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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 39103/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/03/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; uditi in pubblica udienza: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato alla requisitoria già depositata, con la quale aveva chiesto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice di merito in accoglimento del primo motivo di ricorso e, in subordine, di dichiarare inammissibile il ricorso; e l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse del ricorrente, si è riportato ai motivi di ricorso e ha insistito per l'accoglimento dello stesso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 12 marzo 2021 la Corte di appello di Napoli - all'esito del gravame interposto da Giuseppe OREFICE - ha confermato la pronuncia in data 19 dicembre 2016 con la quale il Tribunale di Napoli aveva affermato la responsabilità dello stesso imputato per i delitti, commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso, di lesioni personali in pregiudizio di Tommaso SABATINO, Daniele SABATINO e Alfredo SABATINO, con l'aggravante di aver commesso i fatti con un'arma e per aver cagionato ad Alfredo SABATINO una frattura guaribile in gg. 50 (artt. 582 e 585 cod. pen. - capo A. della rubrica) e lo aveva condannato alla pena di cinque anni di reclusione, con l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, e con le conseguenti statuizioni civili in favore di Tommaso, Daniele e Alfredo SABATINO.

2. Avverso la sentenza di appello il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, formulando quattro motivi (di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen).

2.1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione dell'art. 23-bis decreto legge n. 137/2020, in relazione all'art. 146-bis d. att. cod. proc. pen. poiché, nonostante la richiesta di partecipare al giudizio di appello presentata dall'imputato detenuto il 12 marzo 2021 (per il tramite del proprio difensore) in ossequio alla normativa emanata in ragione dell'emergenza pandemica, non ne sarebbe stata disposta la partecipazione neppure a distanza, così essendosi determinata una nullità assoluta e insanabile.

2.2. Con il secondo motivo - richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b), c), d) ed e), cod. proc. pen. - sono stati dedotti la violazione degli artt. 192 e 194 cod. proc. pen., e il vizio di motivazione in particolare in ordine all'attendibilità delle persone offese costituite parti civili e alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale.

Il ricorrente ha censurato la sentenza impugnata, poiché essa avrebbe ritenuto la prova della responsabilità dell'imputato sulla scorta dell'unica prova diretta costituita dalle dichiarazioni delle persone offese (costituite parte civile) e dei riscontri costituiti dalle dichiarazioni dei loro amici ([OSCURATO:PERSONA]ONOFRIO, Chiara SALOMÈ e Vincenzo RIZZO) che avrebbero ricevuto i loro racconti dopo il fatto, ignorando quanto dedotto dalla difesa con il gravame in ordine alle difformità nel narrato degli offesi, alla costituzione di parte civile di costoro, al comportamento da loro tenuto.

Inoltre, il ricorrente ha dedotto di aver chiesto l'esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 583, comma 1, cod. pen., ritenuta solo sulla scorta della documentazione sanitaria depositata da Alfredo SABATINO (da cui si trarrebbe la prognosi superiore a 40 giorni formulata nei suoi confronti), nonostante in atti sia presente una certificazione medica con prognosi di 20 giorni che dimostrerebbe come l'aggravamento del decorso sia dipeso dalla negligenza dell'offeso e non dalla condotta dell'imputato; e sul punto sarebbe stata erroamente disattesa la richiesta difensiva di rinnovare l'istruttoria dibattimentale esaminando il dott. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (che aveva formulato la prognosi di 20 giorni).

Infine, la Corte di merito avrebbe aderito per il tramite di una mera motivazione per 2 ci relationem alla decisione di primo grado, così non motivando effettivamente e pervenendo alla conferma di essa in assenza dei presupposti del reato in imputazione.

2.3. Con il terzo motivo è stata prospettata la violazione dell'art. 415-bis, comma 3, cod. proc. pen. poiché sarebbe stato omesso l'interrogatorio dell'imputato, che ne aveva fatto richiesta dopo la notifica (in data 14 febbraio 2011) dell'avviso di conclusione delle indagini.

Il difensore ha rappresentato che tale omissione era stata eccepita all'udienza preliminare (celebrata il 25 ottobre 2013) e in dibattimento (all'udienza del 29 settembre 2015); e ha rappresentato che il 28 luglio 2012 era stato notificato all'OREFICE un avviso di conclusione delle indagini relativo agli stessi fatti (e che indicava lo stesso numero di procedimento).

2.4. Con il quarto motivo sono stati denunciati la violazione dell'art. 62- bis cod. pen. e il vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione dell'aggravante in contestazione (scil. quella di cui all'art. 583, comma 1, n. 1, cod. pen.) e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione.

Al riguardo ci si è nuovamente doluti della mancata rinnovazione dell'istruttoria (con l'escussione del dott. [OSCURATO:PERSONA]) che avrebbe condotto a escludere l'aggravante; e - quanto alle attenuanti generiche - si è assunto che essere sarebbero state escluse, nonostante le puntuali censure formulate con l'atto di appello, con una motivazione viziata e affidata a una mera formula di stile (pur essendosi dato atto dell'incensuratezza dell'imputato); e pertanto sarebbe stata irrogata una pena eccessiva. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso inammissibile.

1. Il primo motivo è manifestamente infondato.

L'art. 23-bis del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176), per quel che qui rileva, per la decisione dei giudizi penali di appello nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19 ha previsto la trattazione in camera di consiglio senza la presenza delle parti, salvo il caso di richiesta di questa ultime di discussione orale ovvero di manifestazione da parte dell'imputato della volontà di comparire (cfr. comma 1).

Lo stesso articolo ha dettato precise modalità per la manifestazione anche della detta volontà dell'imputato di comparire, imponendo una richiesta scritta, da formularsi a mezzo del difensore, da trasmettersi (nel termine perentorio di rito di quindici giorni liberi prima dell'udienza) «alla cancelleria della corte di appello attraverso i canali di comunicazione, notificazione e deposito rispettivamente previsti dal comma 2» dello stesso art. 23, ossia - per quel che nella specie interessa - «per via telematica, ai sensi dell'articolo 24» dello stesso decreto (cfr. art. 23-bis cit., spec. commi 1 e 4).

Invero, l'art. 24, comma 4, d.l. 137, cit. (ad eccezione dei casi di deposito mediante il portale del processo penale telematico, che qui non rilevano) «per tutti gli atti, documenti e istanze comunque denominati» ha «consentito il deposito con valore legale mediante pec», «che deve essere effettuato presso gli indirizzi pec degli uffici giudiziari destinatari ed indicati in apposito provvedimento per il direttore generale dei sistemi informativi automatizzati e pubblicato sul portale dei servizi telematici».

Tale provvedimento di «individuazione degli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari dei depositi di cui all'art. 24, comma 4, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137» (e avente a oggetto le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e le ulteriori modalità di invio) è stato reso il 9 novembre 2020 e all'allegato 1, i relativi indirizzi anche per la Corte di appello di Napoli.

Tanto premesso, dagli atti presenti nel fascAyi.loi r(al cui esame diretto il Collegio può accedere in considerazione del dedottoirin procedendo: Sez.

U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092) e dagli accertamenti di cancelleria, risulta che: - la richiesta di partecipazione dell'OREFICE, detenuto per altra causa, di partecipare all'udienza del 12 marzo 2021, è stata inviata dal suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] alla seguente casella di posta elettronica certificata: [OSCURATO:EMAIL], non contemplata nel citato provvedimento direttoriale; - la casella di posta elettronica certificata a ciò deputata è la seguente: [OSCURATO:EMAIL], in effetti tra quelle indicate dal detto provvedimento; - dunque, tale richiesta non è stata ritualmente avanzata (cfr. Sez. 5, n. 24953 del 10/05/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281414 - 01) e per il tramite di essa la Corte di merito non può dirsi esser stata - per l'appunto, ritualmente - edotta né dello stato di detenzione per altra causa dell'OREFICE né della sua volontà di partecipare all'udienza del 12 marzo 2021, celebrata a seguito della richiesta di discussione orale già avanzata con separata istanza del 24 febbraio 2021 dallo stesso avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale nulla ha rappresentato al riguardo al Collegio di secondo grado (cfr. verbale dell'udienza cit.); - ragion per cui non ricorre con evidenza il vizio dedotto (cfr. da ultimo, Sez.

U, n. 7635 del 30/09/2021 - dep. 2022, Costantino, Rv. 282806 - 01).

2. Il secondo motivo è anzitutto generico allorché ha assunto che non sarebbero state esaminate le deduzioni difensive volte a censurare l'affermazione della responsabilità dell'imputato in forza delle testimonianze acquisite: esse, infatti, sono state qui, irritualmente, oggetto di mero rimando (cfr. Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018 - dep. 2019, C., Rv. 275853 - 02: «in tema di ricorso per cassazione, la censura di omessa valutazione da parte del giudice dell'appello dei motivi articolati con l'atto di gravame onera il ricorrente della necessità di specificare il contenuto dell'impugnazione e la decisività del motivo negletto al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono non risolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica»; cfr. pure Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014 - dep. 2015, B., Rv. 264879 - 01); e nel resto il ricorso ha inteso dolersi della ritenuta attendibilità dei medesimi dichiaranti per il tramite di assunti del tutto apodittici e versati in fatto, senza neppure prospettare un travisamento della prova (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01).

Quanto poi alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 583, comma 1, cod. pen. e al mancato accoglimento della richiesta di rinnovare l'istruttoria dibattimentale esaminando dott. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (che per Alfredo SABATINO aveva formulato una prognosi di 20 giorni), deve osservarsi che: - la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, nel giudizio di appello, costituisce un istituto eccezionale fondato sulla presunzione che l'indagine istruttoria sia stata esauriente con le acquisizioni del dibattimento di primo grado, sicché il potere del giudice di disporre la rinnovazione è subordinato alla rigorosa condizione che egli ritenga, contro la predetta presunzione, di non essere in grado di decidere allo stato degli atti (Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820- 01; Sez. 1, n. 40705 del 10/01/2018, Capitanio, Rv. 274337 - 01); - l'esercizio di un simile potere è affidato al prudente apprezzamento del giudice di appello, restando incensurabile nel giudizio di legittimità se adeguatamente motivato (Sez. 1, n. 40705/2018, cit.; Sez. 3, n. 7908 del 29/07/1993, Giuffida, Rv. 194487; Sez. 3, n. 6595 del 06/04/1994, Farnese, Rv. 198068); - in sede di ricorso per cassazione, la mancata rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale può essere censurata qualora si dimostri l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, che sarebbero state presumibilmente evitate se si fosse provveduto all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello, ossia solo attraverso l'evidenziazione di vizi della deliberazione assunta sulla regiudicanda, e della relativa motivazione, che appaiano manifestamente conseguenti alla erronea decisione di non provvedere all'integrazione della prova, d'ufficio o su richiesta delle parti processuali (Sez. 5, n. 32379 del 12/12/2018, Impellizzeri, Rv. 273577 - 01, secondo cui «ciò che conta [...] è la desumibilità, dal tessuto argomentativo della sentenza, posto in relazione alle censure difensive, di una grave lacuna del ragionamento probatorio e della sua rappresentazione a livello motivazionale»; cfr. pure Sez. 6, n. 1256 del 28/11/2013, dep. 2014, Cozzetto, Rv. 258236; Sez. 6, n. 1400 del 22/10/2014, dep. 2015, PR., Rv. 261799 - 01).

Ebbene, nel caso di specie, tale lacuna motivazionsú- da parametrarsi ovviamente - come anticipato - a quanto devoluto con l'atto di appello - non può con evidenza ravvisarsi.

Infatti, con il gravame si era attribuita in maniera del tutto assertiva l'ingravescenza delle condizioni della persona (che, a fronte di una iniziale prognosi di venti giorni, aveva impiegato per guarire cinquanta giorni), assumendo che «a parere» della stessa difesa ciò era stato determinato «da eventi esterni rispetto al fatto dell'imputato» e concludendo che, pertanto, sarebbe stato fondamentale escutere il dott. [OSCURATO:PERSONA] (medico del pronto soccorso che per primo aveva visitato Alfredo SABATINO), teste che non era stato esaminato col consenso delle parti (a seguito dell'acquisizione del certificato da lui redatto).

Ne deriva che l'argomentazione della Corte territoriale che ha richiamato il più ampio compendio in atti, comprensivo dei certificati medici (tra cui, per l'appunto, quello stilato dal [OSCURATO:PERSONA]), ha dato conto in maniera congrua delle ragioni della superfluità della rinnovazione.

Avendo il ricorso richiamato pure l'art. 606, comma primo, lett. d), cod. proc. pen., è utile rilevare che: - la mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel giudizio d'appello può costituire violazione dell'art. 606, comma primo, lett. d), cod. proc. pen. solo nel caso di prove sopravvenute o scoperte dopo la sentenza di primo grado (art. 603, comma secondo, cod. proc. pen.; cfr. Sez. 5, n. 34643 del 08/05/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240995 - 01; Sez. 1, n. 40705 del 10/01/2018, Capitanio, Rv. 274337 - 01; conf.

Sez. 1, n. 3972 del 28/11/2013 - dep.2014, Inguì, Rv. 259136 - 01); - e «la prova decisiva, la cui mancata assunzione può essere dedotta [...] a norma dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., deve avere ad oggetto un fatto certo nel suo accadimento e non può consistere in un mezzo di tipo dichiarativo, il cui risultato è destinato ad essere vagliato per effettuare un confronto con gli altri elementi di prova acquisiti al fine di prospettare l'ipotesi di un astratto quadro storico valutativo favorevole al ricorrente» (Sez. 5, n. 37195 del 11/07/2019, D., Rv. 277035 - 01).

Nel resto, il ricorso è manifestamente infondato in quanto:- legittimamente la Corte territoriale, in relazione alla responsabilità dell'imputato ed a fronte di un atto di appello del tutto generico, ed anzi ipotetico, che non ha mosso censure puntuali alla ricostruzione del fatto compiuta dal primo Giudice (cfr. oltre a quanto già osservato in relazione all'aggravante, anche il secondo motivo di appello), ben ha potuto richiamare quanto da quest'ultimo affermato (Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 — 01); - e ha poi irritualmente negato in questa sede di legittimità la sussistenza della prova del reato.

3. Il terzo motivo è inammissibile.

Nel caso in esame, come esposto dalla sentenza impugnata e come per vero rappresentato dallo stesso difensore innanzi al Giudice di primo grado e con il gravame (cfr. trascrizione dell'udienza del 29 settembre 2014 e terzo motivo di appello): - l'OREFICE ha presentato richiesta di essere sottoposto a interrogatorio dopo la notifica di un primo avviso di conclusione delle indagini, relativo a un fatto meno grave, poiché non era contemplata la circostanza aggravante di aver cagionato ad Alfredo SABATINO una frattura guaribile in giorni cinquanta, dato pretermesso dal ricorso; - l'imputato, invece, non ha avanzato alcuna richiesta a seguito della notifica del successivo avviso di conclusione delle indagini, relativo invece al fatto per cui è stata formulata l'imputazione (ed emesso a seguito dell'acquisizione agli atti di ulteriore documentazione sanitaria), con riguardo al quale egli avrebbe potuto esercitare utilmente le proprie facoltà, poiché era quest'ultimo - e non più il precedente - ad assolvere alla funzione di garanzia (propria del medesimo provvedimento del pubblico ministero) volta a realizzare un contraddittorio anticipato in ordine alla consistenza e qualità degli elementi probatori raccolti (sulla scorta dei quali era stata mutata in peius la qualificazione del fatto: Sez. 2, n. 16079 del 01/03/2019, DEPETRO, Rv. 276556 - 01).

Ne deriva che non può ravvisarsi con evidenza la dedotta nullità.

4. Il quarto motivo è inammissibile.

Anzitutto, fermo quanto già osservato retro sul punto, deve evidenziarsi la genericità della doglianza relativa alla mancata escussione del dott. [OSCURATO:PERSONA], al fine dell'esclusione della ritenuta aggravante.

Nel resto il motivo di ricorso è parimenti privo di specificità perché ha fatto generico rimando alle censure mosse con l'atto di appello e che sarebbero state disattese e non si confronta effettivamente con la motivazione che ha correttamente evidenziato come, in ossequio al disposto dell'art. 62 -bis, comma 3, cod. pen., lo stato di incensuratezza non consenta ex se il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed ha rilevato il difetto di elementi passibili di positiva valutazione richiesti a tal fine (cfr. Sez. 2, n. 9299 del 07/11/2018 - dep. 2019, Villani, Rv. 275640 - 01)

5. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. deve disporsi la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità del ricorso impone di attribuirgli profili di colpa (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/201

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/03/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; uditi in pubblica udienza: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato alla requisitoria già depositata, con la quale aveva chiesto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice di merito in accoglimento del primo motivo di ricorso e, in subordine, di dichiarare inammissibile il ricorso; e l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse del ricorrente, si è riportato ai motivi di ricorso e ha insistito per l'accoglimento dello stesso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 12 marzo 2021 la Corte di appello di Napoli - all'esito del gravame interposto da Giuseppe OREFICE - ha confermato la pronuncia in data 19 dicembre 2016 con la quale il Tribunale di Napoli aveva affermato la responsabilità dello stesso imputato per i delitti, commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso, di lesioni personali in pregiudizio di Tommaso SABATINO, Daniele SABATINO e Alfredo SABATINO, con l'aggravante di aver commesso i fatti con un'arma e per aver cagionato ad Alfredo SABATINO una frattura guaribile in gg. 50 (artt. 582 e 585 cod. pen. - capo A. della rubrica) e lo aveva condannato alla pena di cinque anni di reclusione, con l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, e con le conseguenti statuizioni civili in favore di Tommaso, Daniele e Alfredo SABATINO. 2. Avverso la sentenza di appello il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, formulando quattro motivi (di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen). 2.1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione dell'art. 23-bis decreto legge n. 137/2020, in relazione all'art. 146-bis d. att. cod. proc. pen. poiché, nonostante la richiesta di partecipare al giudizio di appello presentata dall'imputato detenuto il 12 marzo 2021 (per il tramite del proprio difensore) in ossequio alla normativa emanata in ragione dell'emergenza pandemica, non ne sarebbe stata disposta la partecipazione neppure a distanza, così essendosi determinata una nullità assoluta e insanabile. 2.2. Con il secondo motivo - richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b), c), d) ed e), cod. proc. pen. - sono stati dedotti la violazione degli artt. 192 e 194 cod. proc. pen., e il vizio di motivazione in particolare in ordine all'attendibilità delle persone offese costituite parti civili e alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. Il ricorrente ha censurato la sentenza impugnata, poiché essa avrebbe ritenuto la prova della responsabilità dell'imputato sulla scorta dell'unica prova diretta costituita dalle dichiarazioni delle persone offese (costituite parte civile) e dei riscontri costituiti dalle dichiarazioni dei loro amici ([OSCURATO:PERSONA]ONOFRIO, Chiara SALOMÈ e Vincenzo RIZZO) che avrebbero ricevuto i loro racconti dopo il fatto, ignorando quanto dedotto dalla difesa con il gravame in ordine alle difformità nel narrato degli offesi, alla costituzione di parte civile di costoro, al comportamento da loro tenuto. Inoltre, il ricorrente ha dedotto di aver chiesto l'esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 583, comma 1, cod. pen., ritenuta solo sulla scorta della documentazione sanitaria depositata da Alfredo SABATINO (da cui si trarrebbe la prognosi superiore a 40 giorni formulata nei suoi confronti), nonostante in atti sia presente una certificazione medica con prognosi di 20 giorni che dimostrerebbe come l'aggravamento del decorso sia dipeso dalla negligenza dell'offeso e non dalla condotta dell'imputato; e sul punto sarebbe stata erroamente disattesa la richiesta difensiva di rinnovare l'istruttoria dibattimentale esaminando il dott. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (che aveva formulato la prognosi di 20 giorni). Infine, la Corte di merito avrebbe aderito per il tramite di una mera motivazione per 2 ci relationem alla decisione di primo grado, così non motivando effettivamente e pervenendo alla conferma di essa in assenza dei presupposti del reato in imputazione. 2.3. Con il terzo motivo è stata prospettata la violazione dell'art. 415-bis, comma 3, cod. proc. pen. poiché sarebbe stato omesso l'interrogatorio dell'imputato, che ne aveva fatto richiesta dopo la notifica (in data 14 febbraio 2011) dell'avviso di conclusione delle indagini. Il difensore ha rappresentato che tale omissione era stata eccepita all'udienza preliminare (celebrata il 25 ottobre 2013) e in dibattimento (all'udienza del 29 settembre 2015); e ha rappresentato che il 28 luglio 2012 era stato notificato all'OREFICE un avviso di conclusione delle indagini relativo agli stessi fatti (e che indicava lo stesso numero di procedimento). 2.4. Con il quarto motivo sono stati denunciati la violazione dell'art. 62- bis cod. pen. e il vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione dell'aggravante in contestazione (scil. quella di cui all'art. 583, comma 1, n. 1, cod. pen.) e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione. Al riguardo ci si è nuovamente doluti della mancata rinnovazione dell'istruttoria (con l'escussione del dott. [OSCURATO:PERSONA]) che avrebbe condotto a escludere l'aggravante; e - quanto alle attenuanti generiche - si è assunto che essere sarebbero state escluse, nonostante le puntuali censure formulate con l'atto di appello, con una motivazione viziata e affidata a una mera formula di stile (pur essendosi dato atto dell'incensuratezza dell'imputato); e pertanto sarebbe stata irrogata una pena eccessiva. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso inammissibile. 1. Il primo motivo è manifestamente infondato. L'art. 23-bis del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176), per quel che qui rileva, per la decisione dei giudizi penali di appello nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19 ha previsto la trattazione in camera di consiglio senza la presenza delle parti, salvo il caso di richiesta di questa ultime di discussione orale ovvero di manifestazione da parte dell'imputato della volontà di comparire (cfr. comma 1). Lo stesso articolo ha dettato precise modalità per la manifestazione anche della detta volontà dell'imputato di comparire, imponendo una richiesta scritta, da formularsi a mezzo del difensore, da trasmettersi (nel termine perentorio di rito di quindici giorni liberi prima dell'udienza) «alla cancelleria della corte di appello attraverso i canali di comunicazione, notificazione e deposito rispettivamente previsti dal comma 2» dello stesso art. 23, ossia - per quel che nella specie interessa - «per via telematica, ai sensi dell'articolo 24» dello stesso decreto (cfr. art. 23-bis cit., spec. commi 1 e 4). Invero, l'art. 24, comma 4, d.l. 137, cit. (ad eccezione dei casi di deposito mediante il portale del processo penale telematico, che qui non rilevano) «per tutti gli atti, documenti e istanze comunque denominati» ha «consentito il deposito con valore legale mediante pec», «che deve essere effettuato presso gli indirizzi pec degli uffici giudiziari destinatari ed indicati in apposito provvedimento per il direttore generale dei sistemi informativi automatizzati e pubblicato sul portale dei servizi telematici». Tale provvedimento di «individuazione degli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari dei depositi di cui all'art. 24, comma 4, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137» (e avente a oggetto le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e le ulteriori modalità di invio) è stato reso il 9 novembre 2020 e all'allegato 1, i relativi indirizzi anche per la Corte di appello di Napoli. Tanto premesso, dagli atti presenti nel fascAyi.loi r(al cui esame diretto il Collegio può accedere in considerazione del dedottoirin procedendo: Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092) e dagli accertamenti di cancelleria, risulta che: - la richiesta di partecipazione dell'OREFICE, detenuto per altra causa, di partecipare all'udienza del 12 marzo 2021, è stata inviata dal suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] alla seguente casella di posta elettronica certificata: [OSCURATO:EMAIL], non contemplata nel citato provvedimento direttoriale; - la casella di posta elettronica certificata a ciò deputata è la seguente: [OSCURATO:EMAIL], in effetti tra quelle indicate dal detto provvedimento; - dunque, tale richiesta non è stata ritualmente avanzata (cfr. Sez. 5, n. 24953 del 10/05/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281414 - 01) e per il tramite di essa la Corte di merito non può dirsi esser stata - per l'appunto, ritualmente - edotta né dello stato di detenzione per altra causa dell'OREFICE né della sua volontà di partecipare all'udienza del 12 marzo 2021, celebrata a seguito della richiesta di discussione orale già avanzata con separata istanza del 24 febbraio 2021 dallo stesso avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale nulla ha rappresentato al riguardo al Collegio di secondo grado (cfr. verbale dell'udienza cit.); - ragion per cui non ricorre con evidenza il vizio dedotto (cfr. da ultimo, Sez. U, n. 7635 del 30/09/2021 - dep. 2022, Costantino, Rv. 282806 - 01). 2. Il secondo motivo è anzitutto generico allorché ha assunto che non sarebbero state esaminate le deduzioni difensive volte a censurare l'affermazione della responsabilità dell'imputato in forza delle testimonianze acquisite: esse, infatti, sono state qui, irritualmente, oggetto di mero rimando (cfr. Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018 - dep. 2019, C., Rv. 275853 - 02: «in tema di ricorso per cassazione, la censura di omessa valutazione da parte del giudice dell'appello dei motivi articolati con l'atto di gravame onera il ricorrente della necessità di specificare il contenuto dell'impugnazione e la decisività del motivo negletto al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono non risolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica»; cfr. pure Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014 - dep. 2015, B., Rv. 264879 - 01); e nel resto il ricorso ha inteso dolersi della ritenuta attendibilità dei medesimi dichiaranti per il tramite di assunti del tutto apodittici e versati in fatto, senza neppure prospettare un travisamento della prova (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01). Quanto poi alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 583, comma 1, cod. pen. e al mancato accoglimento della richiesta di rinnovare l'istruttoria dibattimentale esaminando dott. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (che per Alfredo SABATINO aveva formulato una prognosi di 20 giorni), deve osservarsi che: - la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, nel giudizio di appello, costituisce un istituto eccezionale fondato sulla presunzione che l'indagine istruttoria sia stata esauriente con le acquisizioni del dibattimento di primo grado, sicché il potere del giudice di disporre la rinnovazione è subordinato alla rigorosa condizione che egli ritenga, contro la predetta presunzione, di non essere in grado di decidere allo stato degli atti (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820- 01; Sez. 1, n. 40705 del 10/01/2018, Capitanio, Rv. 274337 - 01); - l'esercizio di un simile potere è affidato al prudente apprezzamento del giudice di appello, restando incensurabile nel giudizio di legittimità se adeguatamente motivato (Sez. 1, n. 40705/2018, cit.; Sez. 3, n. 7908 del 29/07/1993, Giuffida, Rv. 194487; Sez. 3, n. 6595 del 06/04/1994, Farnese, Rv. 198068); - in sede di ricorso per cassazione, la mancata rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale può essere censurata qualora si dimostri l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, che sarebbero state presumibilmente evitate se si fosse provveduto all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello, ossia solo attraverso l'evidenziazione di vizi della deliberazione assunta sulla regiudicanda, e della relativa motivazione, che appaiano manifestamente conseguenti alla erronea decisione di non provvedere all'integrazione della prova, d'ufficio o su richiesta delle parti processuali (Sez. 5, n. 32379 del 12/12/2018, Impellizzeri, Rv. 273577 - 01, secondo cui «ciò che conta [...] è la desumibilità, dal tessuto argomentativo della sentenza, posto in relazione alle censure difensive, di una grave lacuna del ragionamento probatorio e della sua rappresentazione a livello motivazionale»; cfr. pure Sez. 6, n. 1256 del 28/11/2013, dep. 2014, Cozzetto, Rv. 258236; Sez. 6, n. 1400 del 22/10/2014, dep. 2015, PR., Rv. 261799 - 01). Ebbene, nel caso di specie, tale lacuna motivazionsú- da parametrarsi ovviamente - come anticipato - a quanto devoluto con l'atto di appello - non può con evidenza ravvisarsi. Infatti, con il gravame si era attribuita in maniera del tutto assertiva l'ingravescenza delle condizioni della persona (che, a fronte di una iniziale prognosi di venti giorni, aveva impiegato per guarire cinquanta giorni), assumendo che «a parere» della stessa difesa ciò era stato determinato «da eventi esterni rispetto al fatto dell'imputato» e concludendo che, pertanto, sarebbe stato fondamentale escutere il dott. [OSCURATO:PERSONA] (medico del pronto soccorso che per primo aveva visitato Alfredo SABATINO), teste che non era stato esaminato col consenso delle parti (a seguito dell'acquisizione del certificato da lui redatto). Ne deriva che l'argomentazione della Corte territoriale che ha richiamato il più ampio compendio in atti, comprensivo dei certificati medici (tra cui, per l'appunto, quello stilato dal [OSCURATO:PERSONA]), ha dato conto in maniera congrua delle ragioni della superfluità della rinnovazione. Avendo il ricorso richiamato pure l'art. 606, comma primo, lett. d), cod. proc. pen., è utile rilevare che: - la mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel giudizio d'appello può costituire violazione dell'art. 606, comma primo, lett. d), cod. proc. pen. solo nel caso di prove sopravvenute o scoperte dopo la sentenza di primo grado (art. 603, comma secondo, cod. proc. pen.; cfr. Sez. 5, n. 34643 del 08/05/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240995 - 01; Sez. 1, n. 40705 del 10/01/2018, Capitanio, Rv. 274337 - 01; conf. Sez. 1, n. 3972 del 28/11/2013 - dep.2014, Inguì, Rv. 259136 - 01); - e «la prova decisiva, la cui mancata assunzione può essere dedotta [...] a norma dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., deve avere ad oggetto un fatto certo nel suo accadimento e non può consistere in un mezzo di tipo dichiarativo, il cui risultato è destinato ad essere vagliato per effettuare un confronto con gli altri elementi di prova acquisiti al fine di prospettare l'ipotesi di un astratto quadro storico valutativo favorevole al ricorrente» (Sez. 5, n. 37195 del 11/07/2019, D., Rv. 277035 - 01). Nel resto, il ricorso è manifestamente infondato in quanto:- legittimamente la Corte territoriale, in relazione alla responsabilità dell'imputato ed a fronte di un atto di appello del tutto generico, ed anzi ipotetico, che non ha mosso censure puntuali alla ricostruzione del fatto compiuta dal primo Giudice (cfr. oltre a quanto già osservato in relazione all'aggravante, anche il secondo motivo di appello), ben ha potuto richiamare quanto da quest'ultimo affermato (Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 — 01); - e ha poi irritualmente negato in questa sede di legittimità la sussistenza della prova del reato. 3. Il terzo motivo è inammissibile. Nel caso in esame, come esposto dalla sentenza impugnata e come per vero rappresentato dallo stesso difensore innanzi al Giudice di primo grado e con il gravame (cfr. trascrizione dell'udienza del 29 settembre 2014 e terzo motivo di appello): - l'OREFICE ha presentato richiesta di essere sottoposto a interrogatorio dopo la notifica di un primo avviso di conclusione delle indagini, relativo a un fatto meno grave, poiché non era contemplata la circostanza aggravante di aver cagionato ad Alfredo SABATINO una frattura guaribile in giorni cinquanta, dato pretermesso dal ricorso; - l'imputato, invece, non ha avanzato alcuna richiesta a seguito della notifica del successivo avviso di conclusione delle indagini, relativo invece al fatto per cui è stata formulata l'imputazione (ed emesso a seguito dell'acquisizione agli atti di ulteriore documentazione sanitaria), con riguardo al quale egli avrebbe potuto esercitare utilmente le proprie facoltà, poiché era quest'ultimo - e non più il precedente - ad assolvere alla funzione di garanzia (propria del medesimo provvedimento del pubblico ministero) volta a realizzare un contraddittorio anticipato in ordine alla consistenza e qualità degli elementi probatori raccolti (sulla scorta dei quali era stata mutata in peius la qualificazione del fatto: Sez. 2, n. 16079 del 01/03/2019, DEPETRO, Rv. 276556 - 01). Ne deriva che non può ravvisarsi con evidenza la dedotta nullità. 4. Il quarto motivo è inammissibile. Anzitutto, fermo quanto già osservato retro sul punto, deve evidenziarsi la genericità della doglianza relativa alla mancata escussione del dott. [OSCURATO:PERSONA], al fine dell'esclusione della ritenuta aggravante. Nel resto il motivo di ricorso è parimenti privo di specificità perché ha fatto generico rimando alle censure mosse con l'atto di appello e che sarebbero state disattese e non si confronta effettivamente con la motivazione che ha correttamente evidenziato come, in ossequio al disposto dell'art. 62 -bis, comma 3, cod. pen., lo stato di incensuratezza non consenta ex se il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed ha rilevato il difetto di elementi passibili di positiva valutazione richiesti a tal fine (cfr. Sez. 2, n. 9299 del 07/11/2018 - dep. 2019, Villani, Rv. 275640 - 01) 5. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. deve disporsi la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità del ricorso impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/201
Sentenza Cassazione n. 39103/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris