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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 maggio 2024

Cassazione n. 23831/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che, a motivi di ricorso, il ricorrente si duole della mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, deducendo l'erronea applicazione dell'art. 62-bis cod. pen.

Considerato che i motivi sono manifestamente infondati, in quanto generici e privi di confronto con la decisione impugnata.

Considerato che la Corte di merito ha offerto congrua motivazione a sostegno del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ponendo in evidenza la negativa personalità dell'imputato e la gravità del fatto per le modalità della condotta.

Considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 15 maggio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che, a motivi di ricorso, il ricorrente si duole della mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, deducendo l'erronea applicazione dell'art. 62-bis cod. pen. Considerato che i motivi sono manifestamente infondati, in quanto generici e privi di confronto con la decisione impugnata. Considerato che la Corte di merito ha offerto congrua motivazione a sostegno del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ponendo in evidenza la negativa personalità dell'imputato e la gravità del fatto per le modalità della condotta. Considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 maggio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 23831/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris