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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 16 giugno 2023

Cassazione n. 11914/2024

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15817/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N. 6 scala B, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro MINISTERO DELL'INTERNO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Sato -resistenti- avverso ORDINANZA di [OSCURATO:PERSONA] n. 912/2023 depositata il16/06/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/02/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] … [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], cittadino nigeriano, ricorre per cassazione avverso l’ordinanza n. 187/23 emessa dal Giudice di Pace di Ferrara in data 09.05.2023, depositata in Cancelleria e comunicata in data 16.06.2023, a definizione del procedimento n. 912/2023 R.G., con cui veniva rigettato il ricorso presentato ex art. 13 comma 8 D. Lgs. n. 286/1998 avverso il decreto di espulsione n. 35/2023 e l’ordine questorile n. 13/2023, emessi rispettivamente dalla Prefettura e dalla Questura di Ferrara in data 24.02.2023 e in pari data notificati.

Il Ministero dell’Interno si è costituito al solo fine di partecipare all’udienza di discussione. [OSCURATO:PERSONA] I motivi di ricorso sono i seguenti: 1) Nullità del provvedimento impugnato ex art. 111 comma 6 Cost. et 132, comma 2, n. 4, c.p.c per motivazione insufficiente e manifestamente e irriducibilmente contraddittoria; nonché violazione di legge ex art. 360 co. 1 n. 3) in relazione artt. 168 bis-168 quater c.p.p. e 464 bis - 464 novies c.p.p [OSCURATO:PERSONA] di prime cure, pur riscontrando come si evinca dagli atti come il Ricorrente venisse ammesso al beneficio della messa alla prova, poco oltre riteneva che la documentazione allegata non confermasse tale circostanza, che avrebbe condotto, ove provata, alla sua inespellibilità (da pag. 7 a pag. 14). 2)Violazione di legge ex art. 360 co. 1 n. 3, in relazione all’art. 19, commi 1 e comma 1.1.,

1.2. T.U.

Imm. come modificato dal D.L. n. 130 del 2020, conv. con mod. dalla L. n. 173 del 2020, in rapporto alla mancata considerazione del divieto di espulsione per chi rischia la violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare (da pag. 14 a pag. 19).

Il ricorso è fondato per il primo motivo assorbito il secondo.

Il trattenimento dello straniero, che non possa essere allontanato coattivamente contestualmente all'espulsione, costituisce una misura di privazione della libertà personale legittimamente realizzabile soltanto in presenza delle condizioni giustificative previste dalla legge e secondo una modulazione dei tempi rigidamente predeterminata.

Ne consegue che, in virtù del rango costituzionale e della natura inviolabile del diritto inciso, la cui conformazione e concreta limitazione è garantita dalla riserva assoluta di legge prevista dall'art. 13 Cost., l'autorità amministrativa è priva di qualsiasi potere discrezionale e negli stessi limiti opera anche il controllo giurisdizionale non potendo essere autorizzate proroghe non rigidamente ancorate a limiti temporali e condizioni legislativamente imposte, con l'ulteriore corollario che la motivazione del provvedimento giudiziale di convalida originaria del trattenimento (come la convalida della proroga del trattenimento) deve accertare la specificità dei motivi addotti a sostegno della richiesta, nonché la loro congruenza rispetto alla finalità di rendere possibile il rimpatrio.

Del resto, l'art. 14, comma 4, del d.lgs. n. 286/1998 prevede espressamene che il giudice provvede alla convalida «con decreto motivato (Cass. 18227/2022; Cass. 18937/2022; Cass.18939/2022).

Nel caso concreto, la motivazione è del tutto apodittica, limitandosi a richiamare le norme di cui agli artt. 13, 14 \e 19 d.lgs. n. 286/1998, ed a dire che non vi sono ragioni di inammissibilità del decreto.

Sulle spese si osserva che il richiedente è ammesso ex lege al patrocinio a spese dello Stato, secondo quanto dispone il D. Lgs. n. 286/1998 (artt. 13 co. 5 bis e 14 co. 4) che prevedono nel giudizio di convalida l’ammissione automatica al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, scelta questa che è stata reputata conforme a Costituzione. (v.

Corte Cost. n. 439/2004; v.

Cass.n. 24102 del 2022).

Il difensore ha chiesto la distrazione delle spese, ma è da escludere che questa richiesta costituisca una implicita rinuncia al beneficio del patrocinio spese dello Stato, dal momento che il difensore non può disporre del diritto del suo assistito (Cass. sez. un n. 8561 del 26/03/2021).

Poiché la parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio in cui è parte soccombente un’Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un’Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi dell’art. 83, comma 2, dello stesso d.P.R., nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (v.

Cass. 11028/2009, 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l’art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’Amministrazione statale (Cass. 18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, nonché Cass.

S.U. 24413/2021).

Pertanto, le spese processuali, relative al giudizio sia di merito che di legittimità, andranno liquidate dal Giudice di pace di Ferrara.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo assorbito il secondo, cassa il provv

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15817/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N. 6 scala B, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro MINISTERO DELL'INTERNO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Sato -resistenti- avverso ORDINANZA di [OSCURATO:PERSONA] n. 912/2023 depositata il16/06/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/02/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] … [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], cittadino nigeriano, ricorre per cassazione avverso l’ordinanza n. 187/23 emessa dal Giudice di Pace di Ferrara in data 09.05.2023, depositata in Cancelleria e comunicata in data 16.06.2023, a definizione del procedimento n. 912/2023 R.G., con cui veniva rigettato il ricorso presentato ex art. 13 comma 8 D. Lgs. n. 286/1998 avverso il decreto di espulsione n. 35/2023 e l’ordine questorile n. 13/2023, emessi rispettivamente dalla Prefettura e dalla Questura di Ferrara in data 24.02.2023 e in pari data notificati. Il Ministero dell’Interno si è costituito al solo fine di partecipare all’udienza di discussione. [OSCURATO:PERSONA] I motivi di ricorso sono i seguenti: 1) Nullità del provvedimento impugnato ex art. 111 comma 6 Cost. et 132, comma 2, n. 4, c.p.c per motivazione insufficiente e manifestamente e irriducibilmente contraddittoria; nonché violazione di legge ex art. 360 co. 1 n. 3) in relazione artt. 168 bis-168 quater c.p.p. e 464 bis - 464 novies c.p.p [OSCURATO:PERSONA] di prime cure, pur riscontrando come si evinca dagli atti come il Ricorrente venisse ammesso al beneficio della messa alla prova, poco oltre riteneva che la documentazione allegata non confermasse tale circostanza, che avrebbe condotto, ove provata, alla sua inespellibilità (da pag. 7 a pag. 14). 2)Violazione di legge ex art. 360 co. 1 n. 3, in relazione all’art. 19, commi 1 e comma 1.1., 1.2. T.U. Imm. come modificato dal D.L. n. 130 del 2020, conv. con mod. dalla L. n. 173 del 2020, in rapporto alla mancata considerazione del divieto di espulsione per chi rischia la violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare (da pag. 14 a pag. 19). Il ricorso è fondato per il primo motivo assorbito il secondo. Il trattenimento dello straniero, che non possa essere allontanato coattivamente contestualmente all'espulsione, costituisce una misura di privazione della libertà personale legittimamente realizzabile soltanto in presenza delle condizioni giustificative previste dalla legge e secondo una modulazione dei tempi rigidamente predeterminata. Ne consegue che, in virtù del rango costituzionale e della natura inviolabile del diritto inciso, la cui conformazione e concreta limitazione è garantita dalla riserva assoluta di legge prevista dall'art. 13 Cost., l'autorità amministrativa è priva di qualsiasi potere discrezionale e negli stessi limiti opera anche il controllo giurisdizionale non potendo essere autorizzate proroghe non rigidamente ancorate a limiti temporali e condizioni legislativamente imposte, con l'ulteriore corollario che la motivazione del provvedimento giudiziale di convalida originaria del trattenimento (come la convalida della proroga del trattenimento) deve accertare la specificità dei motivi addotti a sostegno della richiesta, nonché la loro congruenza rispetto alla finalità di rendere possibile il rimpatrio. Del resto, l'art. 14, comma 4, del d.lgs. n. 286/1998 prevede espressamene che il giudice provvede alla convalida «con decreto motivato (Cass. 18227/2022; Cass. 18937/2022; Cass.18939/2022). Nel caso concreto, la motivazione è del tutto apodittica, limitandosi a richiamare le norme di cui agli artt. 13, 14 \e 19 d.lgs. n. 286/1998, ed a dire che non vi sono ragioni di inammissibilità del decreto. Sulle spese si osserva che il richiedente è ammesso ex lege al patrocinio a spese dello Stato, secondo quanto dispone il D. Lgs. n. 286/1998 (artt. 13 co. 5 bis e 14 co. 4) che prevedono nel giudizio di convalida l’ammissione automatica al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, scelta questa che è stata reputata conforme a Costituzione. (v. Corte Cost. n. 439/2004; v. Cass.n. 24102 del 2022). Il difensore ha chiesto la distrazione delle spese, ma è da escludere che questa richiesta costituisca una implicita rinuncia al beneficio del patrocinio spese dello Stato, dal momento che il difensore non può disporre del diritto del suo assistito (Cass. sez. un n. 8561 del 26/03/2021). Poiché la parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio in cui è parte soccombente un’Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un’Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi dell’art. 83, comma 2, dello stesso d.P.R., nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (v. Cass. 11028/2009, 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l’art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’Amministrazione statale (Cass. 18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, nonché Cass. S.U. 24413/2021). Pertanto, le spese processuali, relative al giudizio sia di merito che di legittimità, andranno liquidate dal Giudice di pace di Ferrara. P.Q.M. Accoglie il primo motivo assorbito il secondo, cassa il provv
Decreto Cassazione n. 11914/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris