinanza non individui in modo specifico leconcrete modalità di reiterazione del reato, non motivi in ordine a concretezza edMorreale e circa la possibilità di applicare misure meno afflittive, nonconsiderando il tempo trascorso dai fatti e la assenza di condotte successive.2.4. Con quarto motivo, il ricorrente deduce, ex art. 606, comma 1, lett. c)ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione in punto diomesso confronto con le argomentazioni della ordinanza del giudice per leindagini preliminari e mancanza di motivazione rafforzata.2.5. Con quinto motivo, il ricorrente deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b)ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione pertravisamento della prova ed uso di massime di esperienza non controllabili (artt.192, 273, 292 cod. proc. pen. e 111, comma 7, Cost.).Il Tribunale avrebbe travisato il contenuto di alcune risultanze, attribuendosignificato univoco alle stesse, senza dar conto di possibili interpretazionialternative.Insta pertanto per l’annullamento, con o senza rinvio, della ordinanzaimpugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso deve essere rigettato, essendo i motivi proposti in parteaspecifici ed in parte infondati.1.1. In premessa, va ribadito il principio di diritto secondo cui, in tema diricorso per cassazione, la denunzia cumulativa, promiscua e perplessa dellainosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché dellamancanza, della contraddittorietà e della manifesta illogicità della motivazionerende già di per sé i motivi aspecifici ed il ricorso inammissibile, ai sensi degliartt. 581, comma 1, lett. c) e 591, comma 1 lett. c), cod. proc. pen. (Sez. U, n.29541 del 16/7/2020, [OSCURATO:PERSONA]. 280027 - 05, che hanno chiarito che «ilricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimocapo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili insede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., hal'onere - sanzionato a pena di aspecificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso- di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali partisia contraddittoria, in quali manifestamente illogica»; cfr. anche, di recente,Sez. 4, n. 8294 del 01/02/2024, Della Monica, Rv. 285870 - 01), non potendofine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utilescrutinio, in quanto i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono,per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi nonsuscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmentodella motivazione (Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 277518 -02:Sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015, Rugiano, Rv. 264535 -01; Sez. 2, n. 19712 del06/02/2015, Alota ed altri, Rv. 263541 -01; Sez. 6, n. 800 del 06/12/2011 dep.2012, Bidognetti ed altri, Rv. 251528 -01).1.2. Inoltre, non è consentito il motivo di ricorso che deduca la violazione dinorme della Costituzione o della Convenzione EDU (Sez. U,n. 29541 del 16/07/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280027 – 05)1.3. Ciò premesso, devono anche essere chiariti i limiti di sindacabilità deiprovvedimenti adottati dal giudice del riesame dei provvedimenti sulla libertàpersonale, in caso di provvedimento di riforma in senso sfavorevole all’indagato.1.3.1. Al riguardo, questa Corte ha precisato che, pur non imponendosi unamotivazione rafforzata, in ragione del diverso standard cognitivo che governa ilprocedimento incidentale, è tuttavia necessario un confronto critico con ilcontenuto della pronunzia riformata, non potendosi ignorare le ragionigiustificative del rigetto, che devono essere, per contro, vagliate e superate conargomentazioni autonomamente accettabili, tratte dall'intero compendioprocessuale (Sez. 3, n. 31022 del 22/03/2023, Necchi, Rv. 284982 – 04; insenso conforme, Sez. 2, n. 33344 del 05/05/2023, Grossi, Rv. 285020 – 01, cheha anche precisato che la riforma in senso sfavorevole all'indagato delladecisione impugnata impone al tribunale di adottare una motivazione articolata,che tenga conto degli argomenti posti a fondamento della decisione liberatoriaimpugnata, se interferenti con i presupposti della differente valutazione adottatain appello, configurandosi altrimenti un vizio di motivazione, che deve esserespecificamente dedotto, mediante indicazione del profilo di cui è stata omessa lavalutazione; Sez. 5, n. 28580 del 22/09/2020, M., Rv. 279593 – 01; Sez. 6, n.44713 del 28/03/2019, Caria, Rv. 278335 – 02).1.3.2. In ogni caso, secondo l'orientamento consolidato di questa SupremaCorte, l'ordinamento non conferisce al giudice di legittimità alcun potere direvisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate.2. Alla luce dei superiori principi, il primo motivo di ricorso, che risultaformulato anche con una denuncia cumulativa e perplessa di violazione di leggee vizi di motivazione, risulta aspecifico, non contenendo indicazione deglielementi di fatto e diritto a sostegno della dedotta violazione di legge e nonconfrontandosi criticamente con la motivazione della ordinanza impugnata,quanto al dedotto vizio di motivazione.Di contro, il Tribunale ha analizzato in modo compiuto e puntuale, conmotivazione priva di aporie logiche, sia la credibilità soggettiva del dichiarantepersona offesa, che la attendibilità intrinseca ed estrinseca del racconto, conspecifico riferimento anche alle ragioni della progressione del narrato ed ainumerosi riscontri individualizzanti (vds. pagg. 11 e 12 della ordinanza citata).La valutazione delle risultanze processuali risulta effettuata in modotutt’altro che atomistico e parcellizzato, bensì con una lettura coordinata, che dàconto degli elementi in fatto che sono stati riconosciuti come pacificamenteaccertati anche nella ricostruzione operata dal giudice per le indagini preliminari(pagg. 10-18 della ordinanza).2.1. Il secondo motivo risulta in parte aspecifico e in parte infondato.2.1.1. Già nella formulazione dello stesso si coglie, per quanto sopraosservato, la genericità e la assenza di critica argomentata al percorsomotivazionale della ordinanza impugnata.Di contro, la ricostruzione del ruolo e del contributo concorsuale del Morrealerisulta dalla valutazione coordinata e puntuale delle dichiarazioni della personaoffesa e del tenore dei messaggi scambiati da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dalledichiarazioni del coindagato, nonché valorizzando elementi di ordine logico trattidalla condivisione, a monte, da parte del [OSCURATO:PERSONA], del ‘mandato’ omicidiario dacui la persona offesa (inizialmente incaricata di eseguirlo) è receduta e da cui èscaturito il credito oggetto delle richieste estorsive (vds. pagg. 11-13 dellaordinanza citata).Si tratta di motivazione che dà conto, con una critica puntuale edargomentata, della lettura, invece parcellizzata e riduttiva, operata dal primogiudice della cautela, che ha ritenuto, sulla base della ‘unicità dell’episodio’, laassenza del dolo estorsivo in capo al [OSCURATO:PERSONA] (vds. pag. 32 della ordinanza delgiudice per le indagini preliminari), senza operare alcuna valutazione dei rapportie del contesto criminale in cui la condotta si inseriva (vds. pagg. 14-15 dellaordinanza impugnata).Il Tribunale ha altresì valutato e ritenuto la efficacia causale del contributoprestato dal [OSCURATO:PERSONA], rendendo sul punto motivazione congrua e priva di aporielogiche (vds. pag. 14 della ordinanza citata), così come in punto di sussistenzadel dolo e sussistenza della aggravante del metodo mafioso (vds. anche pagg.15-18).2.1.2. Il motivo risulta vieppiù infondato.2.1.2.1. Al riguardo, si rileva come, in alcuni pronunciamenti di questa Cortesi sia ritenuto necessario, in caso di riforma in senso sfavorevole all'indagatodella decisione cautelare impugnata ed in assenza di mutamenti del materialeprobatorio acquisito, l’adempimento di un onere di motivazione rafforzata (Sez.1, n. 47361 del 09/11/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283784 – 01; Sez. 6, n. 17581 del08/02/2017, Pepe, Rv. 269827 – 01).Ma anche nelle pronunce in cui è stato escluso essere imposta unamotivazione rafforzata al giudice dell’appello cautelare, in ragione del diversostandard cognitivo che governa il procedimento incidentale, si è comunqueaffermata la necessità di una valutazione totale, autonoma e completa e di unconfronto critico con il contenuto della pronunzia riformata, non potendosiignorare le ragioni giustificative del provvedimento di rigetto impugnato (Sez. 3,n. 31022 del 22/03/2023, Necchi, cit.; Sez. 2, n. 33344 del 05/05/2023, Grossi,cit.; Sez. 5, n. 28580 del 22/09/2020, M., cit.).In ogni caso, questa Corte ha affermato non essere richiesta ladimostrazione, oltre ogni ragionevole dubbio, della insostenibilità della soluzioneadottata dal primo giudice (vds., ancora, Sez. 1, n. 47361 del 09/11/2022, LaRosa, cit.; Sez. 6, n. 44713 del 28/03/2019, Caria, cit.).2.1.2.2. Ciò premesso, il Tribunale, nella specie, ha reso una motivazionecomunque rafforzata, confrontandosi con le ragioni del provvedimento riformatoe giustificando, con assoluta decisività e persuasività sul piano logico, la diversascelta operata; è stata esclusa, vieppiù, la attendibilità e la verosimiglianza diricostruzioni alternative, siccome fondate sulle dichiarazioni del coindagato osulle mere obiezioni difensive, non supportate da concrete emergenzeinvestigative ma solo da una diversa lettura delle stesse (vds. pagg. 12 e 13della ordinanza impugnata).2.2. Il terzo motivo è aspecifico e manifestamente infondato.Sul punto, il Tribunale ha declinato all’attualità la duplice presunzione di cuiall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., illustrando le ragioni per cui, nel caso dispecie, il pericolo di reiterazione criminosa, oltre che concreto ed attuale, fosseda considerarsi attuale ed esponenzialmente elevato (“al quadrato”): al riguardo,è stato dato rilievo ad elementi, quali l’inserimento della attività di recupero delcredito nella mancata esecuzione di un mandato omicidiario, i collegamenti delMorreale con soggetti all’estero in grado di veicolare informazioni sulla vittimapendenza di procedimenti penali, la epoca recentissima del fatto, la dotazione diarmi con matricola abrasa nella disponibilità del gruppo (vds. pag. 19ordinanza).Parimenti, con motivazione ampia, compiuta e priva di aporie logiche, ilTribunale ha valutato anche il profilo della adeguatezza esclusiva della misuracautelare di massimo rigore, avvalorata dalla esistenza di un “reticolo di relazionicriminose” e dalle concrete modalità dell’azione estorsiva, attuata avvalendosi dimezzi di comunicazione a distanza (vds. pag. 20 della ordinanza citata).Si tratta di motivazione congrua e logica, nonché aderente alle risultanzeprocessuali, con cui il motivo di ricorso non si confronta criticamente.2.3. Il quarto motivo risulta aspecifico per quanto esposto al paragrafo 1,non portando una critica argomentata alla motivazione della ordinanza edisvelando, già nella sua formulazione, la genericità delle deduzioni.2.3.1. Il motivo risulta vieppiù infondato per le ragioni esposte al paragrafo2.1., a cui si fa rinvio.Di contro, la motivazione del Tribunale si è posta in un costante confrontodialettico con le argomentazioni del giudice per le indagini preliminari ed haesposto le ragioni della diversa valutazione operata, con lettura complessiva, enon parcellizzata, del compendio indiziario, allargando lo sguardo al contestocriminale in cui la vicenda andava ad inserirsi (vds. pagg. 2-6 e 10 e ss. dellaordinanza impugnata).2.3.2. Tanto precisato, le censure proposte debbono ritenersi anche nonconsentite, perché attinenti essenzialmente al merito della decisione impugnata.Invero, il ragionamento probatorio operato dal Tribunale è stato articolatosulla specifica confutazione delle diverse conclusioni cui è giunto il Giudice per leindagini preliminari, e sviluppato in modo puntuale e compiuto, oltre che logico erispondente agli elementi probatori raccolti: il motivo non si confrontacriticamente con tale ragionamento, né porta elementi in grado di scardinarlo,ma oppone una mera, diversa lettura del compendio indiziario.2.4 Il quinto motivo, che consta di una denuncia cumulativa violazione dilegge e vizio di travisamento della prova, risulta in parte aspecifico e in partenon consentito.2.4.1. In particolare, quanto al profilo con cui formalmente si deduce iltravisamento della prova, esso risulta privo dei caratteri di necessaria specificitàed autosufficienza, non solo in quanto non spiega le ragioni per cui l'atto che siassume travisato comprometterebbe, in modo decisivo, la tenuta logica e l'interacoerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilitàall'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato, ma poichéneppure indica specificamente gli atti di cui è necessaria la materialeallegazione.2.4.1.1. Invero, il ricorso per cassazione con cui si lamenta il vizio dimotivazione per travisamento della prova non può limitarsi, penal'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamentepresi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovveronon correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, quando nonabbiano carattere di decisività, ma deve, invece: a) identificare l'atto processualecui fa riferimento; b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che datale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nellasentenza; c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del datoprobatorio invocato, nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cuitale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, inmodo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione,introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impiantoargomentativo del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021,Sez. 4, n. 35683 del 10/07/2007, Servidei, Rv. 237652 – 01; Sez. 2, n. 19848del 24/05/2006, Todisco, Rv. 234162 – 01).2.4.1.2. Inoltre, questa Corte ha chiarito che, anche a seguito dell'entrata invigore dell'art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen., introdotto dall'art. 7, comma 1,d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, trova applicazione il principio di autosufficienza delricorso in cassazione, che si traduce nell'onere di puntuale indicazione, da partedel ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessarial'allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emessoil provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, dep. 2021, Cossu,Rv. 280419 – 01; Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Talamanca, Rv. 276432 –01).2.4.1.3. Ad ogni modo, al di là della formale rubricazione quale vizio ditravisamento della prova, con il motivo in oggetto il ricorrente finisce persollecitare meramente una rilettura del compendio indiziario ed una attribuzionedi diverso significato ad alcuni elementi processuali, non consentite in questasede.Il profilo di censura con cui deduce violazione di legge resta, infine,sguarnito di qualsiasi indicazione di elementi di fatto e diritto a sostegno dellostesso.2.5. Le superiori considerazioni risultano assorbenti di ogni ulteriorededuzione e conducono al rigetto del ricorso.3. Alla pronuncia consegue, per legge, la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 Reg. esec. cod. proc.pen.Così è deciso, 18/06/2026Il Consigliere estensore Il Presidente