CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 febbraio 1991
Cassazione n. 06677/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 15/02/1991 avverso la sentenza del 12/07/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - nel quale il difensore lamenta vizio di motivazione per la mancata applicazione dell'art. 131- bis cod. pen., la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e la mancata rideterminazione della pena - sono manifestamente infondate, oltre che non consentite in sede di legittimità, risolvendosi in doglianze in punto di fatto. Osservato che dette doglianze sono reiterative di profili di censura già vagliati con argomentazioni non manifestamente illogiche e scevre da vizi giuridici dalla Corte di appello di Milano nel provvedimento impugnato. In esso si evidenzia che: - il provvedimento di espulsione emesso nei confronti dell'imputato risulta motivato dai precedenti penali e di polizia a carico del medesimo e dall'inadempimento ad un pregresso ordine di allontanamento dal territorio nazionale del Questore di Taranto; - deve escludersi, alla luce delle risultanze processuali, che il bene protetto dalla norma in contestazione, ossia l'interesse dello Stato a regolare i flussi migratori e impedire l'illegale reingresso, nonché la successiva illecita permanenza sul suolo nazionale da parte di soggetti già oggetto di provvedimento di espulsione, sia stato violato in modo particolarmente tenue, non potendo rilevare a tal fine il ric:hiamo difensivo al fatto che Ammar sarebbe rientrato in Italia per cercare lavoro e sposarsi con una cittadina italiana; - l'unico dato certo è che l'imputato, rientrato illegalmente in Italia, ha continuato a dedicarsi ad attivil:à illecite, essendo stato trovato in possesso di un PC portatile di illecita provenienza, per il quale è stato denunciato per ricettazione; - tale circostanza, in uno col fatto che Ammar era stato inadempiente ad un ordine di allontanamento precedente, connotano di particolare intensità il dolo che ha sorretto la sua condotta; - deve pertanto confermarsi la valutazione del primo Giudice circa l'impossibilità di applicare nel caso concreto la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; - corretto è il diniego, da parte sempre del primo Giudice, delle circostanze attenuanti generiche in considerazione dei precedenti penali e di polizia dell'imputato e della sua comprovata tendenza alla spendita di alias, cui si aggiunge l'assenza di elementi di segno positivo; - anche la determinazione della pena operata dal Tribunale risulta del tutto condivisibile, in quanto il discostamento (peraltro modesto mantenendosi la pena ben al di sotto della media edittale) della pena base dal minimo edittale previsto dall'art. 13, comma 13, d. Igs. 25 luglio 1998, n. 286, tiene conto della gravità del reato e della capacità a delinquere del reo, a nulla rilevando il richiamo del difensore ad un'ammissione dell'addebito necessitata e ad una giovane età, peraltro insussistente risultando avere il medesimo 37 anni al momento della commissione del fatto. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma,