CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 18791/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2021 della CORTE APPELLO di MILAN() dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del 17 maggio 2021, che ha confermato la sentenza resa il 7 ottobre 2020 dal Tribunale di Milano all'esito di giudizio abbreviato, con la quale era stato condannato alla pena di mesi due, giorni venti di arresto, in ordine al reato di cui all'art. 76, comma 4, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, perché il 24 marzo 2015 in Milano non aveva ottemperato, nel termine di giorni trenta stabilito dal Tribunale di Milano con provvedimento del 9 aprile 2014, notificatogli in data 1 settembre 2014, all'ordine di deposito della cauzione di euro 5.000,00 alla cassa delle ammende. 2. Il ricorrente articola due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 43 cod. pen. e 76, comma 4, d.lgs. n. 159 del 2011, perché il giudice di merito avrebbe omesso di considerare che vi era prova del fatto che l'imputato si trovava in una condizione di impossibilità economica tale da non poter adempiere all'ordine di deposito della cauzione, circostanza che avrebbe dovuto indurre la Corte di appello ad accertare l'assenza dell'elemento soggettivo del reato, così come avvenuto per il coimputato [OSCURATO:PERSONA] (figlio di [OSCURATO:PERSONA]). Il giudice di merito, infatti, ha assolto il coimputato evidenziando i numerosi sequestri subiti e l'impossibilità per lo stesso di ricercare un'attività lavorativa a causa delle restrizioni previste dalla stessa misura di prevenzione. 2.2. Con il secondo motivo, denuncia vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte territoriale ha condannato in maniera contraddittoria [OSCURATO:PERSONA], dopo aver assolto il figlio [OSCURATO:PERSONA], coimputato nella medesima fattispecie. Il giudice di merito, inoltre, avrebbe omesso di indicare le prove sulle quali ha fondato la sua motivazione, non bastando a tal fine di aver indicato in maniera generica di aver acquisito i documenti di cui al fascicolo del pubblico ministero. [OSCURATO:PERSONA] Oh' 99031\,"! l'Arti() 1. Il ricorso fondato, posto che la Corte di appello, fornendo sul punto una motivazione chiara e lineare, ha affermato che l'imputato non aveva fornito alcuna giustificazione per non aver versato l'importo stabilito a titolo di cauzione; l'acquisizione della sentenza di assoluzione del Tribunale di Milano per il medesimo reato in capo al figlio dell'imputato, inoltre, non aggiungeva alcuna utile prospettazione in un'ottica difensiva, poiché le posizioni processuali dei due soggetti coinvolti non potevano essere equiparate, posto che il figlio dell'imputato aveva reso dichiarazioni circostanziate in ordine alla propria situazione personale ed economica, in forza delle quali era stata esclusa la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. Li )(1!) uCt,t,Al i () 2. La Corte, pertanto, ritiene sussistenti i presupposti per rilevare d'ufficio l'intervenuta causa estintiva del reato contravvenzionale di cui all'art. 76, comma 4, d.lgs. n. 159 del 2011, essendo spirato il relativo termine quinquennale di prescrizione massimo. D'altronde la recidiva non poteva essere contestata per la contravvenzione e il pekiodo di sospensione per la pandemia da Covid-19 incide solo per 64 giorni. Deve rilevarsi, come sopra evidenziato, che il ricorso in esame non presenta profili di inammissibilità; pertanto, sussistono i presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., non potendosi rilevare con evidenza dagli atti di causa l'insussistenza del fatto accertato dai giudici di merito: a fronte del maturato effetto estintivo, non può emettersi decisione più favorevole al ricorrente, posto che, dalla lettura della sentenza di condanna, emergono elementi tali da non determinare l'evidenza dell'assenza di responsabilità. Il limite alla applicazione della disposizione di cui all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., infatti, è strettamente correlato alla natura del giudizio di legittimità, per cui risulta possibile adottare la decisione più favorevole solo nel caso in cui il mero controllo sulla motivazione del provvedimento impugnato determini la presa d'atto della totale carenza di elementi a carico dell'imputato (Sez. 1, n. 35627 del 18/04/2012, Amurri, Rv. 253458), circostanza non avvenuta nel caso di specie. 2. La Corte, pertanto, deve annullare senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato contestato è estinto per decorso del termine di prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 10/02/