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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 32347/2026

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sigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Ancona, con la sentenza indicata in -epigrafe, in parziale riforma della sentenza del G.I.P. del Tribunale di Pesaro del 4.2.2025 (giudizio abbreviato), che aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui agli artt. 73, commi 1 e 4, e 80, comma 2, d.P.R. 309/1990 — per avere illecitamente trasportato e detenuto, in concorso con altri, kg. 38,1 lordi di hashish suddivisi in 43 involucri, con la recidiva reiterata e specifica —„ ha rideterminato la pena in anni due, mesi otto di reclusione ed euro 12.000 di multa, revocando la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici.

2. Ricorre per cassazione l'imputato con unico motivo, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, sotto il profilo della violazione del ne bis in idem sostanziale: la Corte di appello avrebbe valutato una seconda volta, ai fini della commisurazione della pena base ex art. 133 cod. pen., l'ingente quantità e i precedenti penali, già tipizzati come circostanza aggravante ex art. 80 d.P.R. 309/1990 e come recidiva, con conseguente duplice addebito dello stesso dato di fatto, in contrasto con il combinato disposto degli artt. 63, comma primo, e 68 cod. pen..

3. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.

3.1. Va anzitutto rilevato che la determinazione della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche ove il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197; Sez. 2, n. 28852 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Taurasi, Rv. 256464; Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288), potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. espressioni del tipo "pena congrua", "-pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596).

Nella specie, la pena base detentiva è stata fissata in misura intermedia tra minimo e massimo edittale, con motivazione ampia, analitica e tutt'altro che apparente, fondata anche sui precedenti penali recenti e specifici.

Un tale percorso argomentativo soddisfa l'onere motivazionale richiesto dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata.3.2.

Quanto alla dedotta violazione del ne bis in idem sostanziale, questa Corte ha effettivamente affermato che nella determinazione del trattamento sanzionatorio il giudice di merito non può valutare un fatto integrante una specifica circostanza attenuante o aggravante sia ai fini della quantificazione della pena base che ai fini della sua successiva attenuazione o aggravamento, atteso che, ai sensi dell'art. 63, comma primo cod. pen., l'aumento o la diminuzione della pena previsti da circostanze tipizzate presuppongono una base di calcolo che esclude dai suoi elementi di valutazione lo stesso fatto integrante la circostanza (da ultimo, Sez. 3, n. 40765 del 30/04/2015 - dep. 12/10/2015, Brutto, Rv. 264905).

Nel caso di specie la Corte territoriale non ha utilizzato nella valutazione esclusivamente il dato ponderale della sostanza stupefacente, ma ha tenuto conto espressamente anche delle modalità del fatto dimostrative dell'elevato disvalore della condotta, cosicché deve escludersi che sussista il vizio denunciato dal ricorrente.

3.4. Infine, la doglianza si risolve, in parte qua, in una inammissibile sollecitazione a una rivalutazione nel merito della congruità della pena, sottratta al sindacato di legittimità a fronte di motivazione non manifestamente illogica.

4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ragioni di esonero per assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 13.6.2000), al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Ugo 14ni Q\ejv.r./L^

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Ancona, con la sentenza indicata in -epigrafe, in parziale riforma della sentenza del G.I.P. del Tribunale di Pesaro del 4.2.2025 (giudizio abbreviato), che aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui agli artt. 73, commi 1 e 4, e 80, comma 2, d.P.R. 309/1990 — per avere illecitamente trasportato e detenuto, in concorso con altri, kg. 38,1 lordi di hashish suddivisi in 43 involucri, con la recidiva reiterata e specifica —„ ha rideterminato la pena in anni due, mesi otto di reclusione ed euro 12.000 di multa, revocando la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici. 2. Ricorre per cassazione l'imputato con unico motivo, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, sotto il profilo della violazione del ne bis in idem sostanziale: la Corte di appello avrebbe valutato una seconda volta, ai fini della commisurazione della pena base ex art. 133 cod. pen., l'ingente quantità e i precedenti penali, già tipizzati come circostanza aggravante ex art. 80 d.P.R. 309/1990 e come recidiva, con conseguente duplice addebito dello stesso dato di fatto, in contrasto con il combinato disposto degli artt. 63, comma primo, e 68 cod. pen.. 3. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. 3.1. Va anzitutto rilevato che la determinazione della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche ove il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197; Sez. 2, n. 28852 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Taurasi, Rv. 256464; Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288), potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. espressioni del tipo "pena congrua", "-pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596). Nella specie, la pena base detentiva è stata fissata in misura intermedia tra minimo e massimo edittale, con motivazione ampia, analitica e tutt'altro che apparente, fondata anche sui precedenti penali recenti e specifici. Un tale percorso argomentativo soddisfa l'onere motivazionale richiesto dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata.3.2. Quanto alla dedotta violazione del ne bis in idem sostanziale, questa Corte ha effettivamente affermato che nella determinazione del trattamento sanzionatorio il giudice di merito non può valutare un fatto integrante una specifica circostanza attenuante o aggravante sia ai fini della quantificazione della pena base che ai fini della sua successiva attenuazione o aggravamento, atteso che, ai sensi dell'art. 63, comma primo cod. pen., l'aumento o la diminuzione della pena previsti da circostanze tipizzate presuppongono una base di calcolo che esclude dai suoi elementi di valutazione lo stesso fatto integrante la circostanza (da ultimo, Sez. 3, n. 40765 del 30/04/2015 - dep. 12/10/2015, Brutto, Rv. 264905). Nel caso di specie la Corte territoriale non ha utilizzato nella valutazione esclusivamente il dato ponderale della sostanza stupefacente, ma ha tenuto conto espressamente anche delle modalità del fatto dimostrative dell'elevato disvalore della condotta, cosicché deve escludersi che sussista il vizio denunciato dal ricorrente. 3.4. Infine, la doglianza si risolve, in parte qua, in una inammissibile sollecitazione a una rivalutazione nel merito della congruità della pena, sottratta al sindacato di legittimità a fronte di motivazione non manifestamente illogica. 4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ragioni di esonero per assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 13.6.2000), al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Ugo 14ni Q\ejv.r./L^
Sentenza Cassazione n. 32347/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris