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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 gennaio 2022

Cassazione n. 06666/2022

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eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/05/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; considerato, inoltre, che il motivo è privo di specificità, perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (v. in particolare, il riferimento alle dichiarazioni dell'operante che assistette alla cessione e al rinvenimento dell'involucro ceduto all'acquirente); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 13 gennaio 2022 Il consigliere est sore [OSCURATO:PERSONA] dente [OSCURATO:PERSONA] idelbo SITATA r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/05/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; considerato, inoltre, che il motivo è privo di specificità, perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (v. in particolare, il riferimento alle dichiarazioni dell'operante che assistette alla cessione e al rinvenimento dell'involucro ceduto all'acquirente); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13 gennaio 2022 Il consigliere est sore [OSCURATO:PERSONA] dente [OSCURATO:PERSONA] idelbo SITATA r
Sentenza Cassazione n. 06666/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris