CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2022
Cassazione n. 35079/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Catania, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza presentata da [OSCURATO:PERSONA] al fine di ottenere l'applicazione della disciplina del reato continuato ex art. 81 cod. pen. Rilevato che avverso tale ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassazione adducendo come motivi di ricorso l'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 671 cod. proc. pen., 81 e 133 cod. pen., 125, comma 3, cod. proc. pen., con conseguente vizio di motivazione; Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso con riguardo al peculiare contenuto del dedotto motivo di censura, si rileva l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 591 e 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto il ricorso è stato proposto per motivi manifestamente infondati perché afferenti ad un asserito difetto di motivazione, che la lettura del provvedimento impugnato dimostra tuttavia essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità conforme all'esauriente disamina dei dati probatori. Inoltre, i motivi sono manifestamente infondati perché concernenti una prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila favore della cassa delle ammende. Così deciso il 7 luglio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente