CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 settembre 2025
Cassazione n. 35082/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/11/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che confermava la responsabilità del prevenuto per il delitto ex art. 640 cod.pen. e il relativo trattamento sanzionatorio; rilevato che il querelante [OSCURATO:PERSONA] ha rimesso l'istanza punitiva a sua firma con dichiarazione resa ai CC della Stazione di Dozza in data 19 Settembre 2025 e che l'atto abdicativo è stato ritualmente accettato dal procuratore speciale dell'imputato; che, pertanto, attesa l'estinzione del reato a norma dell'art. 152 cod.pen., deve disporsi l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, ponendo le spese processuali a carico del querelato in difetto di diverse determinazioni delle parti al riguardo. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, 23 Settembre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nte