CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 34868/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del G.i.p. del Tribunale di Foggia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. Nel corso del procedimento penale, pendente presso la Procura della Repubblica di Foggia a carico di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di ricettazione e autoriciclaggio, venivano sottoposti a sequestro probatorio una serie di materiali (propulsori, carrelli elevatori, container, parti varie di autovetture e componenti meccaniche), rinvenuti nel sito di autodemolizione dall'indagato gestito. In prosieguo di indagini il Pubblico Ministero riteneva cessate le esigenze probatorie, ordinando la restituzione all'indagato di gran parte di tali materiali, e, tra questi, di tre dei quattro carrelli elevatori di cui al punto 10) del verbale di sequestro. Rispetto a un quarto carrello elevatore, il Pubblico ministero riteneva che non fosse dimostrabile la proprietà del bene, e che dunque, trattandosi di bene la cui vendita sarebbe risultata non economica nel rapporto tra spese e prospettive di realizzo, esso dovesse essere distrutto. 2. Capuano presentava opposizione, ai sensi dell'art. 263, comma 5, cod. proc. pen., al G.i.p. del Tribunale di Foggia, che, all'esito dell'udienza camerale, la respingeva mediante l'ordinanda indicata in epigrafe, ribadendo come l'indagato non avesse provato il suo diritto alla restituzione. 3. Avverso tale ordinanza l'interessato ricorre per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia, denunciando vizio della motivazione in relazione al suo carattere meramente assertivo, anche in rapporto alle deduzioni difensive (inerenti, tra l'altro, l'erronea trascrizione del numero di telaio del quarto carrello elevatore). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato, giacché l'ordinanza impugnata presenta una motivazione meramente apparente. Se è vero che il giudice, nell'ambito del procedimento preordinato alla restituzione delle cose sequestrate, ha il potere-dovere di accertare la titolarità delle stesse prima di disporne la restituzione, e che l'appartenenza al richiedente del luogo in cui il sequestro è avvenuto non determina, in sé, alcuna presunzione sulla titolarità delle medesime (Sez. 1, n. 4606 del 16/01/2003, Gelli, Rv. 223337- 01), nel caso di specie non sono affatto chiare le ragioni che inducono a diversificare, ai fini della restituzione, le sorti dei diversi carrelli elevatori, tutti pertinenti, all'apparenza, all'esercizio dell'attività di autodemolizione, intestata all'indagato, in relazione alla quale sono mossi gli addebiti per cui si procede penalmente nei suoi confronti. L'interessato ha posto, peraltro, una specifica questione inerente l'esatta identificazione matricolare del bene, e il giudice a quo avrebbe dovuto, anche sul punto, fornire conveniente risposta. 2. Segue l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio al giudice che l'ha adottata per rinnovata congrua valutazione. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al G.i.p. del Tribunal